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Adozione e rapporti con la famiglia di origine

Come funziona la normativa sulle adozioni in merito al legame con la famiglia di origine del minore e valutazioni su cosa potrebbe essere migliorato e cambiato.

adozione famiglia biologica

Con sentenza del 5.1.2023 n. 230, la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di adozione e affidamento dei minori (legge n. 184 del 1983) in relazione alla Carta Costituzionale, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

La suddetta normativa in tema di adozioni stabilisce all’articolo 27 che con l’adozione legittimante del minore, derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, cessano definitivamente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, estesa ai parenti entro il quarto grado.

Detta norma, pertanto, prevede un meccanismo automatico e non contempla una valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non recidere detti rapporti.

La Corte di legittimità si è interrogata sulla tenuta costituzionale di detta disciplina in un contesto sociale profondamente mutato, quale quello attuale, dove la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essendo frequentemente necessaria, non sempre è criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed effettiva alle situazioni dolorose generate da forme di violenza familiare ed assistita.

Adozione e legame con i genitori biologici

La Corte ha osservato che il legame con i genitori biologici non dovrebbe andare reciso laddove le indagini tecniche, le relazioni dei servizi territoriali ed il convincimento del giudice convergano in tal senso.

Ha rilevato, infatti, la Corte che in tali ipotesi non dovrebbe dichiararsi automaticamente l’adottabilità del minore, ma dovrebbe essere piuttosto vagliata la possibilità di un regime di affidamento o di un modello adottivo “mite”.

Per vero le fattispecie esaminate in sede giudiziaria hanno riguardato situazioni in cui vi era un forte o continuativo legame del minore con uno o entrambi i genitori biologici e la presenza di figure parentali che avevano rapporti significativi con il minore, nonostante rilevanti carenze in campo educativo e di assistenza.

Lo specifico caso scrutinato nella suddetta sentenza dalla Corte di legittimità risulta emblematico al riguardo e si iscrive nel catalogo delle esperienze più traumatiche che un minore possa vivere: la perdita immediata ed improvvisa del rapporto con entrambi i genitori dovuta ad una vicenda tragica ed inemendabile.

adozione rapporto famiglia originaria

In questa o in altre situazioni analoghe, in cui la relazione con i genitori non abbia margini di recuperabilità e non vi siano figure effettivamente sostitutive nell’ambito dei parenti, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità potrebbe risultare inevitabile.

Ciò tuttavia non dovrebbe escludere che possa essere lasciata al Giudice minorile la possibilità di indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all’interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizi.

L’attuale disciplina esclude invece questa possibilità e consegna esclusivamente alla norma la valutazione in modo predeterminato ed astratto di tutte le variabili che compongono il preminente interesse del minore.

Considerazioni sul legame con la famiglia biologica in caso di adozione

I rilievi della Suprema Corte mi sembrano del tutto condivisibili anzitutto perché tale sistema non appare coerente con l’articolo 2 della Carta Costituzionale, dato che non consente di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali, ove ritenute produttive di benefici all’esito di rigoroso accertamento giudiziale, che possano contribuire alla costruzione dell’identità ed allo sviluppo equilibrato della personalità del minore che abbia subito deprivazioni affettive di particolare gravità ed impatto traumatico.

È inoltre ravvisabile un contrasto con l’articolo 3 della Costituzione poiché tale impianto normativo determina una ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva per i quali non è normativamente prevista la recisione dei legami con i nuclei familiari di origine pur essendo i diritti del minore nella famiglia adottiva sostanzialmente equiparati a quelli previsti nel modello dell’azione legittimante.

adozione rapporto famiglia adottiva

Vi è poi una evidente distonia con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che include nell’ambito del diritto alla vita familiare il diritto del minore a non vedere recisi i legami con il nucleo familiare di origine quando ciò sia coerente con il perseguimento del suo preminente interesse (caso Zhou contro Italia; caso Omorefe contro Spagna; caso Pedersen ed altri contro Norvegia; caso Strand Lobben contro Norvegia). La CEDU prevede, inoltre, il diritto del minore alla vita privata ove la provenienza geopolitica del contesto familiare originario costituisca un profilo non cancellabile della identità personale del minore stesso.

La suddetta norma appare in conflitto anche con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 21.11.1989 laddove sancisce la necessità di valutare il preminente interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano e che impone di valutare nella selezione dei modelli di sostituzione o di sostegno alla genitorialità biologica, la continuità educativa e la considerazione per l’origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Una modifica della normativa in tema di adozione secondo i rilievi della Suprema Corte risulterebbe auspicabile in quanto consentirebbe di adeguarla all’attuale contesto sociale, e di consentire la recisione dei legami con i nuclei familiari originari solo nei casi di extrema ratio e di assenza di qualsivoglia alternativa percorribile, senza alcun automatismo.

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Iacopo Squillante
Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista e patrocinante avanti le Giurisdizioni Superiori. Custode Giudiziario e professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Roma.
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