Nuovo congedo parentale INPS 2023: come funziona, durata, novità
Cos’è il congedo parentale, come funziona e quali sono le novità introdotte nel 2023, come viene retribuito e quanti sono i giorni coperti al 100% della retribuzione.
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, facoltativo, al quale i genitori possono accedere per prendersi cura dei propri figli durante i loro primi anni di vita. Può essere richiesto:
- da lavoratrici e lavoratori dipendenti;
- da lavoratrici e lavoratori iscritti dalla gestione separata INPS.
Non spetta ai:
- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
In questa guida saranno presentate quali sono le caratteristiche del congedo parentale, come funziona la retribuzione e le ultime novità introdotte nel 2023.
Quanti sono i giorni di congedo parentale?
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, ma anche ai genitori adottivi o affidatari, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo che non deve superare complessivamente, per i due genitori, i 10 mesi. Sale a 11 mesi nel caso in cui sia presente un genitore solo.
I giorni di congedo parentale coperti al 100% – sulla base di quanto previsto dal nuovo decreto legislativo n. 105/22, in vigore dal 13 agosto 2022 – sono 10.
Sono invece passati da 6 a 9 i mesi di congedo parentale coperti da indennità pari al 30%, che si potranno fruire non più solo per i figli fino a 6 anni, ma fino a 12 anni.
Il diritto all’astensione dal lavoro cessa nel momento stesso in cui si verifica un’interruzione del lavoro. Il congedo parentale può essere richiesto da:
- la madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
- il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
- il padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- il genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.
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Congedo parentale INPS: novità 2023
Nel 2022 erano state introdotte alcune novità sul congedo parentale legate alla direttiva UE 1158 del 2019, la quale mira a rafforzare il legame tra vita lavorativa e vita familiare, quindi l’importanza di potersi prendere cura dei propri figli o di prestare assistenza a un membro della famiglia nel ruolo di caregiver.
Al contempo, si è cercato di promuovere la parità di genere anche ambito domestico, quindi in relazione alla crescita dei figli. Ne è prova la modifica alla durata del congedo di paternità (il congedo parentale del padre), pari a 10 giorni lavorativi, che il padre lavoratore potrà prendere nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti e i 5 mesi successivi al parto.
Tale diritto è un grande passo in avanti rispetto al congedo di paternità alternativo, ovvero quello che spetta al padre soltanto nei casi di morte o grave infermità della madre, o ancora in quelli in cui il bambino fosse stato abbandonato. La durata del congedo, che è valido anche per il padre adottivo o affidatario, diventa poi di 20 giorni lavorativi nel caso di parto plurimo.
Per quanto riguarda il 2023 e i cambiamenti previsti dal Governo Meloni, è stato introdotto un mese di congedo parentale facoltativo retribuito all’80% dello stipendio (invece che al 30%), del quale potranno usufruire in alternanza tutti e due i genitori. Tale mese in più si potrà utilizzare fino ai 6 anni di vita del bambino.
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Congedo parentale a ore
Il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ma il compito di stabilire le modalità di fruizione e il calcolo della base oraria spetta alla contrattazione collettiva alla quale fa capo il lavoratore.
Inoltre, sulla base del decreto legislativo 15 giugno 2015:
- in assenza di contrattazione collettiva, i lavoratori possono fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale;
- il lavoratore ha la possibilità di richiedere una sola volta che il rapporto di lavoro a tempo pieno venga trasformato in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale, con una riduzione del lavoro che non deve essere superiore al 50%.
Sulla base delle nuove norme, il lavoratore dipendente pubblico o privato potrà richiedere 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità grave, rispetto alla quale sia coniuge, parte di un’unione civile, conveniente, parente o affine entro il secondo grado.
Congedo parentale: retribuzione
I lavoratori dipendenti che richiedono il congedo parentale riceveranno:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di sei mesi;
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi.
Saranno previste inoltre delle sanzioni nei casi in cui i datori di lavoro dovessero ostacolare la fruizione del congedo di paternità obbligatorio. Sarà la stessa INPS a promuovere iniziative formative che possano dare ai genitori la possibilità di conoscere meglio i propri diritti.
Congedo parentale: domanda
La domanda per ottenere il congedo parentale deve essere inviata all’INPS prima dell’inizio effettivo del congedo. L’indennizzo:
- è anticipato dal datore di lavoro nel caso di lavoratrici e lavoratori dipendenti;
- viene erogato direttamente dall’INPS nel caso di operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratrici autonome.
La domanda può essere inviata:
- tramite il sito dell’INPS, accedendo alla voce acquisizione domanda nella quale sarà disponibile l’apposito modulo da compilare per inoltrare la richiesta;
- tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06 164 164 da rete mobile;
- rivolgendosi agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto.
Congedo parentale e gestione separata INPS
Il congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ha una durata massima di 6 mesi e può essere richiesto entro i primi tre anni di vita del bambino.
La retribuzione è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
La domanda può essere inviata:
- dalle lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate, che non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- dagli iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 335/1995, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- qualora sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- qualora sia presente il requisito di almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore – si possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione;
- in caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Nel caso della gestione separata, il diritto al congedo parentale del padre è autonomo rispetto a quello della madre: i genitori non possono comunque superare un periodo complessivo di 6 mesi. Le modalità di presentazione della domanda sono le stesse previste per lavoratrici e lavoratori dipendenti.
Congedo parentale – Domande frequenti
Il congedo parentale ordinario è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nel caso di lavoratore dipendente, ma è stato introdotto un mese extra con retribuzione all’80%.
Il datore di lavoro non può rifiutare il congedo parentale obbligatorio, altrimenti scattano della sanzioni.
Il padre può usufruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi.