Decreto ingiuntivo: significato, ricorso, opposizione e termine notifica
Una guida completa su che cos'è il decreto ingiuntivo e quali sono tempi, costi e conseguenze che lo contraddistinguono.
Il decreto ingiuntivo, chiamato anche provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario attraverso il quale un creditore può riuscire a recuperare in modo efficace e rapido il proprio credito.
Attraverso il decreto ingiuntivo il creditore avrà la possibilità di ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro, oppure la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di una cosa determinata.
Si tratta di un procedimento disciplinato dall’articolo 633 e successivi del Codice di procedura civile e ha una funzione di tipo esecutivo, in quanto il suo iter è più rapido rispetto alle procedure ordinarie e permette di agire in breve tempo con l’esecuzione forzata, ovvero con il pignoramento dei beni del debitore.
Viene emesso tramite una cognizione sommaria, cioè senza approfondimento e senza contraddittorio, ovvero non prevede l’ascolto della controparte: per questi motivi non può essere sempre applicato. In presenza di opposizione da parte del debitore, il procedimento diventerebbe a cognizione piena e in quel caso aumenterebbero anche i tempi e i costi.
Nella presente guida saranno analizzate le caratteristiche del decreto ingiuntivo, con un focus particolare su tempi, costi e conseguenze, in particolar modo nel caso di opposizione.
Ricorso al decreto ingiuntivo esecutivo
Ha diritto a fare ricorso al decreto ingiuntivo qualsiasi persona fisica o giuridica che sia:
- titolare di un diritto di credito;
- in possesso di una prova scritta del credito che gli è dovuto da un soggetto debitore.
Nel procedimento di ingiunzione:
- il creditore viene chiamato ricorrente o ingiungente;
- il debitore viene chiamato resistente o ingiunto.
Costituiscono prove scritte a dimostrazione di un credito documenti quali:
- le polizze assicurative;
- le promesse unilaterali;
- il telegramma;
- la scrittura privata;
- estratti autentici di scritture contabili.
Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
Ai sensi dell’articolo 637 del Codice Civile, si occupa dell’emissione del decreto ingiuntivo lo stesso giudice competente di una domanda proposta in via ordinaria. Nello specifico, si ha che:
- la competenza per valore spetta al giudice di pace nel caso di cause che riguardano beni mobili il cui valore non superi i 5 mila euro, altrimenti la competenza è del tribunale;
- la competenza territoriale spetta invece al giudice del luogo in cui il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora.
Nel caso del giudice di pace è ancora possibile depositare il ricorso in forma cartacea, mentre nel caso di tribunali è obbligatorio il deposito telematico.
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale competente: nel caso di cause il cui valore fosse inferiore o pari a 1.100 euro, il creditore non sarà obbligato a stare in giudizio alla presenza di un avvocato.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo dovranno essere presenti i seguenti elementi:
- l’ufficio giudiziario;
- le generalità delle parti, ovvero creditore e debitore;
- le informazioni sull’avvocato del ricorrente, nel caso in cui sia presente. In caso contrario, si dovrà indicare la residenza o il domicilio del convenuto;
- l’oggetto;
- la motivazione alla base della domanda;
- le prove scritte;
- la richiesta della provvisoria esecuzione, nel caso in cui sia possibile richiederla;
- le conclusioni;
- la procura della liti;
- la sottoscrizione.
Il ricorso viene depositato in cancelleria e si avranno a disposizione 40 giorni di tempo per ritirarlo, prima della scadenza dei termine fissati dalla legge.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Il decreto ingiuntivo può inoltre essere provvisoriamente esecutivo: in questo caso, il giudice ingiunge il pagamento entro 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di cambiale, assegno bancario, atto ricevuto da un notaio. Questa procedura non viene applicata in automatico dal giudice, ma deve essere richiesta dal ricorrente.
Esistono poi alcuni casi nei quali il decreto ingiuntivo viene considerato immediatamente esecutivo per legge – si parla di provvisoria esecuzione ex lege – come per esempio nelle ipotesi di decreto emesso:
- per il pagamento dei canoni di locazione in presenza di morosità;
- per il pagamento delle spese condominiali;
- per il mantenimento della prole;
- per il recupero dei contributi riguardanti forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Notifica decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è una procedura che avviene inaudita altera parte: ciò significa che il giudice ascolta soltanto le ragioni del creditore e non quelle del debitore. L’ingiunto viene messo al corrente dell’emissione di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti soltanto nel momento in cui riceve la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario.
Il decreto ingiuntivo ha una validità di 10 anni in seguito alla notifica. Per quanto riguarda i singoli tempi di notifica:
- quella relativa al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo deve avvenire entro 60 giorni dal deposito, che diventano 90 nel caso di notifiche all’estero. In caso di mancata notifica è possibile fare ricorso al giudice di pace, al fine di ottenere una dichiarazione d’inefficacia;
- quella relativa al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo deve avvenire entro 60 giorni dal deposito, altrimenti diventa inefficace. La domanda può comunque essere riproposta e il decreto costituisce già titolo esecutivo: una volta trascorsi 10 giorni di tempo, potrà avere luogo l’esecuzione forzata.
Opposizione a decreto ingiuntivo: conseguenze
Nel caso di notifica tardiva, l’ingiunto ha la possibilità di formulare opposizione al decreto ingiuntivo al fine di richiederne l’inefficacia. Lo stesso può avvenire nel caso in cui nel decreto venissero riscontrati dei vizi di forma.
L’opposizione rappresenta un giudizio ordinario di cognizione, nel quale le due parti vengono chiamate:
- opponente, che corrisponde al soggetto debitore;
- opposto, che corrisponde al soggetto creditore.
In questa fase, sarà compito del giudice quello di verificare la fondatezza del credito: l’opponente ha l’obiettivo di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto ingiuntivo. L’opposizione viene proposta sotto forma di atto di citazione.
Ecco quali sono i tempi da rispettare per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Termine | Contesto |
Entro 40 giorni dalla notifica | Situazione standard |
Entro 50 giorni dalla notifica | Se l’intimato risiede in un Paese Ue |
Entro 60 giorni dalla notifica | Se l’intimato risiede in un Paese extra Ue |
Tra 10 e 60 giorni | Nel caso in cui concorrano giusti motivi |
L’atto di opposizione deve essere notificato al difensore del creditore o al creditore stesso entro 90 giorni dall’udienza di comparizione, mentre il creditore deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione. Il giudizio di opposizione potrà essere rigettato, accolto in modo integrale oppure accolto in modo parziale.
Decreto ingiuntivo: tempi
Dal momento in cui viene depositato il decreto ingiuntivo, il giudice competente avrà a sua disposizione 30 giorni di tempo per emettere il provvedimento. In seguito all’emissione del decreto:
- nel caso del decreto non provvisoriamente esecutivo, dovranno trascorrere 40 giorni dalla notifica durante i quali sarà possibile presentare opposizione. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, il decreto diventa esecutivo: dopo 10 giorni si può procedere anche con il pignoramento;
- nel caso del decreto provvisoriamente esecutivo, non sarà necessario dover attendere i 40 giorni di tempo sopra indicati.
Contributo unificato decreto ingiuntivo
L’inizio di un processo presuppone il versamento di un contributo unificato, il cui valore cambia in relazione alla causa e alla materia trattata: per il decreto ingiuntivo il contributo unificato sarà dimezzato. In tabella sono stati riportati alcuni esempi dei costi che si potrebbero sostenere.
Valore causa | Costo contributo unificato |
Cause sotto i 1.100 euro | 21,50 euro |
Cause fra 1.100 e 5.200 euro | 49 euro |
Cause fra 5.200 e 26.000 euro | 118,50 euro |
Cause fra 26.000 e 52.000 euro | 259 euro |
Cause fra 52.000 e 260.000 euro | 379,50 euro |
Cause fra 260.000 e 520.000 euro | 607 euro |
Cause sopra i 520.000 euro | 843 euro |
Ai costi riportati in tabella, si dovranno aggiungere:
- 27 euro di imposta di bollo;
- il costo dell’imposta di registro, che sarà pari a 200 euro nel caso di somma da pagare soggetta a IVA, o a un’aliquota pari al 3% del valore della causa, in tutte le altre ipotesi;
- le spese per le copie dei documenti necessari, che sono variabili;
- la parcella dell’avvocato, che aumenta il relazione al valore della causa;
- i costi di un’eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale, nei quali rientrano un’imposta di registro pari allo 0,5% dell’ipoteca, un’imposta di bollo di 59 euro, l’imposta ipotecaria pari al 2% dell’ipoteca stessa, la tassa di trascrizione di 35 euro e il costo del professionista che si occupa dell’iscrizione.
Ci sono poi delle eccezioni, come il caso delle cause di valore inferiore ai 1.100 euro, nelle quali tali importi non sono dovuti.
Decreto ingiuntivo – Domande frequenti
Trascorsi 40 giorni di tempo dalla notifica del decreto, il debitore è tenuto a pagare. In caso contrario, trascorsi altri 10 giorni, potrà iniziare il pignoramento vero e proprio.
Il decreto ingiuntivo diventa esecutivo una volta trascorsi 40 giorni dalla sua notifica, fatta eccezione per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma decade se non viene notificato entro 60 giorni dalla data di deposizione dell’atto in cancelleria.
I costi sono molto variabili, in quanto dipendono dalla causa e dalla materia trattata: scopri quali sono.