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Rinuncia all’eredità: quando e come farla e quali costi

Rinunciare all'eredità: perché? È possibile? Quali sono gli effetti del diritto di rinuncia, i costi e chi subentra in caso di rifiuto.

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Redazione deQuo
01 Aprile 2019
rinuncia all'eredita

Il nostro codice civile riconosce il diritto di rinunciare all’eredità. Ma quando conviene rinunciare all’eredità, in che modo e quali sono i costi? In questo articolo vi spiegheremo quando rinunciare ad un’eredità, come va fatta la rinuncia e quali sono le conseguenze.

Cos’è la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità è la dichiarazione fatta dai chiamati all’eredità di non volere acquistare l’eredità del defunto. E’ un diritto che spetta a tutti i chiamati all’eredità e va fatta dopo l’apertura della successione.

Rinuncia all’eredità: quando farla?

Come noto, quando una persona scompare il suo intero patrimonio viene devoluto ai suoi eredi in base alle quote di ciascuno, si apre così la successione. Dopo l’apertura della successione i chiamati all’eredità devono fare una scelta: decidere se accettare o rinunciare all’eredità.

Nel fare questa scelta i chiamati devono tener presente che quando si accetta l’eredità viene devoluto pro quota non soltanto l’attivo del patrimonio, ma vengono trasmesse anche tutte le passività, cioè i debiti. Si ereditano, cioè, non soltanto i crediti ma anche i debiti. Non è possibile, infatti, fare un’accettazione parziale dell’eredità e quindi decidere di accettare solamente soldi e beni e rifiutare i debiti!

Pertanto, prima di accettare i chiamati devono verificare, prima di tutto, quali sono le effettive sostanze del defunto. Se risulta che i debiti del de cuius superano i crediti, allora, conviene rinunciare all’eredità.

E’ opportuno rinunciare all’eredità quando i debiti presenti nel patrimonio del defunto superano i crediti, cioè denaro e beni.

Ad esempio, se il patrimonio del defunto fosse costituito da un bene immobile del valore di 100.000 euro, ma il de cuius avesse debiti per 200.000, allora conviene rinunciare all’eredità.

Come si fa la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità può essere fatta:

  • con una dichiarazione ricevuta da un Notaio su tutto il territorio dello Stato;
  • con una dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione). Il luogo in cui si apre la successione corrisponde all’ultimo domicilio del defunto.
    La rinuncia viene inserita nel Registro delle successioni conservato in Tribunale.

Solitamente vengono utilizzati i modelli di dichiarazione forniti dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

La rinuncia va fatta dopo l’apertura della successione, ma prima della presentazione della denuncia di successione e prima di dividere l’eredità.

Non è possibile rinunciare all’eredità con una scrittura privata autenticata. Lo ha stabilito più volte la Corte di Cassazione secondo cui la rinuncia fatta con scrittura autenticata è contraria alla disciplina del codice civile, potendo essere fatta solamente con formule solenni (cfr. Cass. sentenza n. 13590/2016).

Cosa non può contenere la rinuncia?

La rinuncia all’eredità non può contenere, a pena di nullità:

  • alcuna condizione (non si può condizionare la rinuncia ad un determinato evento);
  • alcun termine (non può essere sottoposta ad alcun termine);
  • alcuna limitazione (non si può rinunciare ad una parte soltanto del patrimonio del defunto, ma deve riguardare l’intera eredità).

La rinuncia che contiene uno di questi elementi è nulla e non produce alcun effetto.

In secondo luogo, se la rinuncia va fatta dietro il pagamento di un corrispettivo o se è fatta in favore di qualcuno degli eredi ad esclusione di altri equivale ad accettazione dell’eredità. Ad esempio:

  1. Tizio, Caio e Sempronio sono eredi di Mevio; se Tizio rinuncia all’eredità di Mevio dietro il pagamento di una somma da parte di Caio la sua rinuncia viene intesa come accettazione;
  2. se invece Tizio rinuncia all’eredità gratuitamente ma solo a favore di Caio (quindi vuole che la sua quota si devolva a favore di Caio) ad esclusione di Sempronio la sua rinuncia equivale ad accettazione dell’eredità.

Inoltre, non può rinunciare all’eredità colui che abbia già venduto o donato beni di appartenenza del defunto: questi atti equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità, quindi chi li ha compiuti è come se avesse già accettato e non può più rinunciare.

Rinuncia eredità: Costi

Per la rinuncia all’eredità sono previsti i seguenti costi:

  • € 16,00 per marca da bollo per la redazione dell’atto;
  • tassa per la registrazione dell’atto pari a circa € 200,00 da pagare con modello F23 subito dopo la redazione della dichiarazione;
  • ulteriori costi per marche da bollo o diritti di cancelleria per eventuale rilascio copie autentiche della dichiarazione.

Rinuncia all’eredità: Termini

L’art. 480 del codice civile stabilisce che l’accettazione e la rinuncia all’eredità vanno fatte entro il termine 10 anni dall’apertura della successione, quindi entro dieci anni dalla morte del de cuius.

Questi tempi devono essere rispettati se non si vuole perdere il diritto di accettare/rifiutare l’eredità. Trascorsi dieci anni, dunque, non si può più accettare o rinunciare all’eredità.

Il termine di dieci anni può essere abbreviato dal Tribunale: chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale del luogo in cui la successione si è aperta che sia fissato un termine entro cui il chiamato debba accettare o rifiutare l’eredità (c.d. azione interrogatoria). Se il Tribunale dovesse accettare la domanda il chiamato dovrà decidere di rifiutare l’eredità entro il termine fissato.

Nel caso di dichiarazione giudiziale di paternità, il termine di dieci anni per rinunciare all’eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la paternità (art. 480, comma 2 codice civile).

I minorenni possono rinunciare all’eredità?

La rinuncia all’eredità da parte dei minori di 18 anni va fatta dai genitori che lo rappresentano. La dichiarazione è resa da entrambi i genitori, al posto del minore, al Notaio o al Cancelliere del Tribunale. Prima di rinunciare, però, è necessario che i genitori abbiano precedentemente ottenuto l’autorizzazione del Tribunale per fare la rinuncia.

Rinuncia all’eredità da parte di interdetti ed incapaci

La rinuncia all’eredità da parte di persone interdette, amministrate o inabilitate è fatta dal tutore. Anche qui è necessario che il tutore abbia precedentemente ottenuto l’autorizzazione del Tribunale.

Conseguenze della Rinuncia all’eredità

Secondo l’art. 521 del codice civile l’effetto principale della rinuncia all’eredità è che colui che rinuncia è come se non vi fosse mai stato chiamato. Si parla di effetto retroattivo della rinuncia, perché si produce anche per il passato. Vi sono però delle eccezioni:

  • Colui che ha rinunciato può trattenere la donazione ricevuta fatta in vita dal de cuius;
  • Colui che rinuncia può domandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile;
  • Il coniuge superstite che rinuncia ha ugualmente il diritto di abitazione e di uso sull’immobile adibito a casa coniugale.

Chi subentra dopo la rinuncia dell’eredità?

Innanzitutto, dopo la rinuncia subentrano al posto del chiamato i suoi discendenti. Questi ultimi, se vogliono a loro volta rinunciare, devono fare dichiarazione di rinuncia nelle forme prima descritte.

Se il rinunciante non ha discendenti o se questi rinunciano la quota ereditaria di colui che vi ha rinunciato si devolve agli altri coeredi. E precisamente:

  • nel caso di successione legittima la quota di colui che rinuncia si devolve equamente agli altri coeredi legittimi; se non vi sono altri coeredi, l’eredità si devolve agli altri eredi in linea di successione.
  • nel caso di successione testamentaria la quota di colui che rinuncia si devolve a colui che sia stato indicato quale sostituto in testamento (se il testatore ha previsto la possibilità di rinuncia del chiamato e ha indicato un sostituto); se manca tale indicazione si devolve equamente agli altri coeredi testamentari, se vi sono; in loro mancanza si devolve agli eredi legittimi.

La rinuncia all’eredità può essere revocata?

Cosa succede se il soggetto che ha rinunciato all’eredità si dovesse pentire della rinuncia? A questa domanda risponde l’art. 525 del codice civile che stabilisce che la rinuncia è revocabile: colui che ha rinunciato può sempre accettare l’eredità se il diritto non è ancora prescritto (e quindi se non sono trascorsi ancora dieci anni dalla morte), a condizione, però, che gli altri chiamati non abbiano ancora accettato. Sono sempre fatti salvi, tuttavia, i diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari.

Impugnazione della rinuncia

La rinuncia all’eredità può essere impugnata:

  1. dai creditori di colui che rinuncia: costoro possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità del soggetto che vi ha rinunciato fino all’ammontare del loro credito (e non dell’intera quota ereditaria), qualora la rinuncia sia pregiudizievole per le loro ragioni. In questo caso, se l’autorizzazione viene concessa i creditori possono soddisfarsi sui beni ereditari. La rinuncia può essere impugnata entro 5 anni dalla dichiarazione.
  2. da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato se la dichiarazione è stato il frutto di violenza o di dolo (inganno). Può essere impugnata entro 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o dalla scoperta dell’inganno.
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