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Pass per disabili: a chi spetta e requisiti

Una persona invalida deve ripetere tutte le visite al momento del rinnovo del proprio pass per disabili?

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Redazione deQuo
04 Marzo 2020
pass per disabili

In Italia ai cittadini disabili sono garantite una serie di agevolazioni, non solo di tipo economico, che hanno l’obiettivo di facilitare la loro integrazione sociale e lavorativa e rendere più sostenibile la condizione di disabilità.

Il pass per disabili, chiamato anche contrassegno invalidi, costituisce una delle agevolazioni più importanti: i pass più recenti sono stati introdotti nel nostro ordinamento il 15 settembre del 2012 attraverso l’introduzione del contrassegno invalidi europeo, mirante a sostenere la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

In questa guida passeremo in rassegna chi sono i soggetti ai quali spetta il pass per disabili, come funziona e qual è la procedura da seguire per richiederlo, come si utilizza e quali sono i casi nei quali si potrebbe andare incontro a una sanzione, quando è necessario il rinnovo.

Pass per disabili: cos’è

Il pass per disabili è un’autorizzazione che deve essere rilasciata dal Comune di residenza, dopo una verifica dei requisiti richiesti, che permette ai soggetti con disabilità di avere a disposizione degli spazi riservati per la sosta e di poter accedere alle zone della città che sono vietate ad altri veicoli.

Il pass non viene rilasciato in automatico, ma è necessario presentare la relativa domanda accompagnata da una documentazione rilasciata dal medico legale di una ASL, al fine di dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere il contrassegno invalidi.

Il contrassegno invalidi permette di parcheggiare:

  1. negli appositi spazi riservati ai disabili;
  2. sulle strisce gialle;
  3. sulle strisce blu, senza dover pagare, nell’eventualità in cui i posti per disabili fossero tutti occupati;
  4. nelle zone con parcheggio a tempo, nelle quali è possibile fermarsi senza limiti di tempo e senza la necessità di dover esporre il disco orario;
  5. non si può invece parcheggiare negli spazi per disabili ad personam, ovvero riservati a un determinato soggetto disabile.
pass per disabili a chi spetta

Pass per disabili: come funziona

Il pass per disabili consiste in un tagliando che un tempo era di colore arancione, oggi è di colore blu, che deve essere posizionato sull’auto che trasporta un soggetto disabile con problemi di deambulazione o non vedente.

I contrassegni di colore arancione sono quelli rilasciati prima del 15 settembre 2012, quando è stato introdotto il pass per disabili europeo, e dal 15 settembre 2015 non sono più validi. Il nuovo pass non è valido soltanto in Italia, ma può essere utilizzato in tutti gli Stati dell’Unione europea e permette di:

  • parcheggiare negli spazi destinati ai disabili, anche quando ci si trova all’estero, in un Paese Ue;
  • di avere accesso ad alcune zone a traffico limitato;
  • di avere accesso alle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
  • di avere accesso alle aree pedonali urbane.

Sul pass per disabili, sono riportati:

  1. il nome e il cognome del soggetto al quale appartiene il contrassegno;
  2. la foto;
  3. la firma;
  4. il numero di identificazione;
  5. la data di scadenza;
  6. i dati che riguardano l’Ente che ha rilasciato l’agevolazione.

Rinnovo pass disabili: a chi spetta

Quali sono i requisiti da possedere per ottenere un pass? Le patologie per il rilascio del contrassegno invalidi sono:

  • essere stati riconosciuti come “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ovvero essere soggetti con una disabilità permanente;
  • persone non vedenti;
  • persone che hanno una disabilità temporanea, che è limitata al periodo della guarigione.

Nel caso della disabilità temporanea, viene rilasciato un pass temporaneo in seguito alla presentazione di una certificazione medica, nella quale viene indicata la durata del periodo di invalidità.

Per i non vedenti e per le persone con disabilità permanente è previsto invece un pass permanente che ha una validità di 5 anni e che deve essere rinnovato ogni 5 anni anche se l’invalidità è di tipo permanente.

Il pass per disabili spetta anche ai titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento le cui disabilità psico-intellettive creano un impedimento nello svolgimento di azioni quotidiane.

Pass per disabili: come fare richiesta

Il primo passaggio per poter ottenere il contrassegno invalidi è rappresentato dalla visita medica: bisogna recarsi presso una ASL, essere sottoposti a una visita da parte di un medico legale che potrà rilasciare al soggetto disabile un certificato attestante la cecità o la difficoltà di deambulazione.

In secondo luogo, bisognerà recarsi in Comune per presentare la domanda di rilascio per contrassegno invalidi al sindaco, tramite l’utilizzo del modulo richiesta contrassegno invalidi: è possibile chiedere un facsimile al proprio Comune di residenza, oppure verificare direttamente online, sul sito del Comune, se è presente un modello ad hoc.

Quindi al momento della richiesta si dovrà avere con sé:

  1. il certificato rilasciato dal medico legale;
  2. il modulo per fare richiesta di rilascio al Comune.

Nel caso di furto o smarrimento del proprio pass, è necessario presentare in Comune la relativa denuncia di furto o smarrimento al fine di ottenere un duplicato.

pass per disabili requisiti

Pass per disabili: il rinnovo

Come funziona il rinnovo del pass per disabili? È necessario dove ripetere la visita medica alla ASL? Prendiamo l’esempio di un disabile al 100% con handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti:

  • questa persona ha fatto la visita medica nel 2015 ed è stato certificato da ASL e INPS;
  • il suo pass per disabili è in scadenza, dato che sono trascorsi 5 anni dal momento in cui è stato rilasciato;
  • al rinnovo la polizia locale e anche l’ASL comunicano che dovrebbe sottoporsi a un’ulteriore visita medica.

È necessario dover rifare tutte le visite recandosi all’ASL?

La legge per le semplificazioni del 2012 n.5 art. 4 (semplificazioni per i cittadini) non prevede un’ulteriore visita per ottenere un pass definitivo, ma l’atto notorio che il documento ASL non sia variato e la copia dell’atto ASL/INPS dove si dichiari quanto sopra i.e. 100% ed handicap.

La legge n. 5 del 2012 all’art. 4, comma 2 stabilisce che “Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato“.

Pertanto, la norma citata si riferisce alla richiesta per il rilascio del contrassegno disabili e non per il suo rinnovo. Dato che in questo caso si tratta di rinnovo e non di rilascio, non si applicherebbe tale disposizione ma la disposizione contenuta nell’art. 381, comma 2 del Regolamento attuativo del Codice della strada che prevede, nel caso di rinnovo, la presentazione di certificato del proprio medico di base che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Pertanto, occorrerà rivolgersi al proprio medico di fiducia e non sottoporsi ad una nuova visita all’ASL.

Pass per disabili: utilizzo corretto

Il contrassegno disabili auto è personale: ciò significa che non si può utilizzare l’auto di un soggetto disabile se il disabile non è a bordo. Il pass per disabili:

  • può essere spostato dal disabile, nell’auto nella quale viene di volta in volta trasportato, che può essere quella di un suo familiare, ma anche di un amico;
  • è vietato sfruttare il pass per disabili solo per trovare parcheggio nel caso il cui il suo effettivo titolare fosse assente: non lo si può utilizzare neanche nell’ipotesi in cui si stessero facendo delle commissioni per il disabile.

Nel caso di uso improprio del tagliando, sono previste delle multe, che possono essere di due tipi:

  1. la prima si riferisce proprio all’utilizzo improprio del contrassegno: va da un minimo di 87 euro a un massimo di 345 euro e prevede anche la decurtazione di due punti della patente;
  2. la seconda consiste nell’utilizzo non corretto dei parcheggi riservati ai disabili, e va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 euro.

Pass per disabili – Domande frequenti

Il pass per disabili permanente deve essere rinnovato?

Nonostante sia definito pass permanente, questa tipologia di contrassegno ha una durata massima di 5 anni, al termine dei quali deve essere rinnovato tramite una richiesta al proprio Comune di residenza. Si consiglia di rivolgersi al Comune almeno un mese prima della scadenza.

Alla scadenza del contrassegno disabili definitivo, è necessario rifare la visita medica all’ASL?

No, un mese prima della scadenza del pass per disabili permanente bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia che potrà rilasciare il certificato da consegnare in Comune per il rinnovo.

Alla scadenza del pass per disabili temporaneo, è necessario rifare la visita medica all’ASL?

Sì, in questo caso la ASL avrà il compito di verificare lo stato di salute del soggetto che fa nuovamente richiesta di un contrassegno temporaneo, al fine di controllare il possesso dei requisiti necessari per il suo rilascio.

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