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Nuovo congedo parentale INPS 2023: come funziona, durata, novità

Cos’è il congedo parentale, come funziona e quali sono le novità introdotte nel 2023, come viene retribuito e quanti sono i giorni coperti al 100% della retribuzione.

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Redazione deQuo
27 Dicembre 2022

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, facoltativo, al quale i genitori possono accedere per prendersi cura dei propri figli durante i loro primi anni di vita. Può essere richiesto:

  • da lavoratrici e lavoratori dipendenti;
  • da lavoratrici e lavoratori iscritti dalla gestione separata INPS.

Non spetta ai:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

In questa guida saranno presentate quali sono le caratteristiche del congedo parentale, come funziona la retribuzione e le ultime novità introdotte nel 2023.

Quanti sono i giorni di congedo parentale?

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, ma anche ai genitori adottivi o affidatari, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo che non deve superare complessivamente, per i due genitori, i 10 mesi. Sale a 11 mesi nel caso in cui sia presente un genitore solo.

I giorni di congedo parentale coperti al 100% – sulla base di quanto previsto dal nuovo decreto legislativo n. 105/22, in vigore dal 13 agosto 2022 – sono 10.

Sono invece passati da 6 a 9 i mesi di congedo parentale coperti da indennità pari al 30%, che si potranno fruire non più solo per i figli fino a 6 anni, ma fino a 12 anni.

Il diritto all’astensione dal lavoro cessa nel momento stesso in cui si verifica un’interruzione del lavoro. Il congedo parentale può essere richiesto da:

  • la madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • il padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • il genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

Leggi anche Che differenza c’è tra maternità obbligatoria e facoltativa

congedo parentale INPS

Congedo parentale INPS: novità 2023

Nel 2022 erano state introdotte alcune novità sul congedo parentale legate alla direttiva UE 1158 del 2019, la quale mira a rafforzare il legame tra vita lavorativa e vita familiare, quindi l’importanza di potersi prendere cura dei propri figli o di prestare assistenza a un membro della famiglia nel ruolo di caregiver.

Al contempo, si è cercato di promuovere la parità di genere anche ambito domestico, quindi in relazione alla crescita dei figli. Ne è prova la modifica alla durata del congedo di paternità (il congedo parentale del padre), pari a 10 giorni lavorativi, che il padre lavoratore potrà prendere nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti e i 5 mesi successivi al parto.

Tale diritto è un grande passo in avanti rispetto al congedo di paternità alternativo, ovvero quello che spetta al padre soltanto nei casi di morte o grave infermità della madre, o ancora in quelli in cui il bambino fosse stato abbandonato. La durata del congedo, che è valido anche per il padre adottivo o affidatario, diventa poi di 20 giorni lavorativi nel caso di parto plurimo.

Per quanto riguarda il 2023 e i cambiamenti previsti dal Governo Meloni, è stato introdotto un mese di congedo parentale facoltativo retribuito all’80% dello stipendio (invece che al 30%), del quale potranno usufruire in alternanza tutti e due i genitori. Tale mese in più si potrà utilizzare fino ai 6 anni di vita del bambino.

Leggi anche Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Congedo parentale a ore

Il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ma il compito di stabilire le modalità di fruizione e il calcolo della base oraria spetta alla contrattazione collettiva alla quale fa capo il lavoratore. 

Inoltre, sulla base del decreto legislativo 15 giugno 2015:

  • in assenza di contrattazione collettiva, i lavoratori possono fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale;
  • il lavoratore ha la possibilità di richiedere una sola volta che il rapporto di lavoro a tempo pieno venga trasformato in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale, con una riduzione del lavoro che non deve essere superiore al 50%. 

Sulla base delle nuove norme, il lavoratore dipendente pubblico o privato potrà richiedere 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità grave, rispetto alla quale sia coniuge, parte di un’unione civile, conveniente, parente o affine entro il secondo grado.

Congedo parentale: retribuzione

I lavoratori dipendenti che richiedono il congedo parentale riceveranno:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi.

Saranno previste inoltre delle sanzioni nei casi in cui i datori di lavoro dovessero ostacolare la fruizione del congedo di paternità obbligatorio. Sarà la stessa INPS a promuovere iniziative formative che possano dare ai genitori la possibilità di conoscere meglio i propri diritti.

INPS congedo parentale

Congedo parentale: domanda

La domanda per ottenere il congedo parentale deve essere inviata all’INPS prima dell’inizio effettivo del congedo. L’indennizzo:

  • è anticipato dal datore di lavoro nel caso di lavoratrici e lavoratori dipendenti;
  • viene erogato direttamente dall’INPS nel caso di operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratrici autonome.

La domanda può essere inviata:

  1. tramite il sito dell’INPS, accedendo alla voce acquisizione domanda nella quale sarà disponibile l’apposito modulo da compilare per inoltrare la richiesta;
  2. tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06 164 164 da rete mobile; 
  3. rivolgendosi agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto.

Congedo parentale e gestione separata INPS

Il congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ha una durata massima di 6 mesi e può essere richiesto entro i primi tre anni di vita del bambino.

La retribuzione è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

La domanda può essere inviata:

  • dalle lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate, che non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • dagli iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 335/1995, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • qualora sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • qualora sia presente il requisito di almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore – si possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione;
  • in caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Nel caso della gestione separata, il diritto al congedo parentale del padre è autonomo rispetto a quello della madre: i genitori non possono comunque superare un periodo complessivo di 6 mesi. Le modalità di presentazione della domanda sono le stesse previste per lavoratrici e lavoratori dipendenti. 

Congedo parentale – Domande frequenti

Come viene retribuito il congedo parentale?

Il congedo parentale ordinario è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nel caso di lavoratore dipendente, ma è stato introdotto un mese extra con retribuzione all’80%.

Quando il datore di lavoro può rifiutare congedo parentale?

Il datore di lavoro non può rifiutare il congedo parentale obbligatorio, altrimenti scattano della sanzioni.

Quando il padre può usufruire del congedo parentale?

Il padre può usufruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi.

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