Differenza tra assegno di invalidità e pensione di inabilità
Quando si parla di assegno di invalidità e pensione di inabilità si tende in genere a fare parecchia confusione: ecco quali sono le differenze tra i due trattamenti previdenziali e quali i requisiti da possedere per riceverli.
La legge italiana prevede una serie di misure previdenziali a sostegno dei lavoratori – dipendenti, autonomi e parasubordinati – i quali, dopo l’assunzione, si trovino in condizioni di disabilità che possano incidere sulla loro attività e capacità lavorativa.
Differiscono dall’invalidità civile, che è invece un trattamento di tipo assistenziale: di seguito saranno prese in considerazione le differenze esistenti tra le due provvidenze erogate dall’INPS.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità lavorativa viene assegnato ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che sono iscritti all’assicurazione INPS. Per riceverlo sarà necessario che i medici delle sedi INPS accertino la presenza di un’infermità invalidante.
Viene erogato per un periodo di 3 anni, che potranno essere prorogati per altri 6 anni nel caso in cui lo stato invalidante sia permanente, anche nell’ipotesi in cui si continui a lavorare. In questa evenienza, il lavoratore sarà sottoposto, ogni anno, a visita sanitaria.
Tra i requisiti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità, ci sono:
- il fatto di dover essere assicurati con l’INPS da almeno 5 anni;
- l’aver versato almeno 5 anni di contributi, che corrispondono a 260 contributi settimanali;
- l’aver versato 3 anni di contributi (ovvero 156 contributi settimanali) negli ultimi 5 anni.
Leggi anche: “Cos’è l’assegno sociale“.
Compatibilità e cumulabilità
L’assegno ordinario di invalidità:
- non è compatibile con l’indennità di mobilità e i trattamenti di disoccupazione;
- non è cumulabile con le rendite vitalizie INAIL derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con l’invalidità civile;
- è valido per il calcolo dei periodi necessari a raggiungere la pensione di vecchiaia.
Qualora la domanda per ricevere l’assegno dovesse essere rigettata, si avranno a propria disposizione 90 giorni per presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS (per il quale si suggerisce di rivolgersi a un patronato).
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Pensione di inabilità lavorativa
Anche la pensione di inabilità lavorativa viene assegnata ai lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati iscritti all’assicurazione generale INPS, a patto che abbiano un’infermità o una patologia che impedisca loro, in modo permanente, di svolgere qualsiasi lavoro.
Tale condizione è presente prima dell’assunzione e può essere revocata nel caso in cui il dipendente recuperi la propria capacità lavorativa. I requisiti per ricevere la pensione di inabilità sono:
- essere assicurati con l’INPS da almeno 5 anni;
- l’aver versato almeno 5 anni di contributi, che corrispondono a 260 contributi settimanali;
- l’avere versato 3 anni di contributi (ovvero 156 contributi settimanali) negli ultimi 5 anni.
Chi riceve questo contributo non potrà svolgere nessuna attività lavorativa dipendente, né essere iscritto agli albi professionali o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.
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Requisiti e domanda
Tale pensione:
- non è cumulabile con le rendite vitalizie INAIL derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con l’invalidità civile;
- non spetta nel caso di ricovero in un istituto statale o gestito da enti pubblici.
Ai soggetti che non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano necessità di assistenza continua nel compiere gesti quotidiani potrà essere concesso l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa.
Anche in questo caso la domanda per ricevere la pensione di inabilità va inviata alla sede INPS competente e nel caso di rigetto sarà possibile presentare ricorso al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni.