Riesame e appello sono la stessa cosa?
Cosa sono il riesame e l'appello, quali sono i casi nei quali si può impugnare un'ordinanza con la prima procedura e quali con la seconda, dove si presentano e quali sono i termini da rispettare.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 309 e 310 del Codice di procedura penale, è possibile richiedere il riesame o proporre l’appello contro le ordinanze di applicazione di una misura cautelare.
Nel caso del riesame interviene il cosiddetto tribunale del riesame: di seguito analizzeremo cos’è, quali sono i suoi poteri e cosa succede dopo il riesame.
Per quanto riguarda l’appello cautelare, analizzeremo come funziona il rigetto o la revoca dell’ordinanza relativa a una misura cautelare e quali sono i casi di inammissibilità.
Qual è la differenza tra riesame e appello
Riesame e appello sono due strumenti disciplinati dal Codice di procedura penale:
- l’articolo 309 c.p.p prevede il riesame dell’ordinanza con la quale viene disposta una misura coercitiva;
- l’articolo 310 c.p.p, invece, prevede che nei casi non contemplati dall’articolo 309 c.p.p. si possa ricorrere all’appello.
Riesame e appello non sono due rimedi sovrapponibili in quanto con l’appello non è possibile impugnare le ordinanze che sono state sottoposte a riesame.
Chi può richiedere il riesame
La richiesta di riesame di un’ordinanza contenente una misura coercitiva cautelare spetta all’imputato, o indagato, e al suo difensore. L’istanza di riesame deve essere presentata entro 10 giorni di tempo dalla notifica dell’ordinanza che dispone la misura cautelare o dal momento della sua esecuzione. Nel caso dell’avvocato, invece, entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di deposito di tale ordinanza.
Il riesame di un’ordinanza non potrà mai portare all’applicazione di una misura cautelare più grave rispetto a quella già predisposta.
Quali sono i termini
I termini del riesame sono piuttosto brevi anche per il fatto che l’ordinanza relativa alla misura cautelare perde efficacia e non può essere rinnovata qualora:
- la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame non avvenga entro 5 giorni dalla richiesta;
- il dispositivo, ossia la decisione sulla richiesta di riesame, non intervenga nei 10 giorni successivi alla ricezione degli atti da parte del Tribunale;
- l’ordinanza del Tribunale, contenente la motivazione, non venga depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, che possono essere prorogati a 45 se la redazione della motivazione risulta complessa a causa della gravità dell’evento e del numero degli arrestati ai quali viene applicata la misura cautelare.
Dove presentare la richiesta
La richiesta di riesame va presentata presso il Tribunale in cui si trova la Corte d’Appello nella quale è presente l’ufficio del Giudice che ha emanato il provvedimento.
La richiesta si potrà presentare:
- personalmente;
- tramite l’incaricato della cancellerie del Giudice che ha emesso l’ordinanza.
Nel primo caso, sarà possibile rivolgersi direttamente alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui ci si trovi, oppure a un agente consolare nel caso in cui ci si trovi all’estero.
In merito alle modalità di invio, si potrà scegliere tra telegramma e raccomandata: in questo caso, come data, viene presa in considerazione quella in cui è stata inviata la richiesta, la quale dovrà essere autenticata da un notaio.
Come funziona la procedura
Il tribunale per il riesame ha 5 giorni a sua disposizione per richiedere l’Autorità giudiziaria l’invio degli atti in base ai quali è stata applicata una misura cautelare. Chi ha richiesto il riesame ha la possibilità di enunciare anche nuovi motivi davanti al giudice del riesame.
Viene quindi fissata l’udienza, la quale dovrà essere notificata almeno 3 giorni prima all’imputato, al suo difensore e al PM: fino al momento dell’udienza gli atti vengono depositati in cancelleria e il difensore potrà farne una copia ed esaminarli.
L’imputato potrà, entro 2 giorni dalla notifica dell’avviso, richiedere il rinvio dell’udienza, da 5 a 10 giorni, nel caso in cui vi siano giustificati motivi. Il tribunale avrà a propria disposizione 10 giorni di tempo per prendere una decisione in merito alla richiesta di riesame e depositare il provvedimento in cancelleria.
Il riesame può terminare con:
- la conferma del provvedimento emesso;
- l’annullamento del provvedimento impugnato;
- la riforma del provvedimento.
Quando richiedere l’appello cautelare
L’appello cautelare potrà essere richiesto in tutti quei casi in cui non è possibile procedere con il riesame, come nei provvedimenti di sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale o dall’esercizio di un pubblico ufficio.
Potrà essere richiesto:
- dall’imputato e dal suo difensore;
- dal PM, per le ordinanze del GIP che rigettano o accolgono in parte le sue richieste.
A differenza del riesame, l’appello è un mezzo di impugnazione devolutivo: richiede, pertanto, l’enunciazione espressa dei motivi per i quali viene richiesto, pena l’inammissibilità dell’atto con cui si propone.
In sede di appello non sarà pertanto possibile enunciare motivi nuovi nel corso dell’udienza: il fatto che vengano esplicitati fin da subito delimita quello che è il territorio decisionale del giudice.
La procedura dell’appello devolutivo
L’appello deve essere proposto entro 10 giorni di tempo dalla notifica dell’ordinanza che si vuole impugnare, presso la cancelleria del Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si trova la Corte d’Appello nella quale è presente l’ufficio del giudice che ha emanato l’ordinanza.
L’autorità Giudiziaria, che sarà avvisata in merito all’appello depositato, dovrà trasmettere al Tribunale, entro il giorno successivo, l’ordinanza appellata e gli atti su cui si basa. Gli atti resteranno in cancelleria fino al giorno dell’udienza e potranno essere visionati dal difensore, che potrà anche farne una copia.
La decisione del Tribunale dovrà avvenire entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza dovrà essere depositata in cancelleria entro 30 giorni di tempo dalla decisione: nei casi in cui la sua stesura dovesse risultare più complessa, il termine potrà essere esteso fino a 45 giorni.
Il Tribunale avrà facoltà di:
- dichiarare l’appello inammissibile;
- accogliere o rigettare l’appello.
Riesame e appello – Domande frequenti
La richiesta di riesame potrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
Il riesame è una procedura di impugnazione nei confronti di un’ordinanza contenente una misura cautelare: clicca per conoscere come funziona.