Tribunale ordinario: cos’è e quali sono le sue funzioni
Cos'è il tribunale ordinario, cosa cambia rispetto al tribunale dal punto di vista terminologico e pratico, com'è strutturato e i dettagli relativi alla differenza con il Tribunale dei Minori.
- Capita spesso di leggere, sui documenti della pubblica amministrazione, la scritta “tribunale ordinario”.
- Un primo dubbio lecito che può sorgere consiste nel chiedersi se esista una differenza tra tribunale e tribunale ordinario, domanda alla quale uno studente di giurisprudenza sarebbe in grado di rispondere facilmente in quanto si tratta di una delle prime nozioni relative al linguaggio giuridico che apprende.
- Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento, mettendo anche in evidenza anche la differenza con un altro tipo di tribunale, ovvero quello per i minori.
Cosa si intende per tribunale ordinario
Nell’ordinamento giuridico italiano, il termine tribunale ordinario indica l’organo giurisdizionale che è competente, in primo grado, per la cause di tipo civile e penale.
Com’è noto, le prime hanno a che vedere con le questioni di diritto privato che possono, per esempio, riguardare:
- separazioni e divorzi;
- risarcimento danni;
- responsabilità professionale;
- contratti.
Le cause di tipo penale, invece, hanno la funzione di punire chi ha commesso un delitto con pene di diverso genere a seconda della gravità del reato.
La struttura del tribunale ordinario
Quando si utilizza il termine “tribunale ordinario” si può indicare sia il giudice sia il collegio che dovrà pronunciarsi su una certa questione, ma anche l’ufficio.
Il tribunale ordinario potrà essere composto:
- da un solo magistrato, che deciderà in composizione monocratica;
- da giudici diversi, ovvero dal presidente e da altri magistrati che decideranno in composizione collegiale.
C’è differenza tra tribunale e tribunale ordinario?
Nella pratica, tribunale e tribunale ordinario sono due termini intercambiabili in quanto si riferiscono, entrambi, all’organo di giustizia presente nel nostro sistema giuridico. Utilizzare tribunale ordinario al posto di tribunale, e viceversa, non rappresenta pertanto un errore.
Utilizzare il termine tribunale ordinario permette, tuttavia, di identificare una competenza, anche se quest’ultima rimane comunque generica in quanto non viene indicata la giurisdizione, che può essere (come anticipato) civile o penale.
Differenza tra tribunale ordinario e minorile
La legge n. 219/2012 ha modificato l’articolo 38 disp. att. cc., affidando al tribunale minorile la competenza in merito a:
- la decadenza della responsabilità genitoriale;
- la reintegrazione della responsabilità genitoriale;
- la condotta pregiudizievole ai figli;
- la rimozione dall’amministrazione;
- la riammissione nell’esercizio dell’amministrazione.
Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti relativi alla procedure di separazione o divorzio, o alle controversie riguardanti la responsabilità genitoriale.