Che differenza c’è tra Procura e Tribunale?
Quali sono le funzioni che permettono di distinguere tra la figura del Procuratore, ovvero il Pubblico Ministero, e quella del Giudice, che svolge la propria attività in Tribunale.
La Procura della Repubblica interviene solitamente nel momento in cui viene messa a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire un reato.
Quali sono le sue caratteristiche specifiche e, soprattutto, che differenza c’è tra la Procura e il Tribunale?
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito al fine di individuare le funzioni dell’uno e dell’altro istituto.
Procura della Repubblica: composizione
La Procura della Repubblica è composta da un insieme di uffici, ognuno dei quali si occupa delle proprie funzioni innanzi a un diverso organo giudiziario.
Nello specifico:
- per i procedimenti di primo grado, le funzioni del Pm vengono esercitate dal Procuratore della Repubblica innanzi al Giudice ordinario presso il Tribunale, oppure da un ufficio del Pm istituito presso il Tribunale per i minorenni;
- per i procedimenti di secondo grado, le funzioni vengono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, oppure in Corte di Cassazione per i procedimenti a livello nazionale.
Le funzioni dei giudici speciali vengono svolte dal Procuratore Militare della Repubblica innanzi al Tribunale Militare e presso la Corte d’Appello dal Procuratore Generale Militare. Anche presso la Suprema Corte di Cassazione è istituita una Procura Generale Militare.
Una commissione che viene eletta dal Parlamento in seduta comune si occupa invece delle funzioni del Pm che riguardano i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione che vengono commessi dal Presidente della Repubblica.
Di cosa si occupa la Procura
La funzione principale della Procura è quella di rappresentare l’interesse generale dello Stato, attraverso:
- la vigilanza sull’osservanza delle leggi;
- la tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci;
- la repressione tempestiva dei reati;
- l’esecuzione dei provvedimenti passati in giudicato.
La Procura della Repubblica interviene, come anticipato nelle righe iniziali, quando viene acquisita la notizia di reato, ovvero quando è possibile procedere con l’applicazione di una pena sul soggetto che lo ha commesso.
Si potrà avere notizia di reato:
- tramite attività diretta da parte del Pm o della Polizia Giudiziaria;
- qualora sia stata presentata una denuncia o una querela da parte di soggetti privati;
- nel caso in cui, dalla trasmissione di un referto di natura medico-sanitaria, siano emerse delle evidenze relative alla commissione di un reato.
Cosa fa il Procuratore
Nel momento in cui si acquisisce una notizia di reato, quest’ultima viene immediatamente iscritta nell’apposito registro. A partire da quel momento, il procuratore avrà il compito di procedere con le indagini preliminari, attraverso la collaborazione della Polizia Giudiziaria.
Nel caso in cui avesse prove sufficienti per considerare l’imputato colpevole, il Pm potrà esercitare l’azione di tipo penale. In caso contrario, dovrà procedere con l’archiviazione.
Procura e Tribunale: che differenza c’è?
Dopo aver delineato quelle che sono le funzioni principali della Procura e del Procuratore della Repubblica (chiamato, comunemente, Pubblico Ministero), è possibile comprendere la distinzione rispetto al Tribunale.
Nella pratica, la differenza fondamentale si lega alla funzione che viene svolta:
- la Procura si occupa di svolgere le indagini;
- il ruolo del Tribunale è, invece, quello di giudicare nel corso del processo che si svolgerà solo dopo l’attività che è stata svolta dal Pubblico Ministero.
Quando rivolgersi alla Procura
La Procura della Repubblica potrà essere contattata da qualsiasi cittadino che abbia subito un reato o ritenga di esserne stata vittima, o che ne sia venuto a conoscenza.
Gli strumenti messi a disposizione della legge sono:
- l’esposto;
- la querela;
- la denuncia, nel caso dei reati perseguibili d’ufficio.
Esiste l’obbligo di denunciare un fatto del quale si sia venuti a conoscenza alla Procura della Repubblica nel caso in cui:
- si tratti di un reato contro la personalità dello Stato;
- sia abbia ricevuto, in buona fede, denaro falso o, comunque, di provenienza sospetta, oppure siano stati acquistati oggetti di dubbia provenienza;
- si conoscano dei siti che fungano da depositi di materiale esplodente, oppure sia stato rinvenuto del materiale esplosivo;
- sia stato subito il furto di un’arma o di una parte di essa o di un esplosivo, o siano stati smarriti;
- si fosse un rappresentante sportivo e si dovesse sapere qualcosa in merito a brogli avvenuti nelle competizioni sportive.
Differenza tra Procura e Tribunale – Domande frequenti
La Procura della Repubblica ha la funzione principale di occuparsi delle indagini preliminari relative alla commissione di un delitto.
La differenza principale tra Giudice e Pm consiste nel fatto che il primo è una figura super partes, che giudica in modo imparziale, mentre il secondo è titolare dell’azione penale e sostiene le ragioni della pubblica accusa.