Definizione di interdetto ed effetti della sentenza di interdizione
Quali soggetti rientrano nella definizione di interdetto e quali sono le conseguenze della sentenza di interdizione? Scopriamolo insieme in questa guida, analizzando anche la figura del tutore e i suoi compiti.
Il termine interdetto indica quei soggetti affetti da abituale infermità mentale, i quali non sono più in grado di provvedere ai propri interessi.
L’interdizione rientra, assieme all’inabilitazione, tra le misure di protezione dei soggetti deboli, ovvero tra gli strumenti di tutela degli incapaci.
Vediamo di seguito come funziona di preciso l’interdizione, disciplinata dagli articoli 414 e successivi del Codice civile.
Interdetto: chi è
Fanno parte delle persone che possono essere interdette:
- i maggiorenni;
- i minori emancipati;
- il minore che si trova nell’ultimo anno della minore età.
Cos’è l’abituale infermità mentale
Per la giurisprudenza, l’abituale infermità mentale è una condizione che non richiede l’accertamento di una specifica patologia di natura psichica, in quanto è sufficiente un’alterazione delle facoltà mentali dovuta a cause fisiche.
L’infermità mentale viene definita abituale se è caratterizzata da uno stato permanente, anche se non continuativo.
Tale condizione deve essere anche:
- attuale;
- grave: nella pratica, l’alterazione delle proprie capacità mentali deve comportare un difetto di capacità assoluto.
Interdizione e inabilitazione
A questo punto, è importante precisare la differenza esistente tra interdizione e inabilitazione. In pratica, nella seconda condizione lo stato di infermità mentale non è così grave (può per esempio trattarsi di una condizione di alterazione provvisoria) da dare luogo a un’interdizione.
Effetti dell’interdizione
Una volta appurato che un determinato soggetto non sia assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, dal provvedimento di interdizione deriveranno una serie di effetti.
Il primo consiste nella perdita della capacità di agire del beneficiario, sia in relazione agli atti di ordinaria sia a quelli di straordinaria amministrazione.
Tuttavia, nella sentenza con la quale viene pronunciata l’interdizione, o tramite provvedimenti successivi, può essere data all’interdetto facoltà di occuparsi da solo di alcuni atti di ordinaria amministrazione.
Nomina e scelta del tutore
Il passo successivo a quello in cui viene dichiarata l’interdizione è rappresentato dalla nomina di un tutore, il quale potrà essere:
- scelto dallo stesso beneficiario, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- scelto dal genitore superstite, tramite testamento.
Qualora mancassero tali indicazioni, il tutore verrebbe nominato direttamente dal Giudice tutelare, il quale sceglierebbe:
- il coniuge non legalmente separato o la parte dell’unione civile;
- il convivente di fatto;
- un genitore;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- un parente entro il 4° grado.
In assenza di tali soggetti, il Giudice sceglierà un’altra persona considerata idonea.
Chi non potrà essere nominato tutore
Di contro, ci sono alcuni soggetti che non potranno essere nominati tutori, ovvero:
- coloro i quali non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- chi è stato escluso dalla tutela dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale, tramite disposizione scritta;
- i falliti;
- chi ha avuto o sta per avere una lite con il beneficiario che potrebbe provocare una perdita del suo patrimonio;
- i soggetti dispensati dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 351 c.c.;
- i soggetti che hanno presentato domanda di dispensa (352 c.c.).
Interdizione e compiti del tutore
Tra i compiti principali del tutore di un soggetto interdetto ci saranno la rappresentanza legale, la cura della salute, della pulizia e della sicurezza, l’amministrazione del patrimonio, lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Rientrano, per esempio, tra gli atti di ordinaria amministrazione:
- l’acquisto di beni mobili necessari per l’uso, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
- l’assumere obbligazioni necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.
Interdizione e atti vietati al tutore
Ai sensi dell’articolo 378 c.c., ci sono alcuni atti vietati al tutore e al protutore. In particolare, l’articolo stabilisce che:
“Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore”.
Tipi di interdizione: cos’è l’interdizione legale
Interdetto – Domande frequenti
Una persona maggiorenne che si trovi in una situazione di abituale infermità mentale, avrà bisogno della nomina di un tutore per poter esercitare i suoi interessi legale e compiere atti giuridici.
Ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, si può chiedere l’interdizione il maggiore di età e il minore emancipato i quali che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente, la quale li renda incapaci di provvedere ai propri interessi.
Lo stato mentale di un dato soggetto deve essere esaminato dal giudice, con il supporto di un consulente tecnico e interrogando i familiari.