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Le misure di prevenzione e il giudizio di pericolosità

Pericolosità sociale e indiziati di mafia

misure prevenzione

Le misure di prevenzione in senso stretto costituiscono l’insieme dei provvedimenti che possono essere adottati nei confronti di soggetti determinati e individuati dal legislatore, al fine di prevenire da parte di questi la commissione di futuri reati.

Esse si distinguono sia dalle pene in senso stretto sia dalle misure di sicurezza, non tanto sul piano funzionale, atteso che tutte e tre le categorie giuridiche hanno lo scopo comune di assicurare la sicurezza sociale, piuttosto sul piano strutturale, giacché quest’ultima categoria, a differenze delle altre due, non presuppone, ai fini della sua applicazione, la commissione di un precedente reato. Sono perciò dette dalla dottrina misure ante o praeter delictum.

Le misure di prevenzione in Italia

Nel variegato atteggiarsi del panorama normativo, di primario rilievo assume l’introduzione da parte del legislatore del Codice Antimafia con il d.lgs n. 159/2011, mediante il quale si è provveduto alla riunificazione normativa delle diverse misure di prevenzione all’epoca in vigore.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto con la l. n 161/2017 recante modifiche alla disciplina di alcune misure già introdotte in precedenza. A titolo esemplificativo, è doveroso menzionare l’ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, le nuove modalità di intervento sulle società e sulle aziende nell’ambito dell’amministrazione dei beni, la tutela dei terzi titolari di diritto di godimento.

In ogni caso, dal complesso quadro normativo è emerso un sistema misto di applicazione delle misure di prevenzione, con il riconoscimento dei relativi poteri in parte all’Autorità di pubblica sicurezza e in parte all’Autorità Giudiziaria.

Misure di prevenzione e pericolosità sociale

Come già detto in precedenza, il presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione è la pericolosità sociale. Tuttavia, tale elemento si atteggia in modo diverso a seconda del tipo della misura: nel caso delle misure di prevenzione personale il requisito assume il connotato dell’obbligatorietà, mentre nel caso delle misure di prevenzione patrimoniali tale requisito non assurge più a presupposto necessario, e ciò a seguito delle modifiche operate in precedenza dal legislatore alla l. n. 565/1975.

Quanto alla pericolosità sociale, essa deve essere valutata dal giudice attraverso un’analisi sull’intera personalità del proposto nonché sulla valutazione del grado di possibilità che il soggetto possa in futuro commettere quelle attività antisociali o antigiuridiche che possano minare la sicurezza sociale.

Connotato essenziale della pericolosità sociale è quello dell’attualità, nel senso di ritenere che la misura non potrebbe trovare applicazione se al momento di decidere la sua applicazione al soggetto interessato non sono imputabili indici di pericolosità tali da far presumere la possibilità che egli in futuro possa rendersi autore di reati a danno della sicurezza sociale, quantunque egli in passato abbia manifestato atteggiamenti o si sia reso responsabili di episodi che giustificassero l’applicazione di una misura di prevenzione.

Peraltro, è opportuno precisare che tra i comportamenti che giustificano l’applicazione delle suddette misure non rientrano necessariamente quelle condotte integranti reato, essendo rilevanti, ad esempio, le frequentazioni con soggetti pregiudicati o l’irreperibilità alle ricerche effettuate dalle forze dell’ordine.

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Il giudizio di pericolosità nei confronti degli indiziati di mafia

Tanto premesso, si è posto in primo piano il problema relativo all’atteggiarsi del requisito dell’attualità nei confronti di quei soggetti indiziati di far parte ad associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’orientamento tradizionale sviluppatosi prima dell’entrata in vigore del codice antimafia sosteneva la presunzione relativa di pericolosità del soggetto indiziato di far parte di un’associazione di cui all’art. 416 bis c.p., e ciò indipendentemente sia dal momento in cui veniva operato l’accertamento della pericolosità, sia che questo si traducesse nella verifica da parte del giudice circa l’attuale permanenza del singolo all’interno della struttura organizzativa dell’associazione, sulla considerazione empirica del carattere permanente dell’affiliazione, che può venir meno solo a seguito di recesso o altro atto di chiara dissociazione.

Per la verità, tale orientamento, oltre a fondarsi sulla realtà empirica nella descrizione del carattere del vincolo associativo, si basava anche su argomentazioni normative e sistematiche, con particolare riferimento alla presunzione relativa di esigenze cautelari ( e assoluta di custodia cautelare in carcere) di cui all’art. 274 co.1. lett. c) c.p.p., giustificata proprio dalla particolare pericolosità sociale che connota i soggetti appartenenti al tipo di associazione che qui viene in rilievo.

Tuttavia a tale orientamento si contrapponeva, più recentemente, una lettura più garantista del requisito dell’attualità, sostenendo che esso deve sempre costituire oggetto di accertamento da parte del giudice. A tale conclusione si era pervenuti sulla base di due considerazioni sistematiche.

La prima, si fondava sulla unificazione normativa dapprima esistente operata dal legislatore nel d.lgs n. 159/2011, dal quale si desumeva che nei confronti di tutti i soggetti, senza operare alcuna distinzione in relazione al capo d’imputazione, sia necessario dapprima verificare che esso appartenga a una delle categorie di cui all’art. 4, per poi procedere all’accertamento del requisito dell’attualità di cui al successivo art.6.

La seconda, invece, si fondava sull‘assunto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 15 della citata legge ad opera della Corte Costituzionale (nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di rivalutazione, da parte del giudice, della persistente attualità della pericolosità nel caso in cui il soggetto si trovava in stato di detenzione) e sulla novella legislativa del 2017, le quali hanno finito per indurre la giurisprudenza a qualificare il requisito dell’attualità come necessario ai fini dell’applicazione delle suddette misure.

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Il contratto interpretativo è culminato con la pronuncia a Sezioni Unite n. 111/2018, attraverso la quale la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente preso una posizione univoca sulla questione. Infatti, sembrerebbe che questa abbia aderito al primo degli orientamenti, sostenendo che l’applicazione di una misura di prevenzione debba avvenire necessariamente previa una valutazione giudiziale della pericolosità del singolo al momento della concessione della misura, in quanto “a seguito della modifica legislativa intervenuta sul punto nel 2017, l’applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo possa applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può genericamente sostenere l’accertamento dell’attualità”.

Tale conclusione sarebbe corroborata dalla tendenziale equiparazione ad opera del legislatore tra le pene in senso stretto e le misure di prevenzione, riconoscendo ad entrambe una natura afflittiva, giustificata dalla circostanza che sia l’una che l’altra misura possono limitare la libertà di circolazione del reo, per cui risulta necessario allineare le forme di tutela ai terzi destinatari dell’una o dell’altra.

Solo nel caso in cui fatti o accadimenti avvenuti in precedenza siano stati oggetto di un precedente accertamento (quali, ad esempio, oltre che l’adeguata dimostrazione di appartenenza al sodalizio criminale, anche la tipologia di tale appartenenza, valutando cioè il ruolo che il soggetto criminale aveva all’interno dell’associazione, alla natura storica del sodalizio criminale interessato, alla sentenza definitiva che attesti l’appartenenza del soggetto a tale archetipo criminale) che può operare legittimamente la presunzione di stabilità nel vincolo associativo dal quale desumersi il requisito dell’attualità della pericolosità sociale.

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Nicola Stefano Dimartino
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