Chi sono i familiari fiscalmente a carico?
Quali sono i casi in cui i familiari possono essere considerati fiscalmente a carico, come si calcolano le detrazioni fiscali che è possibile ricevere in tali casi e quali sono i limiti di reddito da rispettare.
Sapere chi sono di preciso i familiari fiscalmente a carico è fondamentale per la compilazione del modello 730 e per poter beneficiare delle detrazioni IRPEF e delle deduzioni di reddito.
La lista dei familiari che possono essere considerati a carico è stata indicata dall’Agenzia delle Entrate.
In questa guida esamineremo quali sono le detrazioni fiscali che si possono ricevere nel caso di figli, coniuge, partner dello stesso sesso unito da unione civile e altri familiari a carico e come calcolarle sulla base dei limiti di reddito annuali stabiliti dalla legge.
Chi sono i familiari a carico
I familiari considerati a carico del contribuente, anche quelli che non sono conviventi o siano residenti all’estero, sono:
- il coniuge, dal quale non si dovrà essere separati;
- i figli, sia quelli naturali, sia quelli adottivi o affidati;
- gli altri familiari.
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per i familiari a carico non si dovrà superare un reddito annuale di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il limite è pari a 4.000 euro per i figli maggiorenni che non abbiano un’età superiore ai 24 anni.
Gli altri familiari a carico che si potranno indicare nel modello 730/2021 o nel modello Redditi PF, a condizione che siano conviventi con il contribuente o titolari di assegni pagati da quest’ultimo, e che non derivino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sono:
- il coniuge legalmente separato;
- i nipoti;
- i genitori;
- i suoceri;
- fratelli o sorelle;
- generi e nuore;
- nonni e nonne;
- tutti i soggetti conviventi o che ricevano un assegno dal contribuente, che abbiano un reddito inferiore a 2.840,51 euro.
Leggi anche: “Cosa si intende per nucleo familiare“.
Calcolo detrazioni per i familiari a carico
Le detrazioni previsti per i familiari a carico nel modello 730/2021 variano a seconda del reddito dichiarato e diminuiscono in modo inversamente proporzionale all’aumentare del reddito.
La detrazione si annulla:
- quando il reddito raggiunge i 95.000 euro nel caso dei figli;
- quando il reddito raggiunge gli 80.000 euro nel caso del coniuge e degli altri familiari.
Detrazioni per i figli
Le detrazioni per le quali si può beneficiare per i figli a carico si calcolano a partire da un reddito teorico di 950 euro, che diventano :
- 1.220 euro per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni;
- 1.350 euro per ogni figlio con disabilità con più di 3 anni;
- 1.620 euro per ogni figlio con disabilità con meno di 3 anni.
La detrazione per i contribuenti che hanno più di 3 figli aumenta di 200 euro per ogni figlio, a partire dal primo.
Per calcolare l’importo della detrazione, la formula è la seguente:
- 1 figlio con meno di 3 anni: 1.220 * (95.000 – reddito complessivo/95.000);
- 1 figlio con più di 3 anni: 950 * (95.000 – reddito complessivo/95.000);
- 2 figli con più di 3 anni: 1.220 * (110.000 – reddito complessivo/110.000);
- 2 figli con più di 3 anni: 950 * (110.000 – reddito complessivo/110.000);
- 3 figli con più di 3 anni: 1.220 * (125.000 – reddito complessivo/125.000);
- 3 figli con più di 3 anni: 950 * (125.000 – reddito complessivo/125.000);
- 4 figli con più di 3 anni: 1.420 * (140.000 – reddito complessivo/140.000);
- 4 figli con più di 3 anni: 1.150 * (140.000 – reddito complessivo/140.000);
- 5 figli con più di 3 anni: 1.420 * (155.000 – reddito complessivo/155.000);
- 5 figli con più di 3 anni: 1.150 * (155.000 – reddito complessivo/155.000).
Nel caso in cui si abbiano più di 5 figli, l’importo di 155.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°, mentre le cifre di 950, 1.220, 1.150 e 1.420 sono aumentate di 400 euro per ogni figlio con disabilità.
Detrazioni per il coniuge
La detrazione che si può ricevere in caso di coniuge a carico va da un minimo di 690 euro per i redditi compresi tra i 15.000 e gli 80.000 euro fino a un massimo di 800 euro per i redditi che non superano i 15.000 euro.
Si ricevono 690 euro nell’ipotesi in cui il reddito complessivo del beneficiario sia compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Per i redditi compresi tra i 29.001 e i 35.200 euro sono previste delle maggiorazioni di importo variabile tra i 10 e i 30 euro.
Nello specifico, l’importo della detrazione in caso di coniuge a carico potrà essere calcolato come segue:
- reddito fino a 15.000 euro: 800 – [110 x (reddito complessivo/15.000)];
- reddito tra 15.001 e 29.000 euro: 690 euro;
- reddito tra 29.001 e 29.200 euro: 700 euro (maggiorazione 10 euro);
- reddito tra 29.201 e 34.700 euro: 710 euro (maggiorazione 20 euro);
- reddito tra 34.701 e 35.000 euro: 720 euro (maggiorazione 30 euro);
- reddito tra 35.000 e 35.100 euro: 710 euro (maggiorazione 20 euro);
- reddito tra 35.001 e 35.200 euro: 700 euro (maggiorazione 10 euro)
- reddito tra 35.201 e 40.000 eur0: 690 euro;
- reddito tra 40.001 e 80.000 euro: 690 x 80.000 – reddito complessivo/40.000.
Nel caso di redditi superiori a 80.000 euro la detrazione sarebbe pari a zero.
Detrazioni per altri familiari a carico
La detrazione prevista nel caso di altri familiari a carico è pari a un massimo di 750 euro per ogni persona che conviva con il contribuente e diminuisce in relazione al reddito complessivo.
La formula per calcolare l’importo dovuto è 750 * (80.000 – reddito complessivo) / 80.000 euro. Nel momento in cui si effettua il calcolo del reddito dei familiari a carico, devono essere considerate anche le somme relative:
- al reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- alle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- alla quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- al reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- al reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Non devono, invece, essere considerati nel calcolo dei redditi quelli soggetti a tassazione separata, come per esempio le pensioni e gli assegni di invalidità, o le indennità di accompagnamento.