Unioni civili e adozioni: la stepchild adoption
Le legge sulle unioni civili prevede la possibilità di poter adottare? Ecco quali sono stati gli ultimi sviluppi della giurisprudenza in materia in assenza di una norma tutelante per i minori.
- Le unioni civili in Italia sono state contrassegnate da una serie di novità migliorative nel corso degli ultimi anni che hanno riconosciuto alle coppie dello stesso diversi diritti.
- A proposito di quella che ancora manca, un tema che merita una certa considerazione è quello relativo alla adozioni e all’istituto della stepchild adoption.
- In queste righe affronteremo dunque il funzionamento delle adozioni in Italia nel caso di un’unione civile, partendo proprio dal concetto di stepchild adoption.
Cos’è la stepchild adoption
La stepchild adoption è l’adozione da parte di un genitore non biologico del figlio del proprio coniuge o del partner con il quale si è uniti civilmente: è anche chiamata “adozione del configlio”.
Questa possibilità per le unioni civili non era stata inserita nella legge n. 76 del 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà), ma era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza nel 2014 tramite un’interpretazione estensiva dell’articolo 44, comma 1, lettera d della legge n. 184 del 1983, che si occupa delle adozioni in casi particolari.
Questa tipologia di adozione è stata inserita al fine di tutelare la stabilità di un minore all’interno di un’unione civile e per far sì che anche il partner non naturale possa avere sia diritti sia doveri nei confronti del figlio adottivo.
In Italia è in vigore:
- dal 1983 per le coppie eterosessuali sposate;
- dal 2007 per le coppie conviventi.
Quando si può richiedere
L’adozione del configlio è possibile nei casi in cui:
- debba essere tutelato il benessere del figlio, permettendogli di avere una relazione affettiva con tutti i membri del nucleo familiare;
- chi svolgerà il ruolo di genitore adottivo sia idoneo dal punto di vista affettivo ed educativo.
L’adozione dovrà essere richiesta tramite il ricorso presso il Tribunale per minorenni del luogo in cui si trova il minore. Si dovrà ascoltare il genitore naturale, dopodiché sarà aperto un procedimento che valuterà:
- l’idoneità del genitore adottivo, anche sotto il profilo economico, ambientale e di salute;
- quali sono i motivi dell’adozione;
- se la personalità del minore e quella dell’adottante siano compatibili;
- se l’adozione riesca a mettere in primo piano l’interesse del minore.
Qualora il figlio abbia tra i 12 e i 14 anni, il Giudice dovrà ascoltare anche la sua opinione.
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L’evoluzione giurisprudenziale
Nonostante la legge Cirinnà non abbia inserito dei riferimenti alla possibilità da parte di coppie dello stesso sesso di poter adottare dei figli, non ha impedito alla giurisprudenza di poter applicare le norme sull’adozione in casi particolare anche alle coppie gay.
Il primo episodio risale, come anticipato, al 2014, quando il Tribunale dei minori di Roma concesse a una donna la possibilità di adottare la figlia naturale della propria compagna, che aveva sposato in Spagna.
La Cassazione ha applicato una norma giuridica in vigore, ovvero l’articolo 44 della legge sull’adozione del 4 maggio 1983, in base al quale l’adozione avviene “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo”.
Tale adozione è stata in seguito confermata anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12962 del 2016, in base alla quale l’adozione in questione “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice” e “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”.
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L’adozione in casi particolari
Secondo i giuristi, l’adozione in casi particolari è “diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso”.
Nella pratica, permette di adottare:
- l’orfano da parte dei parenti o da parte di chi vi avesse già un rapporto stabile e duraturo;
- il figlio del coniuge;
- il minore per il quale risulta la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”;
- il minore orfano di padre e di madre, che sia affetto da handicap ai sensi della legge del 1992.
Il figlio adottato:
- ha la possibilità di aggiungere il cognome dell’adottante al proprio;
- deve essere mantenuto, istruito ed educato dall’adottante, ai sensi dell’articolo 147 del Codice civile;
- diviene erede dell’adottante, mentre l’adottante non acquista diritti sulla successione del figlio adottivo;
- acquisisce anche il diritto agli alimenti;
- non acquisisce la parentela di secondo grado del secondo genitore.
L’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 ha stabilito che il minore potrà essere adottato da persone singole o da coppie di fatto non solo nei casi in cui il minore si trovi in una condizione di abbandono, ma qualora esista già un legame affettivo con l’adottante e l’adozione possa contribuire a tutelare gli interessi del minore.
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