Lesioni personali colpose stradali: lievi, gravi e gravissime
Come viene punito il reato di lesioni personali stradali e cosa cambia tra le lesioni lievi, gravi e gravissime? Ecco quali sono le pene fissate dalla legge e la procedibilità.
Le lesioni personali colpose possono verificarsi anche a causa di un incidente stradale.
In questa evenienza, potrebbe configurarsi il reato di lesioni personali stradali, che possono essere sia colpose sia dolose.
In queste righe analizzeremo le caratteristiche del reato, per esempio la sua procedibilità, e cosa cambia a seconda della gravità della lesione.
Reato di lesioni personali stradali colpose
Le lesioni stradali colpose integrano un reato autonomo nel caso in cui siano gravi o gravissime: è disciplinato dall’articolo 590-bis del Codice penale. Le lesioni personali stradali colpose lievi rientrano, invece, nell’articolo 590 c.p., che regola il reato di lesioni personali colpose.
Il primo comma dell’articolo afferma che “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Differenza tra lesioni gravi e gravissime
Ai sensi dell’articolo 583 c.p., le lesioni personali gravi si verificano quando:
- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, cioè una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo maggiore di 40 giorni;
- se il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Le lesioni personali sono, invece, gravissime qualora il fatto procuri:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, una mutilazione che lo renda inservibile, o la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, o ancora una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Aggravanti
Il reato di lesioni personali stradali colpose è aggravato dalle seguenti circostanze:
- la guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l) o di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: in questo caso è prevista la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime;
- la guida in stato di ebbrezza alcolica disciplinata dall’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che viene punita da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime. In questi casi il tasso alcolemico è compreso tra gli 0,8 g/l e i 1,5 g/l.
Pena di maggiore entità
Nel primo caso la pena viene applicata anche quando il proprio tasso alcolemico sia compreso tra gli 0,8 e i 1,5 g/l, ma il conducente svolga il mestiere di trasportare persone o cose, oppure qualora conduca un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Pena di minore entità
La pena prevista al secondo punto viene applicata anche nei casi riportati in tabella qualora vengano cagionate lesioni personali gravi o gravissime. La pena è aumentata nell’ipotesi in cui il fatto venga commesso da una persona che non ha la patente o il cui documento di guida sia stato sospeso o revocato.
Al conducente di un veicolo a motore che proceda in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita |
Al conducente di un veicolo a motore che attraversi un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano |
Al conducente di un veicolo a motore che esegua una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua |
Nei casi in cui l’evento non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”. Viene invece applicata la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo, nel caso in cui si procurino lesioni a più persone (non potranno comunque essere superati i 7 anni) .
Quando viene revocata la patente
La revoca della patente è una sanzione accessoria che può essere prevista nel caso in cui venga commesso il reato di lesioni personali stradali colpose gravi o gravissime. Ai sensi dell’articolo 222 del codice della strada, si avrà la possibilità di conseguire una nuova patente a patto che siano trascorsi 5 anni dalla revoca.
Tale periodo è aumentato fino a:
- 10 anni, qualora si sia già stati condannati per i reati di guida in stato di ebbrezza media o grave o per la guida in stato di alterazione per l’assunzione di droghe;
- 12 anni, nel caso di omissione di soccorso per le lesioni procurate con l’incidente stradale.
La sentenza n. 88 del 2019 della Corte di Cassazione ha stabilito che è incostituzionale procedere con la revoca della patente in tutti i casi in cui si venga condannati per lesioni stradali. La revoca dovrebbe essere automatica nel caso di lesioni gravi e gravissime procurate dalla guida alterata da alcol e droghe, mentre in tutte le altre ipotesi dovrebbe dipendere dalla volontà del giudice.
Procedibilità
In merito alla procedibilità del reato di lesioni personali stradali colpose:
- le lesioni personali stradali lievi sono procedibili a querela della persona offesa: in questi casi è prevista la reclusione fino a 3 mesi e la multa fino a 390 euro;
- le lesioni stradali colpose gravi o gravissime sono procedibili d’ufficio;
- per il disegno di legge delega di riforma del processo penale, queste ultime potrebbero diventare presto perseguibili a querela.