Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo: presupposti, differenze, esempi
Cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo e quali sono le differenze tra soggettivo e oggettivo, tra condizioni di legittimità e cause plausibili per la legge.
Il licenziamento è l’atto con il quale un lavoratore dipendente perde il suo posto di lavoro. Avendo un contratto e, dunque, delle tutele, il licenziamento non potrà avvenire in modo improvviso, ma dovrà essere motivato e rispettare delle regole.
In generale, ci sono due cause alla base del licenziamento:
- la giusta causa;
- il giustificato motivo.
Nelle prossime righe analizzeremo il licenziamento per giustificato motivo, che a sua volta si suddivide in giustificato motivo soggettivo e oggettivo, mettendo in evidenza quali sono le condizioni di legittimità e quando invece è possibile impugnare il licenziamento.
Licenziamento per giustificato motivo: cos’è
Il licenziamento per giustificato motivo è disciplinato dall’art. 3 della legge 604/1966, ovvero quella che regola la rescissione del contratto di lavoro.
Si può parlare di giustificato motivo quando si verificano:
- della mancanze da parte del lavoratore, che non rispetta gli obblighi contrattuali previsti dal suo contratto di lavoro: questa è una motivazione soggettiva;
- in presenza di condizioni che si riferiscono all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il funzionamento aziendale, quindi di una motivazione oggettiva.
Affinché il licenziamento per giustificato motivo possa avvenire in modo lecito, dovranno essere rispettate delle condizioni di legittimità, le stesse che sarebbero indagate da un giudice nell’ipotesi di impugnazione da parte del lavoratore.
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Differenza tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo
In altri termini, la differenza tra licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo consiste nel fatto che un licenziamento per giustificato motivo soggettivo è la conseguenza di un inadempimento da parte del lavoratore.
Dovrà comunque avvenire:
- considerando l’anzianità del lavoratore;
- prendendo in considerazione il preavviso previsto dal CCNL.
A questo proposito, si considera anche l’articolo 1455 del Codice civile, il quale prevede che Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. La mancanza riscontrata nel lavoratore deve, dunque, essere considerata grave.
Passando al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quest’ultimo deriva da reali necessità dell’azienda, quindi si tratta di un licenziamento di tipo economico.
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Esempi licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Come precisato nelle righe precedenti, il motivo soggettivo per il quale un lavoratore può essere licenziato deve essere grave e fare riferimento a un’inottemperanza nei confronti di un obbligo contrattuale – e non extracontrattuale.
L’inosservanza del lavoratore dipendente deve ledere l’interesse del datore di lavoro. Tra gli esempi più noti di licenziamento per giustificato motivo soggettivo che si possono verificare, si annoverano:
- il mancato rispetto delle direttive aziendali;
- l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro, anche nel caso di smart working;
- la falsificazione di documenti aziendali;
- la divulgazione a terzi di documenti e dati aziendali;
- i comportamenti negligenti e lo scarso rendimento;
- omissione di informazioni rilevanti.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: esempi
Diverse sono invece le cause e le condizioni che possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tra le quali ci può essere la riorganizzazione aziendale, per la quale non è possibile far svolgere al lavoratore altre mansioni.
Facendo qualche esempio concreto, potrebbe verificarsi un licenziamento per:
- cessazione dell’attività produttiva o chiusura dell’attività;
- soppressione del reparto in cui è impiegato il lavoratore;
- esternalizzazione dei compiti svolti dal lavoratore;
- introduzione di tecnologie che rendano il lavoro automatico, provocando la riduzione del bisogno di personale;
- ridimensionamento aziendale;
- sopravvenuta infermità permanente del dipendente, tale da non consentire di adibirlo ad altre mansioni.
Il licenziamento per scarso rendimento può diventare un motivo oggettivo nel caso in cui la persona che viene licenziata ha avuto un atteggiamento così negligente da generare la perdita di interesse del datore di lavoro per la prestazione che gli è stata assegnata.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo potrebbe anche derivare da:
- un provvedimento da parte delle autorità;
- la carcerazione del lavoratore (anche preventiva).
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Quando si può impugnare il licenziamento per giustificato motivo
Il datore di lavoro ha l’obbligo di giustificare il perché della sua decisione, quindi in cosa consista il giustificato motivo alla base del licenziamento.
Ci sono, comunque, alcune casistiche in cui il licenziamento potrebbe avvenire in modo illegittimo e si potrebbe dunque procedere con la sua impugnazione.
Nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, trattandosi di un licenziamento economico, deve essere fondato, quindi non può dipendere dall’inadeguatezza fisica o psichica del lavoratore, per esempio.
Il lavoratore che è stato licenziamento ingiustamente ha diritto non solo a mantenere il proprio posto di lavoro, quindi a essere reintegrato, ma anche a un risarcimento per il danno subito da parte dell’azienda.
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Licenziamento per giustificato motivo – Domande frequenti
Trattandosi di disoccupazione involontaria, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità, ovvero la NASpI.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo dipende dagli inadempimenti da parte del lavoratore in merito ai suoi obblighi contrattuali.
Si tratta di un procedimento obbligatorio introdotto dalla l. 92/2012 nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che si dovrà svolgere prima della comunicazione del licenziamento al lavoratore.