Quando si è in infortunio si può uscire?
Quali sono le regole sulla reperibilità e le visite fiscali nel caso di infortunio sul lavoro? Ecco come funziona la normativa attuale analizzando i chiarimenti di INPS e Consiglio dei Ministri.
Una delle domande più gettonate che si pone un soggetto a casa per infortunio sul lavoro è la seguente: “Se sono in infortunio, posso uscire di casa?”, o ancora “Se sono in infortunio, posso andare al mare?”.
In altri termini, ci si chiede se in questi casi i lavoratori dipendenti possano ricevere una visita fiscale, se ci siano degli orari per i controlli e come funzioni la reperibilità.
Vediamo di seguito cosa sapere partendo dal presupposto che mentre nella vecchia normativa era prevista l’esenzione della reperibilità in caso di infortunio, con l’introduzione del Polo Unico non sono stati forniti riferimenti normativi in merito.
Quando è esclusa la reperibilità
L’attuale normativa in vigore prevede che l’obbligo di reperibilità da parte del lavoratore sia escluso nei casi seguenti:
- per patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- per patologie legate a un’invalidità riconosciuta, che sia pari o superiore al 67%;
- per causa di servizio riconosciuta, ovvero per le malattie che rientrano delle tabelle A ed E del Dpr 834/1981.
Non vengono, dunque, incluse le assenze derivanti da un infortunio sul lavoro, come avveniva in passato. La questione ha generato numerose perplessità, ma è stata chiarita sia dall’INPS, sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I chiarimenti dell’INPS sull’obbligo di reperibilità
Al fine di chiarire i dubbi sulle possibili visite fiscali e sui controlli che un lavoratore può subire nel corso di un infortunio sul lavoro che lo costringa a casa è intervenuto l’INPS.
L’ente ha specificato che “Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di eventi”.
In altri termini, è stato precisato che la visita fiscale nel caso di infortunio sul lavoro non sarà di competenze dell’INPS, ma dell’Inail.
I chiarimenti del Consiglio dei Ministri
A intervenire su questo tema è stata anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, che ha pubblicato un parere precisando che la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati” è dell’Inail.
Nella pratica, nella normativa attuale non è stato inserita l’esenzione di reperibilità per l’infortunio sul lavoro per il semplice fatto che non si tratta più di una competenza dell’INPS.
Fa invece parte di quelle dell’Inail, come accade già nel caso dei lavoratori privati, la quale si occuperà dunque di tutti gli accertamenti medico legali non solo dei dipendenti del settore privato, ma anche di quelli impiegati nel pubblico.
Inail e controlli domiciliari
L’Inail ha facoltà di convocare il lavoratore infortunato a visita, tramite l’invio di una cartolina di convocazione.
Ai sensi dell’articolo 87 del Dpr n. 1124/1965, quest’ultimo deve sottoporsi in modo obbligatorio alle visite di controllo e “non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie”.
Sulla base di quanto stabilito dalla sentenza n. 15773 del 9 novembre 2002, i vari CCNL possono stabilire l’obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie anche nei casi di:
- infortunio;
- malattia professionale.
Se tale obbligo non viene rispettato, il datore di lavoro potrà applicare una sanzione disciplinare, ma il lavoratore non perderà l’indennità Inail che gli spetta.
A questo proposito leggi Orari visita fiscale: quali sono
Malattie che non richiedono la reperibilità
A proposito dell’obbligo di reperibilità, ci sono altre malattie per le quali è previsto l’esonero dalla visita fiscale, che sono state indicate dallo stesso INPS.
Si tratta delle seguenti patologie:
- sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe/infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva;
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica, ischemica, meccanica e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche tra cui AIDS conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL;
- ipertensione liquorale endocranica acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
- neoplasie maligne;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica per il solo periodo della convalescenza;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi.
Infortunio sul lavoro – Domande frequenti
Le regole sulla visita fiscale nel caso di infortunio sono state chiarite da INPS e Consiglio dei Ministri: ecco come funziona.
L’infortunio sul lavoro non esclude la possibilità che il lavoratore possa uscire di casa, ma potrebbero esserci dei controlli fiscali da parte dell’Inail.