Reato di danno: cos’è e qual è la differenza con il reato di pericolo
Una panoramica sulla classificazione dei reati in Italia, con un focus sul reato di danno in contrapposizione al reato di pericolo.
Cos’è un reato
Il termine reato indica un comportamento contrario alla legge, per il quale è prevista una sanzione che prende il nome di pena. Una delle teorie portate avanti dalla dottrina quando si parla di reato è quella della quadripartizione, nella quale il reato sarebbe composto da 4 elementi.
Per una delle più diffuse, si tratterebbe:
- dell’elemento oggettivo, ovvero del fatto che è composto dalla condotta e dall’evento;
- dall’elemento soggettivo, che può essere il dolo o la colpa;
- della tipicità, che si manifesta quando il fatto può offendere il bene giuridico in astratto, ma non in concreto;
- dell’antigiuridicità, che si palesa quando il fatto non è stato commesso contra ius, quindi può risultare non punibile.
A questa si aggiungono altre teorie, come quella della tripartizione, della bipartizione e la teoria unitaria. Nella pratica esiste poi una vera propria classificazione dei reati: vediamo quali sono e concentriamoci sulla nozione di reato di danno, che in genere viene presentato in contrapposizione a quello di pericolo.
Condotta ed evento
Al fine di poter parlare della classificazione dei reati, è bene introdurre alcuni degli elementi che li costituiscono, partendo dai concetti di condotta e di evento, per i quali esistono diverse opinioni teoriche.
Ai reati di sola condotta, una parte della dottrina ha affiancato l’esistenza dei cosiddetti reati senza condotta, per i quali le sanzioni scatterebbero anche se il soggetto non abbia commesso alcun fatto: si tratta dei cosiddetti reati di mero sospetto.
L’evento è invece il risultato della condotta: il bisogno di individuare sempre la presenza di un evento in un reato si lega all’esigenza di non voler punire il reo unicamente per la sola condotta. Non a caso, l’articolo 40 del Codice Penale, che regola il nesso causalità, stabilisce che nessuno può essere punito se l’evento non è la conseguenza della sua azione o omissione.
L’evento può essere di tipo fisico, fisiologico o psicologico a seconda della tipologia di reato commesso e rappresenta un effetto naturale della condotta. Possono dunque esistere reati con una pluralità di eventi e reati di sola condotta nei quali l’evento rappresenta un aggravante della pena. Questa concezione è chiamata naturalistica.
Ci sono poi alcuni autori per i quali esistono reati privi di evento e altri per i quali tutti i reati sono reati di evento in quanto è impossibile che manchi l’elemento dell’offesa dell’interesse protetto, la quale non è una conseguenza della condotta, ma l’essenza stessa del reato. Secondo questa teoria, non esistono né i reati con pluralità di evento, né quelli aggravanti dell’evento, che è sempre unico. Questa concezione è chiamata giuridica.
Differenza tra reati di evento e di azione
Quanto detto fin qui a proposito dei concetti di evento e condotta, ci permette di introdurre una prima differenza, ovvero quella esistente fra:
- i reati di evento, nei quali è sempre necessaria una determinata condotta e un evento, che rappresenta la conseguenza dell’azione;
- i reati di azione, o di pura condotta, nei quali non è necessario che ci debba essere un evento ricondotto a un’azione, ma è sufficiente quest’ultima.
I reati di evento possono essere a loro volta:
- a forma vincolata, ovvero quelli in cui l’evento deve verificarsi secondo modalità specifiche, come per esempio il reato di truffa;
- a forma libera, ovvero quella nelle quali l’evento può essere provocato da qualsiasi forma di condotta, come per esempio il reato di omicidio.
Mentre i primi possono essere realizzati soltanto con una condotta commissiva, i reati a forma libera si possono compiere anche con una condotta omissiva.
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Cos’è il reato di danno
Il termine reato di danno viene utilizzato per indicare quei reati nei quali il reo può essere punito solo se viene riscontrata una lesione effettiva del bene giuridico violato, che può essere di tipo parziale o totale.
Vengono solitamente contrapposti ai reati di pericolo nei quali, al contrario, il bene giuridico è stato soltanto minacciato, ma non è stato leso concretamente: vi rientra, per esempio, il reato di incendio che viene punito a prescindere dal danno reale che ha provocato.
Per alcune categorie di beni immateriali, quali per esempio il pudore o l’onore, non è sempre semplice riuscire a individuare se la lesione integri un reato di danno oppure uno di pericolo.
Tra gli esempi più comuni di reati di danno ci sono:
- il reato di omicidio (art. 575 c.p.);
- la lesione personale (art. 582 c.p.);
- il sequestro di persona (art. 605 c.p.).
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Reati istantanei, permanenti e abituali
Per completare la classificazione dei reati, è bene introdurre anche la distinzione tra:
- reati istantanei, che sono quelli nei quali l’azione integri il reato e si esaurisca;
- reati permanenti, che sono quelli in cui l’offesa arrecata continuii per volontà del reo, come nel caso del sequestro di persona.
Questa distinzione è molto importante per stabilire i termini di prescrizione, la competenza territoriale, l’amnistia, il termine ultimo per proporre querela o per la flagranza di reato.
Esistono poi i cosiddetti “reati abituali”, ovvero quelli nei quali il reato sussiste in presenza di un’azione reiterata: è il caso del reato di stalking o dei maltrattamenti in famiglia.
Differenza fra reati comuni e reati propri
I reati possono infine essere suddivisi in:
- reati comuni, i quali possono essere commessi da chiunque;
- reati propri, che possono essere realizzati unicamente da chi riveste una determinata carica, come per esempio il reato di concussione che può essere commesso solo da chi ricopre la carica di pubblico ufficiale.
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