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Pignoramento presso terzi: definizione, procedura, come opporsi

Cos'è il pignoramento presso terzi, come avviene la procedura e l'importanza della dichiarazione del terzo pignorato.

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Redazione deQuo
08 Aprile 2015
pignoramento presso terzi

Il pignoramento è il primo atto che dà inizio all’esecuzione forzata. Esso consiste nell’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i suoi frutti, con l’avvertimento che qualsiasi atto a ciò diretto è invalido.

Pignoramento presso terzi: cos’è

Il pignoramento presso terzi è quella particolare forma di pignoramento disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile che ha ad oggetto i crediti che il debitore esecutato ha presso terzi: si pensi al conto corrente o allo stipendio, dove terzi pignorati sono rispettivamente la banca e il datore di lavoro. Può riguardare anche cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi.

Procedura pignoramento presso terzi

Si attua mediante un’ingiunzione notificata al debitore e al terzo di astenersi dal compiere atti sui beni e sui crediti assoggettati a pignoramento.

L’atto deve indicare necessariamente il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto su cui si fonda l’esecuzione forzata, l’intimazione di non disporre delle cose o delle somme assoggettate ad esecuzione senza previo ordine del giudice e l’invito rivolto al terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione a norma dell’art. 547 c.p.c.

pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento presso terzi deve, dunque, contenere:

  • l’ingiunzione notificata al debitore e al terzo di astenersi dal compiere atti sui beni e sui crediti;
  • l’indicazione del credito per cui si procede;
  • l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione delle somme e delle cose dovute;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • l’invito a comparire dinanzi al giudice per rendere la c.d. dichiarazione del terzo.

Dichiarazione del terzo pignorato

Prima di sottoporre ad esecuzione i beni o i crediti del debitore che si trovino presso il terzo è necessario che il terzo dichiari di quali somme o di quali cose egli sia debitore.

Tale dichiarazione può essere effettuata:

  • a seguito della notifica dell’atto di pignoramento dinanzi al giudice all’udienza in esso indicata;
  • oppure anche a mezzo raccomandata inviata al creditore pignoratizio o tramite posta elettronica certificata.

Nel caso di crediti di lavoro, invece, la dichiarazione del terzo deve essere fatta necessariamente all’udienza di comparizione indicata.

Le conseguenze della mancata dichiarazione

La riforma attuata con la legge di stabilità n. 228 del 2012 ha reso obbligatorio per il terzo rendere la dichiarazione e ha previsto gravose conseguenze per il terzo che non la renda.

Invero, la legge di stabilità del 2012 ha modificato gli articoli 545 e seguenti del codice di procedura civile prevedendo, in sostanza, che la mancata dichiarazione equivalga a non contestazione del credito.

Nel caso di pignoramento di crediti di lavoro l’art. 545 commi 3 e 4 c.p.c. stabilisce che se il terzo non compare all’udienza o comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione il credito si considererà non contestato e verrà in via immediata ed automatica assegnato al creditore procedente.

Per i crediti diversi da quelli di lavoro l’art. 548, comma 2 c.p.c. prevede che se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione da parte del terzo e quest’ultimo non compare nemmeno all’udienza prefissata, il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza. L’ordinanza che fissa la nuova udienza è notificata al terzo, il quale se non compare alla nuova udienza indicata, il credito si considera non contestato.

Inoltre, il nuovo articolo 549 c.p.c. prevede che se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni queste sono risolte dal giudice con ordinanza dopo gli opportuni accertamenti, impugnabile ex art. 619 c.p.c.

Gli effetti della riforma

La riforma ha in sostanza considerato il non rendere la dichiarazione un atto gravissimo prevedendo importanti conseguenze per il terzo. Dalla disamina delle norme prima descritte si evince che la mancata dichiarazione del terzo comporta l’insorgere di una forma di solidarietà tra il terzo ed il debitore pignorato in quanto il credito non contestato viene assegnato al creditore procedente.

La riforma del 2012 ha eliminato il sistema precedente che prevedeva, nel caso di mancata dichiarazione, l’apertura di un sub procedimento di accertamento giudiziale del credito al termine del quale veniva pronunciata sentenza, soggetta ai comuni mezzi di impugnazione. Il procedimento poteva essere piuttosto lungo.

Il maggior vantaggio della riforma è stato, pertanto, quello di accelerare i tempi del procedimento di esecuzione forzata ed evitare che la tempistica processuale distogliesse il creditore dal tutelare giudizialmente il suo diritto di credito.

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