Contratto di trasporto: cos’è e obblighi del vettore
Il contratto di trasporto nel Codice Civile, come funziona e quali sono i soggetti e i termini di prescrizione.
Cos’è il contratto di trasporto
Ai sensi dell’articolo 1678 del Codice Civile, il contratto di trasporto vincola un vettore a operare il trasferimento di persone o merci da un luogo di partenza a uno di destinazione. Si tratta di una forma contrattuale nella quale il pagamento di un prezzo da parte del viaggiatore o del mittente implica degli obblighi da parte del vettore.
Il contratto di trasporto può essere applicato anche al trasporto aereo, marittimo e ferroviario. Quali sono i soggetti del contratto di trasporto e in cosa consistono gli obblighi del vettore?
In questa giuda sarà presentato il dettaglio relativo alle diverse tipologie di contratto di trasporto, con un focus sulla differenza fra il trasporto di persone e quello di cose, e quali sono le principali responsabilità in capo a chi gestisce gli spostamenti di qualcuno o di qualcosa.
La differenza fra il contratto di trasporto e il contratto di spedizione
Uno dei tratti caratteristici del contratto di trasporto consiste nel fatto che avvenga in modo consensuale e che sia obbligatorio: nel caso del trasporto di cose, il contratto è a favore del destinatario che diventa titolare dei diritti derivanti dal contratto stesso nel momento in cui richiede la consegna di merci al vettore, ai sensi dell’articolo 1689 del Codice Civile.
Il vettore adempie ai suoi obblighi contrattuali quando completa il trasferimento di una persona o di una cosa, compiendo quella che prende il nome di obbligazione di risultato.
Sulla base di quanto detto, è possibile introdurre la distinzione fra il contratto di trasporto e il contratto di spedizione:
- nel contratto di trasporto, il soggetto che si occupa della spedizione si obbliga a portarla a termine, assumendo così i rischi del trasferimento;
- nel contratto di spedizione, invece, lo spedizioniere non si prende l’obbligo di completare il trasferimento, ma di concludere con un soggetto terzo, a nome proprio e per conto del mittente, un contratto di trasporto.
Il trasporto di persone e responsabilità del vettore
Il contratto di trasporto di persone trova applicazione in due articoli del Codice Civile, ovvero il 1681 e il 1682, nei quali viene trattata la responsabilità del vettore per il ritardo e l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto e per i danni causati ai viaggiatori durante il viaggio, a meno che non sia in grado di provare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno. Si parla, in questi casi, di responsabilità presunta.
Dato che tali danni sono stati causati da un sinistro, potrebbero essere fatti valere dal viaggiatore anche in via extracontrattuale, ma in questa evenienza si dovrebbe dimostrare la colpevolezza o il dolo del vettore.
In alternativa, il viaggiatore può far valere la responsabilità in chiave contrattuale: così facendo dovrebbe soltanto dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l’evento che l’ha provocato.
Il vettore potrà comunque difendersi:
- se dimostra di aver agito cercando di evitare in ogni odo il danno;
- se riesce a provare che il danno è stato dovuto a un caso fortuito, che non poteva essere predetto o evitato.
I termini di prescrizione
I termini di prescrizione per un danno causato dal vettore a persone variano a seconda del tipo di responsabilità:
- nel caso di responsabilità extracontrattuale, sono pari a 2 anni, ai sensi dell’ex. articolo 2947 del Codice Civile;
- nel caso di responsabilità contrattuale, invece, sono pari a 1 anno, ai sensi dell’ex. articolo 2951 del Codice Civile.
Gli obblighi del viaggiatore
Nel momento in cui viene stipulato un contratto di trasporto, non scattano degli obblighi unicamente a carico del vettore, ma anche da parte del viaggiatore. In particolare si tratta:
- del pagamento del prezzo del biglietto, che costituisce un documento di legittimazione necessario per poter usufruire della prestazione;
- dell’esibizione del biglietto in caso di richiesta.
Quando ci si riferisce al trasporto di persone, si può fare riferimento anche al trasporto pubblico organizzato da un’amministrazione statale, da aziende comunali o private in base a una concessione. Generalmente tali società gestiscono i trasporti in regime di monopolio.
In un contesto simile, al fine di tutelare i clienti da ogni possibilità di abuso, sono stati introdotti due due obblighi fondamentali:
- il primo è contenuto dell’articolo 2597 del Codice Civile ed è costituito dell’obbligo legale a contrarre con chiunque ne faccia richiesta;
- il secondo è rappresentato dalla parità di trattamento e dall’applicazione di condizione generali che devono essere rese note al pubblico.
Il trasporto di cose
Il trasporto di cose implica che qualcuno, chiamato mittente, si affidi a qualcun altro, chiamato vettore, per il trasporto di merci da un luogo a un altro affinché siano consegnate a un terzo soggetto, chiamato destinatario, sotto il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Il contratto di trasporto è di tipo consensuale in quanto la consegna rientra nel momento in cui il contratto stesso viene eseguito. Tra gli obblighi del mittente rientra quello di dover indicare:
- il nome del destinatario;
- il luogo di destinazione;
- la natura, il peso, la quantità e il numero delle merci da trasportare.
La lettera di vettura
Il contratto di trasporto di cose non è un contratto formale: a fini probatori, potrà essere accompagnato da una lettera di vettura, disciplinata dell’articolo 1684 del Codice Civile.
Come si legge nell’articolo 1691 del Codice Civile, quest’ultima avrà il valore di titolo all’ordine, in modo tale che chi ne sia in possesso avrà il diritto di ricevere la merce in consegna.
Oltre alla lettera di vettura, il vettore potrà eventualmente rilasciare anche una ricevuta di carico.
Gli obblighi del vettore nel trasporto di cose
Nel contratto di trasporto di cose, spettano al vettore i seguenti adempimenti:
- quello di ricevere in consegna la merce da trasportare;
- quello di custodire la merce;
- quello di occuparsi del trasporto nel rispetto delle modalità e dei termini contrattuali;
- quello di riconsegnare le merci al destinatario.
Tra le responsabilità, disciplinate dall’articolo 1693 del Codice Civile, si annovera l’eventuale perdita e avaria delle cose trasportate: si parla di responsabilità ex recepto. Il vettore dovrà eventualmente essete in grado di dimostrare che il danno alle merci è stato provocato da fattori esterni alla sua volontà, quali per esempio:
- il caso fortuito;
- la natura o i vizi della cosa;
- l’imballaggio;
- un fatto del mittente o del destinatario;
- l’irresponsabilità per calo naturale (articolo 1695 del Codice Civile).
Trasporto gratuito e trasporto amichevole
La responsabilità del vettore si applica anche nel caso del trasporto gratuito che crea un vincolo giuridico in quanto per il vettore esistono sia un interesse sia un motivo giuridicamente rilevante nell’occuparsi del trasporto, anche in assenza di un corrispettivo.
Diverso è invece il caso del trasporto amichevole o di cortesia, nel quale mancano sia il contratto sia il corrispettivo in denaro. In questo caso:
- la responsabilità del vettore è extracontrattuale;
- la prova del danno è a carico del danneggiato;
- esistono il dolo o la colpa grave.