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La messa in mora del creditore e del debitore: come funziona 

A cosa serve la messa in mora, il contenuto del Codice Civile e quali sono le sue conseguenze giuridiche.

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Redazione deQuo
13 Settembre 2020
messa in mora

Significato di messa in mora

La messa in mora è lo strumento attraverso il quale un creditore attribuisce valore giuridico al ritardo nei pagamenti da parte di un soggetto debitore: in pratica viene utilizzata per ottenere il recupero crediti. 

In questo guida analizzeremo gli articoli sulla messa in mora nel Codice Civile, cosa deve contenere una lettera di messa in mora e cosa succede nel momento successivo a quello in cui si riceve la lettera. 

La messa in mora nel Codice Civile

La messa in mora è disciplinata dagli articoli 1219 e successivi del Codice Civile. Nell’articolo 1219 si legge che “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta”. 

messa in mora

I presupposti

La messa in mora prevede i seguenti presupposti:

  1. la presenza di un ritardo in merito a un adempimento;
  2. l’imputabilità di tale ritardo a un soggetto debitore;
  3. l’intimazione per iscritto, dalla quale si configura la cosiddetta “mora ex persona”. 

Dopo la messa in mora cosa succede? Ci possono essere conseguenze differenti nella misura in cui potrà essere:

  • eliminata, nel caso in cui il debitore dovesse assolvere il suo inadempimento;
  • interrotta, qualora il creditore rifiutasse l’adempimento;
  • cancellata, nel caso caso in cui il debitore ricevesse un nuovo termine per pagare i suoi debiti;
  • sospesa, qualora il creditore decidesse di tollerarla, dopo averla provocata. 

Le conseguenze giuridiche

L’intimazione formale che il creditore invia al debitore tramite messa in mora produce le conseguenze giuridiche alle quali si fa riferimento negli articoli 1221 e 1223 del Codice Civile e provoca un’interruzione del decorso della prescrizione. 

In particolare, l’articolo 1223 prevede che il debitore sia tenuto a risarcire eventuali danni derivanti da un suo inadempimento a condizione che il risarcimento contenga:

  • la perdita subita dal creditore;
  • il suo mancato guadagno. 

Nell’articolo 1221 si legge invece che “Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore”. 

Alle conseguenze già citate se ne aggiunge un’altra, che si verifica qualora la messa in mora fosse legata a un’obbligazione riguardante una somma di denaro: in questo caso ci sarebbe anche l’applicazione degli interessi di debito

messa in mora

Il contenuto

Come anticipato nelle righe precedenti, la messa in mora deve avvenire per iscritto e al suo interno devono essere contenuti alcuni elementi obbligatori.

Nello specifico, si tratta:

  • la descrizione dettagliata del motivo in base al quale si ha intenzione di costituire in mora il debitore;
  • qual è l’inadempimento che il debitore non ha rispettato e il riferimento diretto agli articoli 1219 e successivi del Codice Civile per esplicitare che si tratti in modo inequivocabile di una lettera di messa in mora;
  • la specificazione del termine entro il quale il debitore dovrà pagare i suoi debiti, che in genere non è mai inferiore a 1 settimana dal momento in cui la messa in mora viene ricevuta. 

Messa in mora senza raccomandata

La lettera di messa in mora dovrà essere spedita tramita raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da essere certi:

  • che sia stata ricevuta;
  • della data in cui sia stata ricevuta. 

La messa in mora senza raccomandata, spedita dunque con posta ordinaria, non ha alcuna validità dal punto di vista giuridico. La sola alternativa legalmente valida consiste nell’invio della messa in mora tramite posta elettronica certificata

Differenza tra messa in mora e diffida

La diffida ad adempiere è un istituto giuridico che ricorda la messa in mora: si tratta, infatti, di un’intimazione con la quale ci si rivolge a un soggetto inadempiente nei confronti di un obbligo contrattuale affinché quest’ultimo lo possa assolvere

Qual è la differenza tra messa in mora e diffida? Nella pratica:

  • con la messa in mora, una volta scaduto il termine relativo all’adempimento, il creditore avrà il diritto di ricorrere alle vie legali;
  • con la diffida, una volta scaduti i termini fissati, si avrà invece il diritto di sciogliere il contratto, condizione che dovrà essere indicata nella lettera di diffida. 

Leggi anche Come difendersi dalla messa in mora

Messa in mora – Domande frequenti

Cosa fare dopo la messa in mora?

Dopo l’invio della messa in mora, sarà necessario attendere la reazione del debitore e in caso di mancato pagamento si potrà ricorrere alle vie legali.

Come si mette in mora il debitore?

Attraverso l’invio di una lettera di messa in mora, a patto che siano presenti alcuni presupposti.

Come si scrive una lettera di messa in mora?

La lettera di messa in mora dovrà contere alcuni elementi obbligatori: ecco quali sono.

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