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Bonus sanificazione covid-19: come funziona il decreto attuativo

Come richiedere il bonus sanificazione all'Agenzia delle Entrate e quali sono i requisiti da possedere.

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Redazione deQuo
21 Luglio 2020
bonus sanificazione

Cos’è il bonus sanificazione

Il bonus sanificazione è una delle misure contenute nel decreto Rilancio che prevede l’obbligo di sanificazione periodica e pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro, ovvero uffici, negozi e fabbriche, al fine di favorire e tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Le regole e le istruzioni relative al credito d’imposta per la sanificazione sono state esplicitate nel provvedimento e nella circolare pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020.

Nei prossimi paragrafi saranno presentati chi sono i soggetti che possono fare richiesta del bonus, come funziona la domanda da inoltrare all’Agenzia delle Entrate e quali sono le tempistiche da rispettare.

Importi e beneficiari del bonus

Il bonus sanificazione potrà essere richiesto:

  • dai titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli enti non commerciali;
  • dai professionisti del terzo settore;
  • dagli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito di imposta sarà al 60% e non potrà superare la cifra massima di 60.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020: per avere accesso al bonus sarà necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso fra il 20 luglio e il 7 settembre 2020 relativa alle spese sostenute e da sostenere.

bonus sanificazione

Con il provvedimento n. 159854 del 10 luglio 2020, contenente la “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“, e la Circolare del 10 luglio 2020, la quale reca gli “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione“, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli ambiti di applicazione del bonus sanificazione, oltre che le modalità di utilizzo dei crediti di imposta e i relativi termini da rispettare.

Il Governo ha messo a disposizione un totale di 200 milioni di euro: l’importo del credito d’imposta accessibile per ogni beneficiario sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate sulla base della comunicazioni ricevute.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato:

  1. per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  2. per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Quali sono le misure per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro potrà essere utilizzato per la realizzazione di tutti quegli interventi necessari a favorire il contenimento del virus covid-19, in particolare:

  • quelli per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la creazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • quelli riguardanti l’acquisto di strumenti necessari allo svolgimento delle attività lavorative e delle apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e dei clienti, ovvero i termoscanner;
  • vi rientrano anche altre tecnologie, quali i programmi e i sistemi per svolgere videoconferenze online, quelli che garantiscono la sicurezza della connessione a Internet, o ancora tutti gli investimenti utili a migliorare lo smart working;
bonus sanificazione

Il credito di imposta al 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro potrà essere:

  • utilizzato in compensazione, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, tramite modello F24, da presentare online tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
  • ceduto ad altri soggetti, come per esempio istituti di credito e intermediari finanziari.

Le due modalità di utilizzo del credito di imposta potranno verificarsi soltanto una volta che le spese agevolabili siano state sostenute.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

Il credito d’imposta al 60% previsto all’articolo 125 del decreto Rilancio potrà essere applicato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati sul posto di lavoro e per acquistare dispositivi di protezione individuale e qualsiasi altro dispositivo che possa garantire la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, tra i dispositivi di protezione individuale coperti dal bonus rientrano mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Sono inoltre coperte dal bonus le spese sostenute per l’acquisto di:

  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente citati, come per esempio termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, e le eventuali spese di installazione;
  • dispositivi che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, e le relative spese di installazione.

Il credito d’imposta potrà essere applicato a tutte le spese relative al periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020: il calcolo del credito che spetta al singolo beneficiario sarà effettuato a partire dalla spesa agevolabile, al netto dell’IVA.

Anche in questo caso, sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state affrontate le spese, o si avrà la possibilità di cederlo entro il 31 dicembre 2021. La quota di credito che non viene comunicata all’Agenzia delle Entrate non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesto nessun rimborso.

I termini da rispettare

La comunicazione delle spese che permetterà di poter usufruire del credito d’imposta previsto dalla normativa, dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate:

  • utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il servizio web, che è disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’invio del modello potrà essere effettuato in autonomia o con il supporto di un intermediario: entro 5 giorni si riceverà una risposta relativa all’ammissibilità al credito spettante.

Per quanto riguarda i termini da rispettare:

  1. la comunicazione relativa al credito per la sanificazione dovrà essere inviata fra il 20 luglio e il 7 settembre 2020;
  2. la comunicazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, invece, potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.
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