Calcolo termini processuali dies a quo
Il calcolo dei termini processuali può essere fatto in modi differenti, per esempio contando i giorni, i mesi o gli anni. Scopri come funziona la procedura e quali sono i principali termini in vigore in Italia.
Il calcolo dei termini processuali è estremamente importante, sia in ambito civile che penale, in quanto la loro inosservanza avrà indubbie conseguenze, in particolare in merito a eventuali preclusioni o decadenze.
Si parla di calcolo dei termini processuali dies a quo indicando che, nell’effettuare il calcolo, non si include il giorno di decorrenza del termine, mentre viene incluso quello conclusivo. Dies a quo è, dunque, il giorno di inizio della decorrenza.
Nelle prossime righe analizzeremo come funziona il computo dei termini processuali, il cui mancato rispetto può sfociare per legge nella rimessione in termini. Questi ultimi, potranno essere:
- termini legali, quando sono disciplinati da una norma;
- termini giudiziali, nell’ipotesi in cui siano assegnati dal giudice.
Tipologie di termini processuali
Classificazione termini processuali | Tipologie |
Termini acceleratori: scandiscono l’attività processuale. Ne è un esempio il termine per proporre un’impugnazione | Termini perentori: termini definiti dalla legge e si deve osservare a pena di decadenza. Non si può né abbreviare né prorogare. La sua mancata osservanza può determinare la decadenza dal diritto di compiere un atto. È possibile la rimessione in termini solo se si dimostra che l’inosservanza è dipesa da una casa non imputabile Termini ordinatori: termini non definiti dalla legge come perentori. In caso di inosservanza, non si verificano preclusioni o decadenze. Può essere prorogato dal giudice, oppure sanato con la remissione in termini |
Termini dilatori: permettono il compimento dell’atto solo in seguito dal loro decorso Ne sono esempi: il termine a comparire il termine per il deposito dell’istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati | È prorogabile o abbreviabile solo in casi eccezionali |
Come calcolare i termini processuali
Il calcolo dei termini processuali potrà avvenire:
- a ore;
- a giorni;
- a mesi;
- ad anni.
Il calcolo dei termini a giorni si basa sulla regola del dies a quo non computatur in termino, ovvero nel fatto che il giorno iniziale (dies a quo) non viene calcolato, mentre si prende in considerazione quello finale (dies a quem).
Questa regola non si applica per il termine libero, ovvero quello in cui il calcolo non conteggia né il giorno o l’ora iniziale, né l’ultimo giorno (o ora).
Il calcolo a mesi o ad anni tiene conto del calendario comune, considerando la sospensione dei termini feriale o la sospensione straordinaria per covid.
Leggi anche Calcolo termini appello penale
Calcolo termini processuali giorni festivi e sabato
Nel calcolo dei termini processuali, vengono conteggiati anche i giorni festivi, che sono considerati come se fossero non festivi.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui la scadenza dovesse ricaricare in un giorno festivo, sarà fatta slittare al primo giorno non festivo successivo. Questa regola vale sia per i termini acceleratori, sia per quelli dilatori. Non viene invece applicata nel caso di termini liberi.
I giorni festivi previsti dal nostro calendario sono i seguenti:
- 1° gennaio;
- 6 gennaio, giorno dell’Epifania;
- 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio, festa del lavoro;
- 2 giugno, festa della Repubblica;
- 15 agosto, Assunzione;
- 1° novembre, Ognissanti;
- 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, Santo Stefano.
Il 29 giugno è festivo solo per la città di Roma, ai sensi di quanto previsto dal DPR 792/1985.
La proroga dei termini al primo giorno successivo non festivo viene applicata anche qualora i termini cadano di sabato per gli atti processuali fuori udienza, come per esempio il deposito di memorie o comparse.
Nel caso di termine a ritroso, ovvero quando il calcolo di termini processuali parte dal giorno finale, la scadenza viene invece anticipata al primo giorno non festivo prima del sabato.
Calcolo termini processuali con sospensione feriale
La sospensione feriale si applica nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto inclusi, di ogni anno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 (come modificato dall’art. 16 della legge 162/2014).
Non viene applicata alle seguenti cause e procedimenti:
- cause relative ad alimenti;
- cause di previdenza e lavoro;
- cause sulla dichiarazione e la revoca dei fallimenti;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,
- procedimenti per convalida di sfratto;
- procedimenti di opposizione all’esecuzione;
- cause per cui la ritardata trattazione potrebbe creare un grave pregiudizio alle parti.
Calcolo termini processuali con sospensione covid
La sospensione covid è stata invece introdotta nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, su ogni tipologia di atto del procedimento, come le impugnazioni o il procedimento esecutivo.
La sospensione dei termini e il rinvio delle udienze è applicabile anche nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020. La sospensione covid non si applica nelle cause e nei procedimenti indicati al paragrafo precedente.
Calcolo termini processuali civili
Procedimento | Termini |
Termini per comparire (art. 163 bis c.p.c.) | 90 giorni liberi, se il luogo della notifica è in Italia 150 giorni liberi, se il luogo della notifica è all’estero |
Termini per comparire davanti al Giudice di Pace (art. 318 c.p.c.) | 45 giorni liberi se il luogo della notifica è in Italia 75 giorni liberi se il luogo della notifica è all’estero |
Termini per le memorie istruttorie (art. 183 c. 6 c.p.c.) | Termine perentorio di: 30 giorni per depositare memorie limitate alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate, oppure per proporre la cosiddetta “seconda memoria” ulteriori 20 giorni per la cosiddetta “terza memoria”, ovvero per le indicazioni di prova contraria |
Termini per comparsa conclusionale e memorie di replica (art. 190 c. 1 c.p.c.) | 60 giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi |
Termini per impugnazioni (art. 325 c.p.c.) | 30 giorni per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo 60 giorni per il ricorso in cassazione |
Termine per il deposito del ricorso in appello | 30 giorni dalla notificazione della sentenza 40 giorni per notificazione all’estero |
Termine per la notifica del decreto ingiuntivo | 60 giorni dalla pronuncia in Italia 90 giorni negli altri casi |
Calcolo termini processuali esecuzioni
Esecuzioni | Scadenza termine |
Cessazione di efficacia del pignoramento | 45 giorni senza assegnazione o vendita, con decorrenza dalla notifica del pignoramento |
Intervento del creditore senza titolo esecutivo | 10 giorni successivi al deposito |
Termine per il deposito di istanza di vendita e assegnazione | 45 giorni |
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare | 15 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento |
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi | 30 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento |
Termini iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare | 15 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento |
Termine per deposito documentazione catastale | 60 giorni dal deposito del ricorso |
Termine per l’opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto |