Cassa forense avvocati: quali gli adempimenti fiscali dell’avvocato
Chi esercita al professione dell'avvocato deve essere iscritto alla Cassa Forense. Come funziona, chi ha l'obbligo di iscriversi (e chi no), quali sono i contributi da versare e le scadenze.
La Cassa Forense – la cui denominazione completa è Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense – è l’ente previdenziale al quale gli avvocati italiani iscritti agli Albi forensi devono essere obbligatoriamente assicurati. La funzione della Cassa Forense è quella di fornire ogni forma di tutela previdenziale e assistenziale ai professionisti che vi sono iscritti.
La Cassa Forense è stata istituita in Italia con la legge 8 gennaio 1952, n. 6: è stata privatizzata negli anni 1993-1994, con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e più di recente con la legge 31 dicembre 2012, n. 2473.
Ha valore legale di fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Ha sede a Roma, in via G.G. Belli n.5, un sito web ufficiale, cassaforense.it, e una PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it. La Cassa Forense è autonoma dal punto di vista regolamentare e gestionale ed è sottoposta alla Vigilanza:
- del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- del Ministero della Giustizia.
Di seguito sarà presentato il dettaglio relativo al funzionamento della Cassa Forense in Italia e agli adempimenti fiscali che tutti gli avvocati operanti nel nostro Paese sono tenuti a rispettare.
Cassa Forense: come funziona l’iscrizione
La Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, ovvero la legge n.247 del 31 dicembre 2012, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha stabilito che l’iscrizione a un Albo Forense comporti la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. È stato inoltre previsto che non è consentita l’iscrizione ad altra forma di previdenza, se non su base volontaria e non alternativa alla Casse Forense.
Nella pratica:
- prima il regime di iscrizione era sottoposto all’accertamento delle condizioni di reddito o di effettività per l’esercizio della professione;
- a partire dal 2014, l’iscrizione alla Cassa Forense deriva in modo automatico dalla semplice iscrizione a un Albo Forense.
In base a quanto previsto dal regolamento, l’iscrizione alla Cassa Forense può essere obbligatoria oppure facoltativa, in relazione al tipo di soggetto. Vediamo di seguito qual è la differenza tra le due tipologie di iscrizione.
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Cassa forense: iscrizione obbligatoria
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di attuazione dell’articolo 21, L. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per i seguenti professionisti:
- gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi;
- gli avvocati iscritti agli Albi Forensi, contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali nel caso in cui non abbiano esercitato il diritto di opzione presso un’altra gestione prima dell’entrata in vigore della legge 247 del 2012;
- gli iscritti agli Albi Forensi che esercitano la funziona di giudice di pace, giudice onorario di tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.
I professionisti iscritti a un Albo Forense, che esercitano la professione in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sono soggetti all’applicazione dei Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e 987/2009. In questo caso l’iscrizione avviene su delibera da parte della Giunta Esecutiva della Cassa Forense e non è pertanto necessario dover inviare la domanda.
Cassa forense: iscrizione facoltativa
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di attuazione dell’articolo 21, L. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa Forense risulta invece facoltativa per gli iscritti al Registro dei praticanti.
La richiesta di iscrizione può riguardare tutti gli anni in cui si è iscritti nel registro dei praticanti, a partire da quello in cui è stata conseguita la Laurea, ma fatta eccezione per quelli in cui il praticamente ha svolto per più di sei mesi un tirocinio in concomitanza a un’attività di lavoro subordinato.
Il praticante iscritto sarà tenuto a versare i contributi relativi agli anni oggetto di iscrizione, entro 6 mesi dalla comunicazione dell’onere, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Cassa Forense. Il modulo può essere inviato tramite PEC o raccomandata A/R, e pagato in un’unica soluzione oppure a rate, in tre anni di tempo.
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Primo istituto facoltativo
Sono due gli istituti facoltativi ai quali gli iscritti alla Cassa Forense possono aderire in fase di prima iscrizione.
Il primo è la Retrodatazione: consiste nella facoltà di poter richiedere, entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa, la retrodatazione dell’iscrizione, con riferimento agli anni di praticantato:
- per un massimo di 5 anni a partire da quello in cui è stata conseguita la Laurea;
- ma fatta eccezione per quelli in cui il praticante ha svolto per più di sei mesi un tirocinio in concomitanza a un’attività di lavoro subordinato;
- tale richiesta può essere inviata online, tramite la sezione “istanze online”, sul sito della Cassa Forense.
Secondo istituto facoltativo
Il secondo istitutivo facoltativo è rappresentato dall’iscrizione ultraquarantenni: consiste nella facoltà per gli avvocati che al momento dell’iscrizione hanno già compiuto quarant’anni, di richiedere che l’iscrizione sia avvenuta prima del 40° anno di età.
Possono inviare la richiesta:
- entro 6 mesi della ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa;
- per via telematica, tramite la sezione “istanze online” del sito della Cassa Forense.
Per poter accedere a tale beneficio, è necessario sostenere il pagamento di una contribuzione speciale, che è pari al doppio dei contributi minimi, ovvero il soggettivo e l’integrativo.
Cassa Forense: posizione personale
Il login alla Cassa Forense può essere effettuato da tutti i professionisti tramite il percorso Accessi Riservati > Posizione Personale.
Potranno accedervi, tramite il codice meccanografico e il PIN:
- tutti gli Iscritti Cassa;
- i pensionati, anche se non più iscritti Cassa;
- i praticanti non ancora iscritti, ma censiti nell’archivio digitale grazie ai flussi telematici inoltrati dagli Ordini Forensi di appartenenza.
Cancellazione Cassa Forense
L’art. 6 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012 decreta la possibilità di potersi cancellare dalla Cassa forense: a seconda del soggetto la cancellazione avviene d’ufficio in base a modalità differenti.
Nello specifico:
- nel caso degli avvocati, la cancellazione viene disposta d’ufficio dalla Cassa Forense a partire dalla data di delibera di cancellazione da tutti gli Albi forensi o di sospensione dell’esercizio professionale;
- nel caso del praticante, la cancellazione viene disposta d’ufficio dalla Cassa Forense a partire dalla data di scadenza o di interruzione del periodo di pratica, alla quale non segue l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Il praticante ha facoltà in presentare la domanda di cancellazione dalla Cassa Forense in qualsiasi momento, compilando un apposito modulo, che può essere inviato tramite PEC o raccomandata A/R. La cancellazione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di cancellazione dalla Cassa, i contributi versati non sono rimborsabili, ad eccezione di quelli relativi ad anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Cassa Forense: contributi minimi 2022
Gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa Forense devono versare:
- un contributo minimo soggettivo di 2.945 euro, dal quale scalare le eventuali agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione;
- il contributo di maternità, pari a € 81,97
Il contributo integrativo minimo non è previsto per gli anni dal 2018 al 2023, mentre lo è il contributo integrativo pari al 4% sull’effettivo volume d’affari IVA dichiarato.
Cassa Forense: agevolazioni
I neo iscritti alla Cassa Forense hanno diritto ad alcune agevolazioni di tipo fiscale sul contributo soggettivo minimo:
- nel caso in cui l’iscrizione avvenga prima del 35° anno di età, si ha diritto a una riduzione pari alla metà per i primi sei anni;
- per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa che coincidono con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo viene riscosso per metà a mezzo MAV. nell’anno di competenza, e per l’altra metà in due modi differenti. In via obbligatoria, in autoliquidazione nell’anno successivo, nel caso in cui il reddito prodotto dal professionista sia pari o superiore a 10.300 euro. In via facoltativa, entro l’ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore a 10.300 euro.
Esonero contributi Cassa Forense 2021
Il contributo integrativo minimo invece:
- non è dovuto per il periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, finché vige l’iscrizione all’Albo;
- è ridotto della metà per i successivi quatto anni, nel caso in cui l’iscrizione alla Cassa avvenga prima del 35° anno di età.
Oltre a quanto specificato finora, è anche possibile fare richiesta di esonero temporaneo rispetto al versamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo, che sono proporzionali al contributo percentuale sul reddito e sul volume di affari prodotti, per un solo anno, conservando la validità dell’intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Nei casi di maternità o adozione, è possibile richiedere tale beneficio fino a tre anni.
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Cassa Forense: scadenze 2022
I contributi minimi e il contributo di maternità previsti vengono riscossi tramite MAV, che deve essere prodotto in autonomia collegandosi al sito della Cassa Forense, alla sezione “Accessi riservati – posizione personale – MAV”.
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato, nel rispetto dei termini previsti, in quattro rate, che seguono il seguente calendario:
- 28 febbraio: I rata;
- 30 aprile: II rata;
- 30 giugno: III rata;
- 30 settembre: IV rata, comprensiva del contributo di maternità.
Cassa Forense: telefono e contatti
La sede operativa della Cassa Forense è a Roma, in Via Giuseppe Gioachino Belli, 5. Il numero di telefono è lo 06 51.43.53.40, attivo:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Per ricevere informazioni è possibile poi:
- la sessione Servizi Web – richiesta informazioni on line;
- su WhatsApp, tramite un canale disponibile alla sezione accesso riservato, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
- tramite chat, attiva sul sito ufficiale della Cassa, alla stessa ora;
Cassa Forense avvocati – Domande frequenti
La Cassa Forense è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato che regola il trattamento previdenziale ed assistenziale degli avvocati. Tutti gli avvocati iscritti a un Albo forense sono obbligati a iscriversi alla Cassa.
Mentre in passato l’iscrizione alla Cassa Forense era determinata dall’accertamento delle condizioni reddituali o di effettività dell’esercizio della professione, dal 2014 l’iscrizione discende in modo automatico dalla semplice iscrizione a un Albo forense da parte dall’avvocato.
I contributi minimi da versare alla Cassa Forense sono il contributo minimo soggettivo, il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità.