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Superbonus 110% pro e contro: zone d’ombra e responsabilità dei professionisti

Zone d'ombra e responsabilità dei professionisti in merito al Superbonus 110%: una breve panoramica sulle modalità di azione.

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Elena Armenio
28 Marzo 2022
superbonus 110

Negli ultimi anni si è assistito a un moltiplicarsi degli incentivi fiscali alla ristrutturazione e non solo, volti a incentivare il recupero di vecchi edifici e l’efficientamento energetico, sotto diversi aspetti, per condominii e abitazioni singole.

Oltre all’importanza di conoscere le modalità di fruizione di tali agevolazioni, vi è quella di accedere, per il consumatore/fruitore, a informazioni su come agire in caso di problematiche, nonché comprendere quali siano i compiti, le eventuali garanzie, le responsabilità dei professionisti (coinvolti nelle pratiche di agevolazione) e del contribuente.

Esamineranno di seguito alcuni aspetti di uno dei principali e complessi Bonus fiscali: il Superbonus 110%.

Superbonus 110%: come funziona

Com’è noto, per accedere a tale Bonus sono necessarie attività propedeutiche alla presentazione del progetto, tra le quali lo studio di fattibilità, una valutazione preliminare che entra già nel merito di quali lavori possano essere realizzati, delle modalità e dell’ipotesi che tali lavori possano effettivamente rientrare nel beneficio fiscale.

Compito dei professionisti specializzati che seguono tali attività è quello di stabilire la sussistenza dei requisiti tecnici minimi, della presenza di lavori c.d. “trainanti” determinanti (ossia i lavori principali ed essenziali per accedere al bonus, come ad esempio la sostituzione della caldaia) rispetto ai lavori c.d. “trainati” (ossia quelle opere minori che vengono fatte rientrare nel rimborso, benché non essenziali, come ad esempio la sostituzione degli infissi).

Tra i doveri del professionista, che si occuperà della fase propedeutica alla presentazione della pratica per la richiesta di agevolazione, rientrano anche a titolo esemplificativo:

  • la valutazione di eventuali pratiche di sanatoria;
  • la proiezione temporale di realizzazione dei lavori, affinché si possa effettivamente rientrare nel godimento del bonus (entro il 30 giugno dell’anno di riferimento deve ad oggi risultare compiuto almeno il trenta per cento dei lavori);
  • le asseverazioni tecnico-contabili, per le quali vi dovrà essere la copertura di specifica polizza assicurativa (si ricorda che l’asseveratore risponderà anche per errori e falsità contenute nella perizia).
superbonus 110

Superbonus 110% e problematiche nella realizzazione delle opere

Cosa accade se il progetto non risulta fattibile o non rientra nella tempistica prevista dalle norme? Qualora il professionista incontri, nella stima e valutazione, degli ostacoli tali da impedire la realizzazione delle opere, fruendo di tale beneficio, dovrà immediatamente informare i committenti, prospettando costi e soluzioni laddove si tratti di ostacoli sanabili, ovvero chiarendo quali altre opzioni si presentino per l’eventuale prosecuzione dei lavori senza il Superbonus, ma sarà sempre il committente a decidere.

Sarà, ad esempio, necessario che eventuali attività propedeutiche alla presentazione della pratica non allunghino eccessivamente i tempi di realizzazione dell’opera, o che non rappresentino un costo insostenibile per i committenti. 

È estremamente opportuno pattuire tali aspetti per iscritto, già nel primo conferimento di incarico ai progettisti, soprattutto se non viene utilizzato un “General contractor” e il committente intende farsi carico, o si ritrova a dover gestire direttamente le imprese coinvolte nella futura realizzazione dell’opera. 

Diversamente il committente potrebbe doversi sobbarcare tutti i costi preliminari e di progettazione (proporzionalmente alle attività svolte dai professionisti coinvolti), senza poi poter fruire del 110% di rimborso. Com’è noto, gli studi di fattibilità si possono detrarre solo se l’opera si realizza, in base alle previsioni dell’articolo 119 comma 15 del D.L. 34/2020 (noto come Decreto Rilancio) e alla nota Ag. Entrate n. 480/2021

Ciò significa che restano a carico del committente lo studio di fattibilità, la progettazione preliminare e magari anche parte di quella definitiva, qualora, per fatti non dipendenti dalla diligenza del professionista, l’opera si blocchi o non possa essere realizzata.

D’altro canto il professionista/studio di progettazione dovrà fermarsi per tempo nelle attività di progettazione, laddove ritenga che manchino i requisiti o la tempistica idonei. Non è infatti infrequente che i lavori subiscano battute d’arresto o che le imprese rinuncino a realizzare l’opera.

superbonus 110

Il punto di vista della giurisprudenza

Su questioni simili è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che, affrontando una serie di casi in tema di responsabilità del progettista, ha definito in parte i confini della diligenza del professionista, confini che si estendono altresì alle valutazioni in ordine alla realizzabilità dell’opera, rispetto alle norme tecniche, giuridiche e ai tempi tecnici.

Dunque, nel complesso gli esperti sono tenuti a restituire al committente un progetto utilizzabile, che valuti tutti gli aspetti, anche problematici, e i costi (si citano per tutte Cass. civ. 1214/2017, Cass. Civ. 18432/2019).

In assenza di tali comportamenti diligenti, la parcella del professionista potrebbe non essere dovuta e il professionista potrebbe rispondere del danno economico cagionato, per la copertura del quale è peraltro tenuto a dotarsi di apposita copertura assicurativa.

È evidente, tuttavia, che al di fuori di questi casi, in cui la prestazione sia effettivamente non conforme, la mancata realizzazione dell’opera, ad esempio per causa dell’impresa scelta per realizzarla, comporterà comunque il pagamento dell’intera parcella allo studio professionale, che si è occupato del progetto.

Problematiche in fase di realizzazione delle opere da parte dell’impresa

Altro aspetto molto incerto può essere rappresentato dalle difficoltà dell’impresa a realizzare le opere o dal fallimento della stessa durante la loro esecuzione, anche se il caso è già in parte disciplinato dalle norme di riferimento e oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Qualunque sia la modalità prescelta per beneficiare dell’agevolazione del Superbonus 110%, è obbligatorio provvedere a stipulare un’assicurazione, che copra dall’asseverazione all’esecuzione dei lavori, comprendendo nel premio non solo gli errori o falsità delle asseverazioni, ma anche il caso di fallimento dell’impresa e le varie ipotesi di mancata esecuzione dei lavori.

Qualora non fosse più possibile sostituire un’impresa con altra più affidabile, o i lavori interrotti non fossero finiti a regola d’arte, ne deriverà un danno economico al singolo committente o all’intero condominio. Tali lavori non potranno essere, infatti, ricompresi nel rimborso dell’Agenzia delle Entrate e saranno interamente a carico del committente, salvo intervento assicurativo.

Sarà certamente possibile rivolgersi a un legale per la richiesta di risarcimento danni alla prima impresa. Tuttavia, laddove si fosse di fronte a un fallimento o dissesto economico, l’effettività della tutela legale si andrebbe inevitabilmente a ridimensionare. Ecco perché diviene sempre più importante seguire la fase di stipulazione degli accordi scritti con le parti coinvolte.

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Elena Armenio
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