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Simulazione di reato e procurato allarme

Come funziona il reato di procurato allarme, come viene punito e le denunce avvenute in tempo di covid.

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Redazione deQuo
02 Ottobre 2020
procurato allarme

Cosa si intende per procurato allarme

Il termine procurato allarme viene utilizzato per indicare la diffusione di informazioni non veritiere, su argomenti di diverso tipo, che provocano agitazione e panico immotivato tra la popolazione, oltre che mettere in allerta l’Autorità

Si tratta di un reato del quale si è parlato molto in relazione al proliferare di notizie false sul covid-19: vediamo come viene disciplinato all’interno del Codice Penale, qualche esempio e qual è la pena prevista dalla legge. 

Quando si configura il reato di procurato allarme

Il reato di procurato allarme viene punito dall’articolo 658 del Codice Penale, il quale stabilisce che “Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 516 euro”.

La pena prevista può essere, dunque, l’arresto fino a 6 mesi oppure l’ammenda, che va da un minimo di 10 euro fino a un massimo di 516 euro. Si tratta di un reato che si configura nel momento in cui viene diffusa una notizia non vera oppure un falso allarme, a causa dei quali le autorità mettono in pratica le procedure che in genere si attivano di fronte a un pericolo

La sentenza n. 4006/2007 del Tribunale di Napoli ha decretato che il reato di procurato allarme si configura con la sola idoneità dell’annuncio che provoca un allarme. Di seguito saranno elencati alcuni esempi pratici attraverso i quali sarà più semplice comprendere delle situazioni concrete identificabili con il procurato allarme. 

procurato allarme

Esempi di procurato allarme

Il concetto di procurato allarme si lega a quello di simulazione di reato: un esempio comune è rappresentato da una denuncia per falso sequestro di persona che porta le Forze dell’ordine ad attivarsi, inultilmente, per la ricerca di un ostaggio che in realtà non esiste. 

I giornalisti che pubblicano notizie relative a possibili attentati, o le confidano alle autorità, possono essere puniti per procurato allarme, come riportato nella sentenza n. 19367/2012 della Corte di Cassazione. 

Non rischia, invece, la stessa sorte un giornalista che pubblica una notizia possibilmente vera, raccolta da una fonte identificata e attendiibile e che viene riportata con l’utilizzo del condizionale, quindi presentando dei dubbi circa la sua veridicità. Si potrebbe capire se la notizia è vera oppure no soltanto tramite un’indagine di polizia, ma in ogni caso al giornalista non spetterebbe alcuna pena. 

Non rientra, invece, nel procurato allarme il caso di un coniuge che avverta la polizia giudiziaria del fatto che gli è stata negata la possibilità di incontrare il figlio minore: questa situazione, di fatti, non ha nulla a che vedere con la possinilità di poter creare problemi di sicurezza o di pubblica agitazione. 

La pubblicazione di notizie false

A questo propostio, si ricorda anche che il Codice Penale punisce anche chi si occupa della pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico

Si tratta di un reato punito dell’articolo 656 c.p., nel quale si legge che “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.

Leggi anche: “Cos’è il reato di falso ideologico“.

procurato allarme

Procurato allarme e covid

Del reato di procurato allarme si è tornati a parlare con una certa frequenza in concomitanza alla diffusione del coronavirus: ci sono stati diversi medici che sono stati denunciati per aver messo in giro notizie false sull’emergenza sanitaria ancora in corso.

Diverse le fake news che sono state condivise su WhatsApp tramite dei messaggi audio oppure sui social network – quindi su mezzi che favoriscono una diffusione davvero rapida delle informazioni – che hanno procurato una situazione di panico e di agitazione in un gran numero di persone.

La diffusione di notizie false provoca una distortsione rispetto a quello che dovrebbe essere il corretto utilizzo della Forza pubblica e crea un negativo effetto a cascata: se la Polizia è impegnata a sedare un finto allarme, potrebbe non essere disponibile nel caso in cui ce ne fosse uno reale. 

Il reato di procurato allarme rientra tra i reati di pericolo nel senso che è sufficiente che l’annuncio di un possibile pericolo crei allermismo presso l’autorità, un ente o alcune persone affinché il reato si configuri. 

Leggi anche: “Cos’è il reato di pericolo“.

Giurisprudenza

La giurisprudenza di leggittima e quella di merito ha decretato che il reato di procurato allarme si configura anche nel caso in cui non ci sia un impiego della Forza pubblica: è infatti sufficiente che si crei un allarme non giustificato nella collettività. 

La condotta che integra il reato può essere punita sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, come ribadito dalla sentenza n. 99 del 27 novembre 2012 della Corte di Cassazione. Quindi il reato viene punito sia nel caso in cui sia stato causato con la consapevolezza del pericolo falsamente diffuso, sia in quello in cui la diffusione di notizie false sia legata a negligenza e inaffidabilità nella verifica delle fonti. 

Inoltre, ai sensi della sentenza n. 26897 del 09 febbraio 2018 della Cassazione, il reato di procurato allarme si configura non solo qualora l’annuncio di pericolo sia rivolto in modo diretto all’Autorità, ma anche al singolo cittadino o alla collettività. 

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