Errori INPS: cosa fare e come richiedere il risarcimento
Cosa fare nel caso quando trovi un errore dell'INPS nel calcolo della pensione o nell'assegno di disoccupazione. Chi paga, come agire, quando fare ricorso.
Nonostante lo zelo con il quale operi, gli errori INPS sono più comuni di quel che si può immaginare. Dai calcoli pensionistici errati ai trattamenti previdenziali non riconosciuti, o ancora le richieste di somme di denaro non dovute, che vengono trattenute indebitamente sugli importi delle pensioni, sono solo alcuni degli sbagli commessi con maggiore frequenza.
Quali sono i diritti a tutela del cittadino in tutti questi casi? In cosa consiste il ricorso amministrativo? Quali sono i termini per presentarlo per non incorrere nell’improcedibilità del ricorso? Quando si arriva, invece, all’azione giudiziaria? Di seguito saranno elencate le specifiche su come difendersi dai principali errori INPS e quali sono le varie procedure che è necessario seguire.
- Errori INPS: il ricorso amministrativo
- Termini ricorso amministrativo
- Ricorso INPS: facsimile
- Quando non fare il ricorso amministrativo
- Cos’è il ricorso amministrativo pensionistico
- Come funziona il ricorso amministrativo
- Cosa succede se il ricorso viene rigettato
- Errori INPS: l’azione giudiziaria
- Errori calcolo pensione INPS e risarcimenti
Errori INPS: il ricorso amministrativo
Nel caso in cui ci si ritrovasse in una delle situazioni citate nelle righe precedenti o in casistiche dovute a un errore commesso dall’INPS, sarà possibile procedere con un ricorso amministrativo.
Quello che il contribuente dovrà fare, nello specifico, è:
- indicare il provvedimento a causa del quale è stata subita una lesione;
- spiegare come si sono svolti i fatti riguardanti la vicenda amministrativa;
- esporre i motivi alla base del ricorso;
- allegare eventuali documenti che possano essere utili alla risoluzione della controversia.
Termini ricorso amministrativo
Nel caso in cui si decidesse di procedere con un ricorso amministrativo, bisogna ricordare che esiste un termine perentorio di 90 giorni, che si contano a partire:
- dal momento in cui è stato ricevuto l’atto amministrativo che si vuole impugnare, per la cui data bisognerà fare riferimento al timbro che è stato apposto dall’ufficio postale;
- se il termine è un giorno festivo o non lavorativo, la decorrenza avrà inizio a partire dal primo giorno lavorativo utile;
- nel caso di silenzio rigetto, ovvero quello in cui la pubblica amministrazione non si pronunci entro il termine perentorio di 90 giorni, a partire dal 121° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
Esistono alcune specifiche sui termini del ricorso amministrativo, che sono relative ai Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici. In questo caso:
- il termine per la presentazione della domanda è di 30 giorni a partire dalla data in cui il provvedimento è stato notificato;
- fanno eccezione i provvedimenti di pensione per i quali il termine – sempre di 30 giorni – decorre a partire dal primo pagamento della pensione.
Ricorso INPS: facsimile
Riportiamo di seguito un esempio di Modulo ricorso amministrativo INPS relativo al caso di un avvocato.
ISTITUTO
NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SEDE _________________
SITO: www.inps.it
RICORSO AMMINISTRATIVO
Il/la sottoscritto/a ________________, nato/a a _______________il _____________ (C.F. ___________________________), residente in ___________ , Tel. ________________ – fax ________________– Cell. ________________ – PEC____________________________
PREMESSO
- la ricorrente è un avvocato libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati__________ dal__________
- Con lettera del__________ (ricevuta in data _______________) l’Inps – sede di ___________________ha comunicato di aver provveduto con decorrere 01° gennaio 2009, all’iscrizione d’ufficio del/della ricorrente alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 L. 335/1995 e, conseguentemente, sollecitava il pagamento per l’anno 2009 della somma complessiva di €________________ (di cui € __________________ a titolo di contributi ed € __________________________ a titolo di sanzioni);
- Il/la sottoscritta esercita esclusivamente attività di libero professionale di avvocato e non ha conseguito per l’anno 2018 redditi di natura diversa rispetto alla predetta attività;
- Nell’anno 2018, l’ente di categoria (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) richiedeva, ai fini dell’iscrizione e della conservazione della iscrizione, il raggiungimento di determinati livelli di reddito e volumi di affari;
- Gli avvocati che non superavano determinati livelli di reddito e volumi di affari, secondo l’ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, erano esonerati dall’obbligo di iscrizione alla Cassa e quindi dal versamento del contributo soggettivo, ma erano pur sempre tenuti a corrispondere quello integrativo (art 11 Legge 576/80).
- Dunque, la mancata iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, non ha determinato il sorgere in capo alla ricorrente dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, in quanto il/la ricorrente è iscritto/a all’Albo professionale, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ______________, ed ha sempre corrisposto, sul reddito di carattere professionale prodotto, il contributo obbligatorio alla Cassa di previdenza (c.d. Contributo integrativo).
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
RICORRE
avverso il provvedimento con cui l’INPS Gestione Separata, sede di ______________, ha proceduto sia alla iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata, che all’illegittimo addebito dei contributi previdenziali, con decorrenza dal ______________ , per i seguenti
MOTIVI
A) L’art. 18, comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge n. 111/2011, quale norma di interpretazione autentica, ha chiarito che: “…i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e 103/1996) in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11….”. Con detta disposizione il Legislatore ha quindi chiarito che l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.
La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essendo essenziale che il reddito non sfugga ad una forma di contribuzione obbligatoria. Conseguentemente a nulla rileva che il reddito percepito dalla ricorrente nel 2009 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria, al solo contributo c.d. Integrativo e non anche al contributo soggettivo.
Dunque, nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti tassativi elencati dall’art. 18 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge n. 111/2011, in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad albi professionali), essendo l’esercizio dell’attività di avvocato certamente subordinato alla iscrizione all’albo professionale, né tanto meno la seconda (attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11), in quanto la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense imponeva comunque il versamento di contributi integrativi sul reddito prodotto.
B) La circolare INPS n. 99 del 22 luglio 2011 e il successivo messaggio INPS n. 709 del 7 gennaio 2012 hanno sollecitato le diverse sedi provinciali a non perseguire “i liberi professionisti iscritti agli Albi e alle relative Casse ed Enti previdenziali, proprio in quanto la gestione separata non ha titolo a ricevere dagli stessi la contribuzione previdenziale.
Atteso quanto sopra risulta di tutta evidenza l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Gestione Separata INPS sede di Roma ___________ comunicato il ____________con raccomandata n.____________________________
Si rimane in attesa della comunicazione da parte dell’INPS in indirizzo del provvedimento di accoglimento del presente ricorso amministrativo, con annullamento della iscrizione di ufficio e con sgravio totale dell’importo richiesto a titolo di contribuzione previdenziale e sanzioni per l’anno 2009.
In mancanza, trascorso il termine di trenta giorni, ci si riserva di adottare ogni azione utile alla tutela dei diritti contro l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Si allegano:
- copia documento di identità;
- Copia raccomandata n.___________________________;
- Copia estratto contributivo Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
- Certificato di iscrizione all’Ordine forense di ______________
Luogo, ______________
Firma
__________
Quando non fare il ricorso amministrativo
L’azione amministrativa è la prima forma di tutela per difendersi contro gli errori INPS, alla quale può seguire la fase giudiziaria, in base all’evoluzione della procedura iniziale. La fase amministrativa è comunque preliminare a quella giudiziaria, quindi la seconda può svolgersi solo nel caso in cui l’accertamento dello sbaglio che è stato commesso dall’INPS dovesse risultare negativo.
Esistono, tuttavia, delle situazioni nelle quali non è previsto il ricorso amministrativo per poter fare ricorso dinnanzi a un Giudice. Nello specifico, i casi più comuni sono i seguenti:
Caso in cui non fare ricorso amministrativo | Spiegazione |
Domanda di provvedimento d’urgenza | Si tratta di quelle situazioni nelle quali il diritto fatto valere è minacciato da un pregiudizio grave, imminente e irreparabile |
Domanda relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione | Il contribuente interessato non ha ricevuta alcuna comunicazione preventiva sull’atto da impugnare |
Procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento | / |
La controversia si basa solo sull’interpretazione che deve essere data a una disposizione di legge | / |
Errori di calcolo nel determinare le prestazioni previdenziali | Tale casistica consente di presentare un’istanza all’INPS in autotutela, con la possibilità di appellarsi comunque all’azione giudiziale |
Cos’è il ricorso amministrativo pensionistico
Una situazione molto diffusa quando si parla di errori commessi dall’INPS è quella che ha a che fare con le pensioni, a prescindere dalla tipologia di dipendente. Si fa dunque riferimento:
- ai pensionati/assicurati iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- a quelli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione Separata;
- agli iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
Tutti i soggetti in elenco hanno diritto al cosiddetto ricorso amministrativo pensionistico, una forma di tutela che opera quando gli errori INPS riguardano:
- il Trattamento di Fine Servizio (TFS);
- il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- l’Assicurazione Sociale Vita.
Il ricorso amministrativo pensionistico è possibile per le prestazioni che vengono erogate dai seguenti enti:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Gestione Separata;
- Fondo speciale di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- Fondo Ferrovie dello Stato;
- Fondo Quiescenza Poste;
- CTPS, ovvero la Cassa Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato;
- CPDEL, la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- CPUG, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- CPI, la Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate;
- CPS , la Cassa Pensioni Sanitari;
- Fondo di previdenza ex INADEL;
- Fondo di previdenza ex ENPAS;
- Assicurazione Sociale Vita.
Come funziona il ricorso amministrativo
Il ricorso amministrativo deve essere diretto all’organo di competenza per la risoluzione della controversia: per esempio, gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, devono fare ricorso al Comitato Amministratore del Fondo.
Il ricorso, nel quale deve essere indicato l’atto contro il quale si agisce e i motivi di censura, pena la nullità, può essere sottoscritto:
- direttamente al richiedente;
- da un rappresentante al quale è stato conferito il mandato.
La domanda per fare ricorso amministrativo:
- può essere inviata online, direttamente all’INPS, tramite l’apposita sezione;
- in alternativa, si può presentare utilizzando i servizi telematici proposti dai vari enti di patronato o qualsiasi soggetto che svolge il ruolo di intermediario con l’INPS.
Dopo essere stata inviata, la domanda viene esaminata e in base all’analisi della varie questioni di ammissibilità e ricevibilità, può essere:
- accolta in modo integrale;
- accolta in modo parziale;
- rigettata.
Il ricorrente riceverà a questo punto la comunicazione relativa alla deliberazione, favorevole o sfavorevole, relativo al ricorso amministrativo.
Cosa succede se il ricorso viene rigettato
Gli organi interni dell’INPS possono decidere di rigettare il ricorso amministrativo: a questo punto, sarà possibile procedere con un’azione giudiziaria.
In sintesi, si ricorre all’azione giudiziaria quando:
- il ricorso amministrativo si è concluso con una decisione negativa nei confronti del richiedente;
- sono decorsi 90 giorni dalla domanda di ricorso amministrativo, ma non è stata presa nessuna decisione da parte dell’INPS: in questo caso si parla di silenzio-rigetto.
Errori INPS: l’azione giudiziaria
Come funziona, dunque, l’azione giudiziaria? A chi sarà necessario rivolgersi? A seconda dell’oggetto del ricorso, l’azione giudiziaria deve essere proposta:
- al Giudice Previdenziale;
- alla Corte dei Conti;
- al Tribunale ordinario;
- al Giudice di pace;
- al Tar.
Nello specifico, è bene sapere a quale Giudice appellarsi in relazione alla controversia da risolvere.
Tipologia di Giudice | Controversia |
Giudice previdenziale | – assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti; infortuni sul lavoro e malattie professionali; – assegni per il nucleo familiare e assegni familiari; – qualsiasi prestazione di previdenza e assistenza obbligatoria, quali disoccupazione, mobilità o maternità; – inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi; – risarcimento danni per errore dell’INPS nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva; – costituzione forzosa di una rendita vitalizia. |
Corte dei Conti | Pensioni, assegni o indennità civili, militari o di guerra |
Tribunale ordinario, Giudice di pace, Tar | Previdenza complementare, interessi e accessori e interessi legittimi |
Errori calcolo pensione INPS e risarcimenti
Come regola generale, nel caso in cui l’INPS dovesse commettere un errore nel calcolo della pensione, deve rispondere con un risarcimento danni al fine di rimediare allo stesso.
La sentenza numero 23114/19 del 17 settembre 2019 della Corte di Cassazione ha stabilito che:
- nel caso in cui un cittadino concorra in qualche modo al verificarsi di un evento dannoso si ha concorso di colpa, anche se l’errore è stato commesso dall’INPS;
- in questa circostanza, in pratica, il risarcimento dovuto al contribuente per il danno subito potrebbe essere ridotto.
Errori INPS – Domande frequenti
Il ricorso amministrativo è una domanda da presentare direttamente all’INPS con la quale si chiede il risarcimento di un danno subito a causa di un errore commesso dall’INPS, per esempio nel calcolo delle pensioni.
Il ricorso amministrativo non è necessario in quei casi di domanda di provvedimento d’urgenza, errori di calcolo nel determinare le prestazioni provvidenziali, domanda relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione, procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento.
Nel caso in cui l’INPS dovesse rigettare il ricorso amministrativo è possibile procedere con un’azione di tipo giudiziario, facendo appello a un Giudice di diverso tipo a seconda della materia della controversia da risolvere.