Quali sono le funzioni del Presidente della Repubblica?
Il 3 febbraio 2022 è iniziato il secondo mandato del Presidente Sergio Mattarella: rispolveriamo un po' di nozioni di educazione civica, ricordando quali siano le funzioni del Presidente della Repubblica in Italia.
Le elezioni del Presidente della Repubblica 2022 si sono concluse con la rielezione di Sergio Mattarella.
Il capo dello Stato italiano rappresenta l’unità nazionale, nelle cui mani viene posto un potere “neutro”, che esula dalla tradizionale ripartizione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario.
Il Presidente della Repubblica, in Italia, è il garante della Costituzione e ha una funzione di sorveglianza e di coordinamento. La sua residenza ufficiale è il Palazzo del Quirinale e la sua carica ha una durata di 7 anni.
In questa guida esamineremo:
- i requisiti e l’età minima per diventare Presidente della Repubblica italiana;
- come funziona il mandato;
- quali sono le attribuzioni presidenziali;
- quali sono stati tutti i Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti in Italia.
Requisiti
L’articolo 83 della Costituzione italiana recita che:
«Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».
Può essere eletto Presidente, ai sensi dell’art. 84 della Costituzione, qualsiasi cittadino che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- la cittadinanza italiana;
- 50 anni di età;
- godere dei diritti civili e politici.
Non dovrà, inoltre, ricoprire nessun’altra carica pubblica. Il Presidente della Repubblica assume l’esercizio delle sue funzioni prestando giuramento al Parlamento in seduta comune, senza i delegati regionali: la cerimonia prevede, per prassi, un messaggio presidenziale.
Durata carica e scadenza
Il mandato del Presidente ha una durata di 7 anni, che decorrono a partire dalla data del giuramento. La normativa in vigore prevede che:
- il Presidente della Repubblica possa essere rieletto;
- non ci siano dei limiti al possibile numero di elezioni.
La carica termina alla naturale scadenza del mandato, o nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni, che ne provocano l’interruzione prima del termine:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
Presidente supplente ed emerito
Ci sono altre due figure che vale la pena citare a proposito di Presidenza della Repubblica, ovvero il Presidente supplente e il Presidente emerito.
Il primo sostituisce il Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni in modo temporaneo, nei casi in cui quest’ultimo dovesse avere degli impedimenti legati a motivi di salute o viaggi all’estero.
Tutti gli ex presidenti della Repubblica che sono ancora in vita assumono il nome e la carica di presidenti emeriti e vengono anche nominati – salvo rinuncia – senatori a vita.
Quali sono le funzioni del Presidente della Repubblica
Riportiamo di seguito quali sono le funzioni del Presidente della Repubblica secondo quanto riportato nella Costituzione, ovvero in termini di
- rappresentanza esterna;
- esercizio delle funzioni parlamentari;
- funzione legislativa e normativa;
- funzione esecutiva e di indirizzo politico;
- esercizio della giurisdizione.
Rappresentanza esterna
In termini di rappresentazione esterna, si occupa di:
- accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87 Cost.);
- ratificare i trattati internazionali sulle materie dell’art. 80, previa autorizzazione delle Camere (art. 87);
- dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87);
Esercizio delle funzioni parlamentari
Il Presidente:
- nomina fino a cinque senatori a vita (art. 59);
- invia messaggi alle Camere (art. 87);
- le convoca in via straordinaria (art. 62);
- le scioglie salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88);
- indice le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87).
Funzione legislativa e normativa
Tra le sue mansioni rientrano anche quella di:
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87);
- promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art. 73);
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art. 74);
- emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87);
- indire i referendum (art. 87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta.
Funzione esecutiva e di indirizzo politico
Questa specifica funzione viene esercitata attraverso:
- la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei ministri (art. 92);
- l’accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art. 93);
- la nomina di alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87);
- il presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art. 87);
- il decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art. 126);
- il decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse (art. 88).
Esercizio della giurisdizione
Fanno parte delle funzioni del nostro capo di Stato anche:
- il presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art. 104);
- il nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135);
- il concedere la grazia e commutare le pene (art. 87).
In aggiunta, vi è il conferimento delle onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).
Responsabilità
Per far sì che il Presidente della Repubblica possa agire in autonomia e libertà, gli si riconosce la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell’esercizio delle sue funzioni.
Esistono due eccezioni a questo principio, ovvero il caso in cui commetta:
- il reato di alto tradimento;
- l’attentato alla Costituzione, ovvero una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell’ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione.
In questi casi, viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. La Corte Costituzionale avrà dunque la facoltà di sospenderlo in via cautelare.
In Italia finora, soltanto due presidenti sono stati messi in stato d’accusa:
- Francesco Cossiga;
- Oscar Luogo Scalfaro, accusato di peculato.
Leggi anche: “Cos’è l’impeachment“.
Presidenti della Repubblica italiana
Nella tabella che segue sono stati indicati tutti i presidenti della Repubblica che ci sono stati in Italia fino ad oggi.
Nome Presidente | Durata mandato |
Enrico de Nicola | 1° gennaio 1948 – 12 maggio 1948 |
Luigi Einaudi | 12 maggio 1948 – 11 maggio 1955 |
Giovanni Gronchi | 11 maggio 1955 – 11 maggio 1962 |
Antonio Segni | 11 maggio 1962 – 6 dicembre 1964 |
Giuseppe Saragat | 29 dicembre 1964 – 29 dicembre 1971 |
Giovanni Leone | 29 dicembre 1971 – 15 giugno 1978 |
Sandro Pertini | 9 luglio 1978 – 29 giugno 1985 |
Francesco Cossiga | 3 luglio 1985 – 28 aprile 1992 |
Oscar Luigi Scalfaro | 28 maggio 1992 – 15 maggio 1999 |
Carlo Azeglio Ciampi | 18 maggio 1999 – 15 maggio 2006 |
Giorgio Napolitano | 15 maggio 2006 – 22 aprile 2013 22 aprile 2013 – 14 gennaio 2015 |
Sergio Mattarella | 3 febbraio 2015 – 3 febbraio 2022 3 febbraio 2022 – in carica |
Funzioni del Presidente della Repubblica – Domande frequenti
Il presidente della Repubblica viene eletto ogni 7 anni e può anche essere rieletto, senza limiti del numero massimo di volte.
La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il palazzo del Quirinale, ma ha a sua disposizione anche la tenuta presidenziale di Castelporziano e villa Rosebery, a Napoli.