Quali sono i beni impignorabili: l’elenco completo
Cosa si intende per beni impignorabili nel Codice di Procedura Civile
Impignorabilità: il significato
Conoscere il significato del termine impignorabilità di un bene mobile o immobile è possibile se si risponde prima alla domanda “Cosa è un atto di pignoramento?”. Per definizione il pignoramento è “l’atto col quale si dà inizio al processo esecutivo di espropriazione forzata dei beni del debitore”.
La legge italiana ha stabilito che a prescindere dal pignoramento, che in genere si verifica nei confronti di un soggetto debitore, esistono alcune categorie di beni che non possono essere pignorate. Si parla, per l’appunto, di impignorabilità.
Quali sono i beni pignorabili citati nel Codice di Procedura Civile e quali sono invece i beni che non si possono pignorare? Analizziamo la questione introducendo la differenza fra beni assolutamente impignorabili e beni relativamente impignorabili.
I beni impignorabili nel Codice di Procedura Civile
L’esistenza dei beni cosiddetti assolutamente impignorabili rappresenta una forma di tutela nei confronti della dignità del creditore, al fine di salvaguardare le sue esigenze primarie. Di conseguenza i beni che non potranno in alcun modo e per nessun motivo essere aggrediti e sottratti al debitore sono quelli dei quali ha bisogno per lo svolgimento della propria vita e la cui mancanza potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla sua famiglia.
In particolare, l’elenco dei beni è presente nei seguenti articoli del Codice di Procedura Civile:
- l’articolo 514, in cui vengono disciplinate le cose mobili assolutamente impignorabili;
- l’articolo 515, in cui vengono disciplinate le cose mobili relativamente impignorabili;
- l’articolo 516, in cui vengono disciplinate le cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
Cose mobili assolutamente impignorabili
I beni mobili che non possono assolutamente essere pignorati sono:
- le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale;
- i vestiti e la biancheria;
- i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice;
- utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli;
- beni commestibili e combustibili;
- armi ed oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- decorazioni al valore, lettere, registri e in generale gli scritti di famiglia e i manoscritti eccetto che appartengano ad una collezione.
Cose mobili relativamente impignorabili
I beni mobili relativamente impignorabili sono quelli che hanno a che fare con l’attività lavorativa del soggetto debitore. Vi rientrano per esempio:
- gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili affinché la professione, l’arte o il mestiere possa essere esercitata, i quali si possono pignorare nei limiti di 1/5 solo nel caso in cui il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non sia sufficiente per la soddisfazione del credito;
- il limite indicato viene applicato sia per i debitori in forma societaria sia nel caso in cui tra le attività del debitore la prevalenza del capitale sia stata investita sul lavoro.
Nella pratica, considerato che gli strumenti utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore nella maggior parte dei casi servono anche ad altri lavoratori, questi beni risultano per lo più impignorabili.
In più, anche nell’ipotesi di pignoramento di uno di questi beni, accade che:
- l’ufficiale che si occupa della riscossione li affidi in custodia al debitore;
- il primo incanto debba verificarsi dopo almeno 300 giorni dal pignoramento;
- il pignoramento non avrà più efficacia se non è stato ancora effettuato il primo incanto dopo 360 giorni dalla sua esecuzione.
Tra i beni relativamente pignorabili rientrano anche i beni del proprietario di un fondo, ovvero le cose necessarie per il servizio e la coltivazione del fondo stesso, le quali possono essere pignorate soltanto in mancanza di altri beni.
In questo caso il debitore può chiedere al giudice di escludere dal pignoramento i beni necessari per la coltura del fondo, oppure può permetterne l’uso al fine da garantirne la conservazione.
Il pignoramento di beni appartenenti a terzi
Un discorso a parte deve essere fatto sul pignoramento di beni che appartengono a una persona che non sia il debitore: tali beni non possono essere pignorati anche se si trovano nel luogo in cui il pignoramento può essere eseguito.
In tale casistica, ci sono delle condizioni da rispettare, ovvero il fatto che:
- il titolo da cui deriva l’appartenenza al terzo sia anteriore rispetto all’anno in cui avviene il pignoramento;
- il debitore dimostri che il bene appartiene al terzo tramite un atto pubblico, una scrittura privata autenticata, oppure una sentenza.
Nel caso in cui si dovesse procedere comunque al pignoramento del bene, il terzo potrà proporre opposizione tramite esecuzione forzata, dando in questo modo dimostrazione della sua appartenenza al bene in questione.
Cosa sono i crediti impignorabili?
Nell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile vengono definiti quelli che sono i crediti impignorabili, ovvero:
- i crediti di tipo alimentare;
- i crediti che hanno per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento nei confronti di persone comprese nell’elenco dei poveri;
- i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici;
- le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, le quali non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
In tale articolo si legge inoltre che:
“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
I beni immobili non pignorabili
Finora sono stati elencati soltanto quelli che sono i beni mobili che non possono essere pignorati in base alle disposizioni in vigore: quali sono, invece, i beni immobili che non possono essere sottratti al soggetto debitore?
Il principale è costituito dalla prima casa, intesa come l’unica casa posseduta dal debitore. Nello specifico, si può parlare di impignorabilità della casa del debitore a condizione che:
- rappresenti l’unico immobile del debitore;
- nel caso in cui sia la prima casa, ovvero il luogo nel quale il debitore e la sua famiglia hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ma ci siano altre case, l’immobile sarà comunque oggetto di pignoramento.
L’immobile deve essere inoltre:
- iscritto a catasto come civile abitazione;
- non appartenente alla categoria degli immobili di lusso;
- non essere accatastato sotto le categorie A/8 e A/9;
- la residenza anagrafica del debitore.
Nel caso in cui non dovesse sussistere una sola delle condizioni elencate:
- l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà pignorare la casa, a condizione che il valore del credito superi i 120 mila euro;
- il Fisco potrà iscrivere un’ipoteca sull’abitazione del creditore anche nel caso in cui si tratti della sua unica casa e il credito superi i 20 milla euro;
- nell’ipotesi in cui non potesse avviare il procedimento esecutivo, l’Agenzia delle Entrate ha comunque facoltà di entrare nell’esecuzione messa in moto da un altro creditore, quale per esempio una banca.