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La differenza tra crediti chirografari e crediti privilegiati

Il tema dei crediti chirografari è ampiamente trattato non solo nel diritto civile, ma anche nella cosiddetta legge fallimentare: vediamo di seguito di cosa si tratta e la differenza con i crediti privilegiati.

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Redazione deQuo
22 Ottobre 2021
crediti chirografari

Nel Codice civile, il credito chirografario è inteso come un diritto di credito che non è assistito da alcuna causa legittima di prelazione

L’etimologia del termine chirografario è greca: deriva infatti dal cheirógraphon, che significa manoscritto.  

Analizziamo nel dettaglio la normativa sui crediti chirografari, esaminando:

  • quali sono;
  • la differenza con i crediti privilegiati;
  • come funzionano gli interessi, la ripartizione e la prescrizione;
  • la legge fallimentare.

Creditori chirografari: chi sono

I creditori chirografari sono quei creditori che, non essendo assistiti da cause di prelazione, si trovano, tra loro, in una condizione di equità

In altri termini, nell’ipotesi di inadempimento da parte di un debitore comune, i creditori chirografari si ritroveranno in una posizione di svantaggio rispetto ai creditori che sono, invece, assistiti da prelazione

L’articolo 2741 del Codice civile prevede infatti che: 

“I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”.

Leggi anche: “Crediti chirografari e concordato preventivo“.

crediti chirografari

Differenza tra creditori chirografari e creditori privilegiati

Quanto detto porta a distinguere i creditori in due categorie:

  1. i creditori privilegiati ovvero quelli che, a causa della prelazione, si ritrovano in una condizione di privilegio: per esempio nel caso della ripartizione delle somme derivanti da un’esecuzione forzata, ricevono le cifre maggiori;
  2. i creditori chirografari, che sono quelli che non possono soddisfare i propri diritti sul creditore se prima lo stesso non avvenga da parte di eventuali creditori privilegiati. 

La causa di prelazione rappresenta, dunque, una deroga al principio della par condicio creditorum, ovvero della pari condizione tra i creditori. 

Fondamento del privilegio

L’articolo 2745 del Codice civile prevede che “Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità”.

Il privilegio ha dunque origine direttamente nella causa del credito: la preferenza dei crediti non dipende dalla loro anteriorità, ma è fissata dalla stessa legge. 

Di conseguenza, ci sono dei crediti che dovranno essere soddisfatti prima rispetto ad altri, come per esempio quelli per gli alimenti, per le spese di esecuzione effettuate da uno dei creditori, o ancora quelli relativi ai tributi. 

Crediti chirografari e pignoramento

La legge prevede comunque dei limiti all’efficacia delle cause di prelazione, che sono previste dall’articolo 2916 c.c.

Nella pratica, nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione, non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Le cause di prelazione che sono state costituite dopo il pignoramento risulteranno inefficaci nell’esecuzione. In questo caso, i creditori privilegiati potranno intervenire nell’espropriazione se il loro credito è sorto dopo il pignoramento, ma saranno trattati alla stregua dei creditori chirografari in fase di distribuzione. 

Creditori chirografari e postergazione

Abbiamo detto che i creditori chirografari sono quelli che concorrono in condizioni di uguaglianza, ma se uno di loro dovesse intervenire in modo tardivo nell’espropriazione, subirebbe la postergazione, ovvero sarebbe soddisfatto dopo tutti gli altri creditori

Per esempio, nel caso dell’espropriazione verso terzi, subisce la postergazione qualora dovesse prendere posizione dopo l’udienza nella quale il terzo rende la dichiarazione. 

Nell’espropriazione mobiliare, invece, la postergazione per i creditori è determinata dal deposito dell’istanza di vendita, nei casi in cui il valore dei beni pignorati sia inferiore ai 20.000 euro.

crediti chirografari

La legge fallimentare

Quando si parla dei crediti chirografari, non si può non fare riferimento alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art 111), la quale classifica i diversi tipi di creditori e l’ordine di ripartizione.

Nello specifico, nel caso di attivo fallimentare, si procederà alla ripartizione tra i creditori sulla base delle seguenti 3 categorie di crediti:

1. crediti prededucibili;

2. crediti garantiti in quanto assistiti da prelazione;

3. crediti non garantiti, cioè chirografari.

Le somme ricavate dalla liquidazione dovranno dunque essere corrisposte prima per i crediti prededucibili, poi per i crediti garantiti e, infine, per quelli chirografari: i creditori chirografari saranno, pertanto, quelli con le minori possibilità di essere soddisfatti

Crediti chirografari: prescrizione

La legge fallimentare prevede che in caso di fallimento, la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari venga interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo.

Nell’amministrazione ordinaria, invece, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario comporta l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 207, comma 1, l.fall. 

I crediti chirografari si possono recuperare?

Considerato che si tratta di una particolare tipologia di crediti senza garanzie – né reali né personali – cosa può fare un creditore chirografario per recuperare il credito che gli spetta?

Avrà la possibilità di agire contro il debitore:

  • prima con un provvedimento di condanna al pagamento delle somme dovute;
  • poi con il pignoramento dei beni del debitore, che saranno poi venduti all’asta al fine di ottenerne un ricavato.

Se, però, ci fossero dei creditori privilegiati, il creditore chirografario dovrà attendere che i primi soddisfino i propri interessi: solo a quel punto potrà tutelare i suoi diritti.  

Crediti chirografari – Domande frequenti

Chi sono i creditori privilegiati?

I creditori privilegiati sono quelli per i quali sussiste una causa di prelazione che li colloca in una posizione avanzata rispetto ai creditori chirografari.

Cosa sono il pegno e l’ipoteca?

Il pegno e l’ipoteca rappresentano due cause legittime di prelazione, come previsto dall’articolo 2741 del Codice civile.

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Redazione deQuo
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