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Cessione crediti di imposta: cosa prevede il decreto Rilancio

In cosa consiste la cessione del credito d’imposta all’impresa esecutrice dei lavori e quali sono gli ambiti di applicazione previsti dal decreto Rilancio.

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Redazione deQuo
26 Maggio 2020
cessione del credito di imposta

Cos’è la cessione del credito d’imposta

La cessione del credito d’imposta è uno strumento creato per coloro i quali rientrano nella cosiddetta tax area, ovvero i cosiddetti soggetti incapienti, il cui reddito non permette loro di sfruttare le agevolazioni fiscali. Gli incapienti hanno un reddito complessivo annuo che viene escluso dalla tassazione IRPEF in quanto è inferiore al limite tassabile.

Il contribuente, proprio in relazione alla sua particolare condizione, non è tassabile e, al contempo, non può avere accesso alle agevolazioni fiscali. Questi soggetti potranno cedere il credito d’imposta che corrisponde alla detrazione fiscale a soggetti terzi, quali ditte appaltatrici, banche, intermediari finanziari società private. 

Quali sono le novità introdotte dal decreto Rilancio a proposito dei bonus fiscali che danno diritto alla pratica della cessione del credito d’imposta? Dalle ristrutturazioni al fotovoltaico, dall’ecobonus al sismabonus, ecco cosa c’è da da sapere sul tema. 

Come funziona la cessione del credito d’imposta

Nel periodo compreso fra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021 sarà possibile, per i soggetti indivuati dal decreto Rilancio, procedere con la cessione del credito d’imposta, anche parziale, a terzi, i quali potranno a loro volta utilizzare il credito ceduto, anche in compensazione. Non potranno essere compensati i debiti iscritti a ruolo. 

Nel decreto Rilancio si legge che “il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente”. Viene inoltre suggerito di utilizzarlo tutto fin da subito in quanto “la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

Oltre alla cessione del credito vera e propria, il decreto prevede anche la possibilità di applicare il meccanismo dello sconto in fattura, nel 2020 e nel 2021, con il quale le detrazioni fiscali potranno essere trasformate in uno sconto “pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta”. 

Quali crediti di imposta potranno essere ceduti

I crediti di imposta cedibili che vengono indicati nel decreto Rilancio sono i seguenti:

  • quelli relativi agli affitti di negozi, studi professionali e stabilimenti aziendali, con riferimento al 60% del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio;
  • quelli riguardanti le spese sostenute per la sanificazione di uffici e attività di qualsiasi tipo, che prevedono la presenza di pubblico e per le quali è anche necessario l’adeguamento alle misure di contenimento del coronavirus;
  • gli interventi che rientrano nel cosiddetto superbonus del 110%, ovvero i lavori di efficientamento energetico, l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, gli interventi di ristrutturazione che rientravano già in precedenza nel cosiddetto bonus facciate;
  • le misure antisismiche previste nel sismabonus del 110%.

La cessione del credito di imposta mira a fare in modo che ci sia un’immissione di liquidità repentina nelle casse delle imprese in quanto i crediti possono essere trasformati in moneta fiscale e utilizzati in compensazione nel modello F24, senza che vengano applicati i canonici limiti annuali di 1 milione e 250.000 euro. 

La cessione del credito d’imposta per botteghe e negozi

I titolari di attività d’impresa avranno diritto a un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo agli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione in F24. 

La stessa forma di credito di imposta potrà essere utilizzata dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente.

Questi ultimi avranno diritto al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo utilizzati per attività di tipo: 

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricolo;
  • di interesse turistico o per l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

Le strutture alberghiere avranno diritto al credito a prescindere dal volume d’affari, mentre i soggetti appena elencati vi potranno avere accesso solo nel caso in cui i loro ricavi e compensi non superino i 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente all’entrata in vigore del decreto. 

La sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Le spese che le aziende dovranno sostenere per riaprire in sicurezza la propria attività produttiva sono straordinarie: ecco perché sia nel caso della sanificazione sia in quello che prevede l’adeguamento degli ambienti di lavoro all’emergenza covid-19 sarà possibile usufruire del credito d’imposta. 

Nella prima ipotesi potrà essere utilizzato nella misura del 60% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino a una cifra massima di 60.000 euro. Vi rientrano le spese seguenti:

  1. quelle di sanificazione;
  2. quelle per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  3. quelle per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. quelle per l’acquisto di dispositivi miranti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 
decreto rilancio cessione credito imposta

Per quanto riguarda, invece, le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60%, sulla cifra massima di 80.000 euro. Tra i beneficiari ci sono:

  • bar e ristoranti;
  • alberghi;
  • teatri e cinema;
  • associazioni, fondazioni ed enti privati.

Tra gli interventi che è possibile attuare al fine di far rispettare le misure di contenimento e le prescrizioni sanitarie, ci sono:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la creazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza e di apparecchiature per il controllo della temperatura. 

L’ecobonus al 110% e il sismabonus

La cessione del credito d’imposta è possibile anche a proposito dell’ecobonus al 110%. Nello specifico, tra i soggetti a favore dei quali potrà avvenire la cessione, ci sono:

  • i fornitori che hanno svolto l’intervento;
  • gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari;
  • le ESCO, Energy Service Companies;
  • le SSE, Società di Servizi Energetici.

In questo caso specifico, la cessione del credito d’imposta è vietata nei confronti di:

  • istituti di credito e intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario;
  • società classificabili o superiori ai 150 milioni di euro, società fiduciarie o società di cartolarizzazione e servicer delle operazioni. 

La cessione del credito d’imposta del sismabonus:

  • può essere corrisposta a imprese esecutrici e a soggetti privati;
  • non può essere corrisposta a istituti di credito e intermediari finanziari. 
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