Diritto di regresso: cos’è e come si esercita l’azione di regresso
Cosa si intende con azione di regresso e quali sono gli articoli del Codice Civile che la contemplano.
Cos’è il diritto di regresso
Supponiamo l’esistenza di più debitori che debbano dei soldi allo stesso creditore: il diritto di regresso consiste nella possibilità da parte di uno dei condebitori di rivalersi sugli altri condebitori solidali qualora abbia effettuato per intero il pagamento del debito al creditore.
Di conseguenza, l’azione di regresso consiste nel richiedere il rimborso della cifra versata corrispondente alle quote degli altri debitori, i quali sono tenuti al pagamento della loro parte di prestazione.
Un esempio di azione di regresso è contenuta nell’articolo 1910 del Codice Civile, rubricato Assicurazione presso diversi assicuratori, in base al quale il coassicuratore che ha pagato l’indennizzo può esercitare il diritto di regresso sugli altri assicuratori.
In tale articolo, si legge infatti che: “L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
Come si esercita l’azione di regresso
L’azione di regresso può essere esercitata in casi e situazioni differenti. Vi rientra quello degli assegni bancari nel quale l’azione di regresso può essere esercitata se non è stato ottenuto il pagamento del titolo nonostante la presentazione dell’assegno, oppure nei casi in cui:
- l’assegno non sia stato presentato in modo tempestivo;
- non sia stato fatto né il protesto né la constatazione equivalente.
L’azione di regresso può essere esercitata nei confronti di uno qualunque degli obbligati, anche se in genere si punta su quello che ha maggiori disponibilità economiche, che sarà tenuto a pagare la cambiale e potrà esercitare a sua volta l’azione di regresso verso gli altri.
In questo caso specifico, la prescrizione del diritto di regresso è pari a:
- un anno dalla scadenza del termine per la presentazione per quanto riguarda la cambiale;
- 6 mesi per quanto riguarda l’assegno bancario.
Le azioni di regresso nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento dell’assegno hanno un termine di prescrizione pari a 6 mesi dal giorno in cui uno degli obbligati abbia pagato l’assegno. Una volta trascorso tale termine, è eventualmente possibile agire con un’azione legale.
Azione di regresso e fideiussione
Prendiamo come ipotesi un contratto di tipo fideiussorio: anche in questo caso, nell’ipotesi di inadempienza, il creditore può esercitare l’azione di regresso su uno dei giranti, ovvero verso uno dei soggetti che ha stipulato la fideiussione tramite cambiale, titolo o contratto.
Il creditore si rivolgerà al soggetto con maggiori disponibilità economiche in quanto quello con più probabilità di saldare il suo debito. Quest’ultimo potrà poi rivolgersi ai giranti minori per ottenere i soldi di tutti.
In particolare, nell’articolo 1954 del Codice Civile, si legge che: “Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesmo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo”.
L’azione di regresso comporta anche il pagamento di eventuali somme derivanti dagli interessi legali o dal proteso. Potrà essere esercitata:
- per via extra giudiziale: in questa ipotesi uno dei giranti effettua il pagamento e poi si rivale sugli altri al fine di ottenere il rimborso che gli spetta;
- per via giudiziale: in questo caso il creditore citerà in giudizio i soggetti debitori.
L’azione di regresso dovrà essere esercitata entro un anno dall’inizio del protesto, altrimenti cadrà in prescrizione.
Azione di rivalsa e azione di regresso: differenze
Il diritto di rivalsa è un diritto dell’assicuratore e si differenzia dal diritto di regresso in quanto prevede la possibilità di rivalersi sul proprio assicurato, dopo aver pagato a terzi il danno provocato dal’incidenti stradale, se quest’ultimo ha commesso gravi violazioni del Codice della Strada, come per esempio:
- la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
- la guida con patente scaduta o senza aver fatto la revisione al proprio veicolo, e così via.
Azione di regresso nel Codice Civile
Il diritto di regresso è contenuto nell’articolo 1299 del Codice Civile, rubricato Regresso tra condebitori, nel quale si legge che:
“Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta”.
Il diritto di regresso è poi citato in diversi altri articoli del Codice Civile: vediamo di seguito alcuni dei più interessanti.
Articolo 433 c.c. – Modo di somministrazione degli alimenti
“Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri”.
Articolo 446 c.c. – Assegno provvisorio
“Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri”.
Articolo 495 c.c. – Pagamento dei creditori e legatari
“Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando i creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.
Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto”.
Articolo 2055 c.c. – Responsabilità solidale
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.