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Differenza tra tassa automobilistica e tassa di circolazione

I termini tassa di circolazione e tassa automobilistica o di proprietà vengono spesso utilizzati in modo improprio: vediamo cosa si intende veramente con "tassa di circolazione" e cos'è, invece, il bollo auto.

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Redazione deQuo
31 Marzo 2021
tassa di circolazione

Molto spesso quando si parla di imposte si tende a fare parecchia confusione, per esempio utilizzando la parola tassa in modo improprio. 

Così il bollo auto, che è un’imposta sulla proprietà di un veicolo, viene chiamato in modo erroneo tassa di circolazione, oppure tassa automobilistica. 

In realtà, come vedremo di seguito, il termine “tassa di circolazione” fa riferimento a tutt’altra cosa. 

Cos’è la tassa di circolazione

La tassa di circolazione non è il bollo auto: si riferisce, invece, all’obbligo di pagare un’imposta per la circolazione dei veicoli di interesse storico, ovvero quelli che hanno superato i 20 anni di vita e siano iscritti nei registri storici. Questa imposta è nota anche come “minibollo”. 

In passato, il bollo era in effetti un’imposta di circolazione in quanto si era tenuti a pagarlo soltanto nel caso in cui si circolasse: oggi consiste invece in una somma da pagare anche se si tiene l’auto in garage, per il semplice fatto di possederne una

tassa di circolazione

Cosa si intende con imposta di proprietà

Il bollo auto è un’imposta di proprietà (e non una tassa come si è soliti dire) che deve essere pagata su ogni veicolo che sia iscritto al PRA, ovvero al Pubblico Registro Automobilistico. 

Si tratta di un tributo regionale, che viene affidato dalle singole Regioni alle delegazioni ACI presenti a livello locale. L’importo da pagare viene calcolato sulla base del tariffario previsto in ogni Regione

Il sito dell’ACI permette di calcolare in automatico la somma da versare tramite l’inserimento di dati quali:

  • la Regione di residenza;
  • il tipo di pagamento da effettuare, che potrà essere una prima immatricolazione o un rinnovo;
  • il tipo di veicolo e la targa. 

Nel caso dei veicoli non iscritti al PRA, come per esempio i ciclomotori, l’imposta da pagare viene solitamente chiamata tassa regionale di circolazione

Leggi anche: “Cos’è l’imposta di soggiorno“.

Dove pagare il bollo auto

L’imposta di possesso automobilistica si può pagare:

  • presso le delegazioni ACI;
  • presso gli studi di consulenza convenzionati;
  • presso i tabaccai;
  • presso gli uffici postali;
  • online, tramite carta di credito, sul sito dell’ACI;
  • online, sul sito di Poste Italiane. 

Il tributo viene incassato dalle Regioni, tranne per quelle a statuto speciale in cui la gestione è di competenza dell’Agenzia delle Entrate che opera tramite gli uffici sparsi sul territorio.

Nei casi in cui non si dovesse pagare il bollo, si potrebbe rischiare, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa e dei relativi interessi, anche il fermo amministrativo

Il primo bollo auto dovrà essere pagato entro il mese di immatricolazione: se avviene nell’ultima decade del mese, la scadenza slitta all’ultimo giorno del mese successivo. Anche il rinnovo va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza

Leggi anche: “Cos’è l’imposta di bollo“.

tassa di circolazione

Sanzioni

In caso di pagamento in ritardo o di mancato pagamento, sono previste delle sanzioni di tipo amministrativo, alle quali si aggiungono eventuali interessi. Il pagamento potrà essere regolarizzato entro un anno tramite la procedura di ravvedimento operoso

Di seguito sono state elencate le sanzioni da sostenere previste dalla legge.

Giorni di ritardoSanzione
15 giorni0,1% dell’importo del bollo al giorno
Tra 15 e 30 giorniLa sanzione è pari all’1,5% dell’importo al giorno
Tra 30 giorni e 90 giorniLa sanzione è pari all’1,67% dell’importo al giorno
Tra 90 giorni a 1 annoLa sanzione è pari al 3,75% dell’importo al giorno
Tra 1 anno e 2 anni La sanzione è pari al 4,286% dell’importo al giorno
Superiore a 2 anniLa sanzione è pari al 5% dell’importo al giorno

Esenzioni

L’imposta per il possesso di un veicolo non dovrà essere pagata:

  • dai portatori di handicap e dalle persone che li hanno fiscalmente a carico, sui veicoli la cui cilindrata non supera i 2.000 cc a benzina e i 2.800 cc a diesel;
  • sui veicoli che abbiano più di 30 anni, nei casi in cui non vengano utilizzati per uso professionale;
  • sui veicoli “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno di età, sui quali però, viene applicata (come specificato in precedenza) una “tassa forfettaria di circolazione” nei casi in cui circolino su strade e aree pubbliche.

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Redazione deQuo
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