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Diritto di possesso: cos’è e quando si acquista

Cosa si intende per possesso nell'ordinamento giuridico italiano? Cosa cambia rispetto alla detenzione? Cosa succede quando si agisce in mala fede? Vediamo di seguito cosa sapere su questo antico istituto giuridico.

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Redazione deQuo
20 Dicembre 2022
possesso

Il possesso è un istituto giuridico derivante dal diritto romano, nel quale esistevano due concetti: usus e possessio

Nel nostro codice civile, lo troviamo all’articolo 1140 e successivi, in cui vengono delineate le diverse modalità di acquisto.

Di seguito analizzeremo qual è il significato di possesso, attraverso lo studio dei vari articoli del codice, al fine di individuare e comprendere quale sia la differenza rispetto alla detenzione

Possesso: significato

Ai sensi dell’articolo 1140 c.c., il possesso è 

il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Il possesso deriva, dunque, dal rapporto che si instaura tra un soggetto e una cosa. Quando vengono esercitati i poteri sulla cosa come se si fosse il suo proprietario, ma senza avere un diritto soggettivo per poterlo fare, si parla di possesso illegittimo

Si diventa invece proprietari quando si esercitano i poteri su una data cosa e, allo stesso tempo, si ha il diritto soggettivo di poterlo fare: si parla allora di possesso legittimo. Nel primo caso c’è una situazione di fatto, mentre nel secondo anche di diritto.

Se si possiede solamente il diritto soggettivo, ma non si esercitano i poteri sulla cosa, si ha la proprietà, ma non il possesso

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possesso

Differenza tra possesso e detenzione

Chi ha il possesso su una cosa, può essere definito possessore se ha l’intenzione di usarla in qualità di suo proprietario o il titolare di diritto reale. In assenza di tale intenzione, si parla di detenzione e non di possesso

Il possesso può essere immediato o mediato, quindi può anche accadere che il possessore di una cosa non ne abbia la custodia materiale. Quest’ultima sarà di un altro soggetto – il detentore – che utilizza la cosa, pur non potendo esercitare i poteri dell’esserne proprietario. 

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Mutamente della detenzione in possesso

Ai sensi dell’articolo 1141 c.c., la detenzione può trasformarsi in possesso:

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.

Affinché ciò avvenga, il possessore dovrà opporsi al comportamento del detentore che utilizza la cosa come se ne fosse l’effettivo proprietario. Oppure, ci potrà essere il trasferimento del possesso al detentore tramite un titolo che gli conferisca i poteri di esercizio del diritto di proprietà – o di un altro diritto reale. 

Le stesse condizioni devono essere presenti nel caso di interversione del possesso, ovvero quando si passa da un possesso minore al possesso pieno – quindi per esempio dall’esercizio dei diritti reali all’esercizio del diritto di proprietà. 

Possesso: come si acquista? 

Il possesso si acquista nel momento in cui si esercitano i poteri di proprietà sulla cosa, oppure ci si comporti come titolare di diritti reali. Non si acquista possesso, invece, assumendo un comportamento di tolleranza (art. 1144 c.c.). 

Per capire se un soggetto sia il possessore effettivo di una cosa, però, bisogna appurare che quest’ultimo abbia l’effettiva intenzione di comportarsi come il proprietario della stessa, esercitando i suoi diritti. 

In questo caso, può essere utile introdurre il concetto di presunzione di possesso (disciplinato agli articoli 1142 e 1143 c.c.) in base al quale chi esercita di fatto i poteri su una cosa si presume esserne il suo possessore

In aggiunta, il possesso si può acquisire anche per derivazione, ovvero essere trasferito da un precedente possessore. In questa ipotesi, si può trasferire direttamente il bene, oppure qualcosa che abbia un legame con il bene tale da consentire di poter agire su di esso liberamente. 

Successione e accessione nel possesso

L’articolo 1147 c.c. regola, invece, il possesso per successione o accensione:

Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

L’accensione del possesso avviene nel momento in cui il nuovo possessore è un successore a titolo particolare. 

Il possesso può essere poi acquisito con la trasmissione di un titolo universale, come nella successione mortis causa. 

Possesso di buona fede

Possesso di buona fede (art. 1147 c.c.)Spiegazione
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.
La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.
Nella pratica, il fatto che la buona fede sia presunta significa che si deve dimostrare che il possessore non sia in mala fede.

In questo caso, il possessore è tutelato dalla legge, tranne nei casi di colpa grave – ovvero di un errore non scusabile. 

Possesso e usucapione

Quando il possesso viene perpetrato per un determinato periodo di tempo e in modo continuativo, si può ottenere il diritto di proprietà sulla cosa tramite usucapione

In questo caso, però, il possesso:

  1. deve essere esente da vizi, quindi non essere stato ottenuto in modo clandestino o violento;
  2. dovrà possedere il carattere della continuità. 

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Quando il possesso vale titolo

In genere, non è possibile acquistare una proprietà da chi non dispone del titolo di proprietario. Tuttavia, nel caso dei beni immobili non registrati viene applicato l’articolo 1153 c.c., titolato Effetti dell’acquisto del possesso

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

possesso proprietà

Restituzione cosa posseduta

Nel momento in cui si dovrà restituire la cosa posseduta, sarà necessario verificare se il possessore fosse in buona fede o in mala fede. Nel primo caso, potrà godere dei frutti derivanti dalla cosa fino alla domanda giudiziale (art. 1148 c.c.). 

Nel secondo caso, invece, dovrà restituire tutti i frutti che ha ottenuto mediante il possesso:

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821 (art. 1149 c.c.).

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1150 c.c.

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.

L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.

Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.

Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.

Possesso – Domande frequenti

Il possesso e la detenzione sono la stessa cosa? 

No, la detenzione consiste nel possedere una cosa senza esercitare i diritti di proprietà sulla stessa. 

L’usucapione genera sempre possesso?

No, affinché l’usucapione generi il possesso dovranno infatti essere presenti alcuni elementi fondamentali, come per esempio la continuità sull’uso della cosa. 

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