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Depenalizzazione reati: quali sono i reati depenalizzati

Il significato della depenalizzazione e l'elenco dei reati depenalizzati dalla legge.

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Redazione deQuo
16 Gennaio 2019
depenalizzazione reati

Il decreto di depenalizzazione 2016

In ossequio alla legge n. 67/2014 (deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio) il Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati.

Il decreto ha derubricato determinati reati in illeciti amministrativi, con la conseguenza che essi non sono più puniti con una sanzione penale (e quindi non sono più qualificati reati), ma con una sanzione pecuniaria di tipo amministrativo. Per un altro verso, inoltre, l’intervento di depenalizzazione ha abrogato alcuni reati che sono diventati illeciti civili.

Significato della Depenalizzazione

Lo scopo della riforma è evidentemente quello di rendere più certa l’applicazione della sanzione a fronte di determinati comportamenti e, quindi, di rafforzare l’efficacia deterrente del nostro sistema giuridico.

Ciò sulla base del presupposto che per contrastare la commissione di determinati illeciti abbia maggiore efficacia preventiva una sanzione certa in tempi brevi piuttosto che la minaccia di un processo penale che, per il tipo di illecito ed i tempi che lo caratterizzano, rischia di tradursi nella non applicazione di alcuna sanzione.

Leggi anche: La depenalizzazione dei reati minori 2015

Quali sono i reati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi?

Prima di tutto, il Governo ha derubricato in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale nonché una serie di reati presenti invece nel codice penale.

Ecco quali sono tutti i reati non contenuti nel codice penale, puniti con la sola pena della multa o ammenda, depenalizzati:

  • atti osceni;
  • pubblicazioni e spettacoli osceni;
  • guida senza patente;
  • atti contrari alla pubblica decenza;
  • abuso della credulità popolare;
  • noleggio di materiale coperto da copyright;
  • installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;
  • omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10.000;
  • rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
  • rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

D’ora in poi, tutti questi reati saranno puniti con la sola sanzione amministrativa che potrà andare, a seconda della norma violata, da un minimo di 5mila ad un massimo di 30mila euro. I relativi procedimenti inoltre non saranno più incardinati dalle Procure, bensì saranno svolti all’interno delle Prefetture.

La depenalizzazione ha toccato anche alcune fattispecie previste nel codice penale, che sono state modificate ed a cui si applicano, adesso, pene pecuniarie diverse, specifiche per le diverse fattispecie. Le norme penali modificate sono:

  • art. 527 c.p. (Atti osceni);
  • art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni);
  • art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto);
  • art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare);
  • art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive);
  • art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza).

L’intervento del Governo, inoltre, ha previsto espressamente la depenalizzazione di alcune determinate fattispecie previste in leggi speciali, che sono state modificate. Esse sono:

  • l. 8 gennaio 1931, n. 234, “Norme per l’impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici”;
  • l. 22 aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;
  • d.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 506, “Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano”;
  • l. 28 novembre 1965, n. 1329, “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili”;
  • d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 1970, n. 1034, “Provvedimenti straordinari per la ripresa economica“;
  • d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983, n. 638, “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria;
  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”, limitatamente all’art. 28, comma 2. E’ stata depenalizzata la condotta del soggetto che, legalmente autorizzato alla coltivazione delle previste piante, non osserva le prescrizioni impartitegli.

I reati esclusi dalla depenalizzazione

Sono stati esclusi dall’intervento di depenalizzazione, rimanendo così dentro il sistema penale, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, ambiente territorio e paesaggio, giochi d’azzardo e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti, armi.

E’ stato escluso dalla depenalizzazione anche il reato di immigrazione clandestina che sarà oggetto di un autonomo intervento organico sul tema immigrazione.

I reati abrogati e trasformati in illeciti civili

Il Cdm del 15 gennaio 2016 ha altresì approvato un decreto legislativo per l’abrogazione di alcuni reati e la introduzione di corrispondenti illeciti civili.

Il catalogo dei reati abrogati e contestualmente trasformati in illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite. Per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Potrebbe interessarti —> Depenalizzazione ingiuria 2016

D’ora in poi, dunque, la persona danneggiata può ricorrere al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno; il giudice, riconosciuto l’obbligo di risarcimento, può applicare in aggiunta una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato e devoluta alla Cassa delle ammende per essere destinata ad interventi di riqualificazione edilizia giudiziaria.

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