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Reato di bancarotta: tipologie, elementi costitutivi e pena

Qual è la differenza tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, quali sono gli elementi costitutivi del reato, la pena prevista e le ultime novità.

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Redazione deQuo
08 Dicembre 2020
reato di bancarotta
  • Il reato di bancarotta rientra tra i cosiddetti reati fallimentari e consiste nella sottrazione del proprio patrimonio ai creditori
  • Trova disciplina negli articoli 216 e 217 del R.D. n. 267/1942, ovvero la cosiddetta legge fallimentare, ma negli ultimi tempi è stato innovato dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
  • Il reato si configura nel momento in cui una società o un imprenditore, che sono stati dichiarati falliti dall’autorità giudiziaria, compiono delle azioni per sottrarsi all’aggressione dei creditori.
  • Analizziamo di seguito quali sono le diverse tipologie di reato di bancarotta, che sono diverse tra loro per condotta e elemento psicologico, ma sono caratterizzate dallo stesso elemento costitutivo: la dichiarazione giudiziale di fallimento

La bancarotta fraudolenta: patrimoniale, documentale e preferenziale

Il reato di bancarotta fraudolenta è la prima tipologia di reato di bancarotta che può essere di tipo:

  1. patrimoniale;
  2. documentale;
  3. preferenziale. 

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è disciplinato dall’articolo 216 comma 1 della legge patrimoniale, in base al quale: 

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scrittura contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

reato di bancarotta

Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, invece, vengono punite le inadempienze che riguardano la tenuta delle scrittura contabili obbligatorie e facoltative che sono previste dalle leggi civilistica, tributaria e previdenziale. 

In particolare, si punisce sia la sottrazione, distruzione e falsificazione di tali scritture, sia il fatto che i documenti contabili siano tenuti in modo irregolare. L’elemento soggettivo del reato il dolo specifico, in quanto le azioni commesse hanno lo scopo di “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”.

Troviamo, infine, il reato di bancarotta preferenziale, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 216 della legge fallimentare, che può essere integrato da due tipologie di condotta:

  • quella in cui si eseguono dei pagamenti di crediti in via preferenziale;
  • quella nella quale si simulano titoli di prelazione. 

Il termine di prescrizione della bancarotta fraudolenta è pari a 10 anni.

Il reato di bancarotta semplice

Il reato di bancarotta semplice prevede che un imprenditore o una società dichiarati falliti possano essere puniti nei casi in cui abbiano fatto spese personali eccessive rispetto alla loro condizione economica, consumatore gran parte del loro patrimonio in modo imprudente o compiuto operazioni per ritardare il fallimento, o non siano stati adempienti verso un precedente concordato preventivo o fallimentare. 

La bancarotta semplice è disciplinata dall’art. 217 della legge fallimentare e può essere patrimoniale o documentale. In questo secondo caso è un reato di pericolo astratto, che ha come oggetto le scritture obbligatorie e i libri prescritti dalla legge. 

Può configurarsi:

  • per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  • per l’irregolarità di tali documenti;
  • per la loro incompletezza, dovuta alla presenza di lacune o intermittenze. 

Pene

La bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale vengono punite con la reclusione da 3 a 10 anni, mentre la bancarotta fraudolenta preferenziale con la reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso della bancarotta semplice, invece, è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Nell’ipotesi della bancarotta semplice può essere applicata la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 2 anni.

Questa pena corrisponde all’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a” 10 anni nel caso della bancarotta fraudolenta.

Tale durata di 10 anni è stata modificata dalla sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittima tale pena accessoria: è stato dunque previsto che le pene accessorie dovranno essere determinate caso per caso dal giudice di merito, che dovrà fare ricorso ai parametri indicati nell’articolo 133 c.p.

reato di bancarotta

Concorso nel reato di bancarotta

La bancarotta è un reato proprio: questo significa che può essere commesso soltanto dall’imprenditore o dalla società che sono stati dichiarati falliti dall’autorità giudiziaria

Un soggetto estraneo può comunque concorrere al reato di bancarotta. Facendo riferimento alla sentenza della Cassazione n. 8349/2016, “è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa”.

Concordato preventivo

La sentenza n. 50489/2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che nell’ipotesi di concordato preventivo si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società. 

La riforma fallimentare ha decretato che:

  • il presupposto per accedere alla procedura di concordato preventivo è la crisi d’impresa e non più lo stato di insolvenza;
  • la conversione del concordato preventivo in fallimento non è automatica.

Le modifiche del nuovo codice della crisi d’impresa

Il reato di bancarotta è stato modificato dal 15 agosto 2020 dalle regole nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: non si dovrà più fare riferimento ai precedenti articolo 216 e 217, ma agli articoli 322 e 323 del decreto legge n. 14/2019

La bancarotta fraudolenta sarà dunque disciplinata dall’articolo 322, nel quale si legge che: 

“1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che: 

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 

2. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 

4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad  esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. 

La bancarotta semplice sarà invece disciplinata dall’articolo 323, il quale stabilisce che: 

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 

b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 

c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale; 

d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; 

e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. 

2. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”. 

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