Incentivi nascite 2020: i bonus INPS per le famiglie
Tra le agevolazioni per le nuove gravidanze, è previsto il bonus bebè: ecco di cosa si tratta e a chi spetta.
Cos’è il bonus bebè
Il bonus bebè consiste in un assegno mensile che viene erogato alle famiglie per i figli nati, adottati o presi in affido preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
Si tratta di un incentivo alle nascite su base annuale, corrisposto con cadenza mensile fino al 1° anno di età o al 1° anno di arrivo in famiglia nel caso di adozione o di affido.
L’agevolazione è stata introdotta con la legge 190 del 23 dicembre 2014 e prevede un aumento del 20% per ogni figlio successivo al primo. A chi spetta? Qual è l’importo che si può ricevere?
Ecco quali sono le caratteristiche del bonus bebé 2020, le soglie ISEE dalle quali derivano le cifre mensili, come si presenta la domanda e quando si verifica la decadenza del beneficio.
A chi si rivolge
L’assegno può essere richiesto da tutti i cittadini, sia comunitari sia extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno valido, che siano residenti in Italia e convivano con il figlio. L’importo dell’assegno dipende dall’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il bonus natalità.
In particolare:
- per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro all’anno, ovvero 160 euro al mese, che corrispondono a 2.304 euro all’anno per i figli successivi al primo, ovvero 192 euro al mese;
- per i nuclei familiari con ISEE compreso tra 7.000 e 40.000 euro l’anno, l’importo corrisponde a 1.440 euro annui, ovvero a 120 euro al mese, che diventano 1.728 per i figli successivi al primo, ovvero 144 euro al mese;
- per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 960 euro all’anno, ovvero 80 euro al mese, che corrispondono a 1.152 euro all’anno per i figli successivi al primo, ovvero 96 euro al mese
Quando viene erogato l’assegno
Il pagamento del bonus viene effettuato dall’INPS al richiedente tramite la modalità di pagamento scelta, che può essere:
- bonifico domiciliato;
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.
Il contributo economico viene erogato a partire dal mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda, alla quale dovrà essere allegato anche il modello SR/163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, pena la sospensione della domanda stessa.
Quando viene concessa la maggiorazione al 20%
La maggiorazione dell’assegno al 20% viene riconosciuta:
- al primo figlio successivo al primo (che può essere minorenne o maggiorenne), se quest’ultimo è residente in Italia e convive con il genitore. Non vengono considerati “primi figli” o “figli successivi al primo” i minorenni in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo;
- nei casi di parto gemellare avvenuti nello stesso giorno, se si tratta di un primo evento, ovvero se il genitore non ha avuto figli in precedenza, neanche adottivi, a tutti i gemelli successivi al primo. Se non si tratta di un primo evento, a tutti i gemelli;
- a tutti i figli successivi al primo nei casi di adozione plurima, se si tratta di primo evento;
- nei casi di adozione plurima di gemelli, a tutti i gemelli tranne uno a scelta del richiedente;
- a tutti i figli adottati nei casi di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno, se non si tratta di primo evento, anche nel caso di adozione di gemelli.
Decorrenza e durata
L’assegno di natalità spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso del figlio adottato o in affido. La domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni di tempo dalla nascita o dal giorno di ingresso.
Nel caso di decadenza della potestà genitoriale da parte del genitore richiedente, quest’ultimo potrà essere sostituito dall’altro genitore tramite l’invio di una nuova domanda entro 90 giorni dall’avvio del provvedimento dell giudice.
La stessa tempistica di 90 giorni deve essere rispettata con la presentazione di una nuova domanda nel caso di decesso del genitore richiedente, i quali decorrono a partire dalla data del decesso.
L’assegno ha una durata di 12 mensilità: nel caso in cui la domanda venisse presentata oltre i 90 giorni previsti, l’erogazione decorrerebbe dal mese di presentazione della domanda stessa.
Decadenza
Ci sono alcune circostanze nelle quali si verifica la decadenza dell’incentivo nascite, ovvero:
- quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge;
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dell’adozione;
- in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- quando il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- qualora il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato la domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’assegno non viene più erogato quando:
- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia;
- si verifica la conclusione dell’affidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età.
Il genitore richiedente ha 30 giorni di tempo per comunicare all’INPS il verificarsi di una delle variazioni in elenco e nell’ipotesi in cui tornasse in possesso dei requisiti sarà tenuto a presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall’evento: in questo caso, il bonus sarà riconosciuto a partire dal momento in cui il richiedente è tornato a possedere i requisiti richiesti.
Come fare domanda
La domanda per ottenere il bonus bebè 2020 dovrà essere inviata telematicamente all’INPS, accedendo alla sezione dedicata tramite l’area “Tutti i servizi” e cliccando sulla voce “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)”.
In alternativa, è possibile rivolgersi:
- al Contact center, chiamando numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06 164 164 da rete mobile;
- agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto.
Il richiedente riceverà un SMS al termine dell’istruttoria: potrà visualizzare se la sua domanda è stata accolta o respinta accendendo nuovamente al sito dell’INPS, alla sezione “Consultazione domande”.
Se in fase di compilazione della domanda, l’utente ha inserito anche la sua PEC, potrà ricevere direttamente al suo indirizzo di Posta Elettronica certificata qual è stato stato l’esito della sua domanda.
Nel 2020, se nel momento di presentazione della domanda non si ha un ISEE in corso di validità, il bonus bebè viene comunque corrisposto:
- non essendoci modo di individuare la fascia ISEE di appartenenza del richiedente, sarà erogato direttamente l’importo minimo di 80 euro al mese;
- potrà ricevere l’integrazione della differenza in un secondo momento, tramite la presentazione della DSU dalla quale derivi un ISEE minorenni valido.
In caso di nascite o di adozioni di due o più minori nello stesso momento, dovranno essere presentate più domande, in quanto ognuna si riferisce al singolo figlio.
Incentivi nascite 2020 – Domande frequenti
Tra gli incentivi alle nascite, è previsto il bonus bebè che può essere richiesto da tutti i nuclei familiari: ecco come presentare la domanda.
L’incentivo nascite 2020 si richiede presentando apposita domanda all’INPS: ecco quali sono le procedure da seguire.
Il contributo economico per la nascita di un figlio deve essere richiesto entro 90 giorni di tempo dalla nascita o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affido.