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Affidamento condiviso figli: cosa prevede l’affido congiunto

Tutte le novità legislative sull'affidamento condiviso: significato, mantenimento dei figli, esempio calendario turni.

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Redazione deQuo
01 Luglio 2022
affidamento condiviso

L’affidamento condiviso è l’istituto attraverso il quale viene attribuita una gestione paritaria dei figli ai genitori in seguito a una separazione, che scatta nel momento in cui in due coniugi non vivono più sotto lo stesso tetto.

In questo modo entrambi i genitori potranno continuare a esercitare la responsabilità genitoriale e occuparsi della cura e dell’educazione dei propri figli, affinché le decisioni riguardanti la scuola, la salute e il futuro dei figli siano prese di comune accordo.

Nelle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno anche prendere decisioni separate, ma nel caso in cui non riuscissero a raggiungere un punto d’incontro in merito alle questioni più rilevanti, dovranno allora rivolgersi a un giudice.

Affidamento condiviso dei figli

Prima del 2006 era in vigore la differenza fra affido congiunto e alternato:

  • l’affido congiunto non prevedeva una gestione paritetica dei figli in seguito alla separazione: in genere era infatti previsto l’affidamento alla madre e il diritto da parte del padre di frequentare i figli per periodi limitati. Si trattava della forma di affidamento più diffusa;
  • l’affido alternato consisteva nell’affidamento dei figli minori in modo alternato a ciascun genitore: durante le rispettive permanenze, il padre o la madre prendeva decisioni in autonomia e indipendenti dal parere dell’altro. L’affido alternato rappresentava un’eccezione.
significato affidamento condiviso

Questo sistema di tipo binario è stato abbattuto dalla legge n. 54 del 2006 che ha portato all’introduzione della distinzione fra affidamento condiviso e affidamento esclusivo. La riforma si lega al principio della bigenitorialità e il suo obiettivo principale è stato quello di garantire ai figli una crescita armonica e un rapporto con entrambi i genitori anche in seguito a una separazione o a un divorzio.

La legge del 2006 ha ribaltato lo schema in vigore in precedenza: l’affidamento congiunto è divenuto così la regola, mentre quello esclusivo l’eccezione. Nell’articolo 337-ter si legge infatti che il giudice deve valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, in modo che possano “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.

Qual è la differenza fra affido congiunto e affido condiviso

Sebbene l’affido condiviso sia in un certo senso l’evoluzione dell’affido congiunto, esistono delle differenze molto importanti. Nell’affido congiunto, infatti, i genitori:

  1. non trascorrevano esattamente lo stesso tempo con i propri figli;
  2. non esisteva l’ipotesi della doppia residenza per il minore;
  3. anche l’onere per il mantenimento non era ripartito in modo equo.

L’affidamento condiviso attribuisce invece a entrambi i genitori gli stessi diritti e gli stessi obblighi, che hanno validità sia per le questioni di ogni giorno, sia per quelle a carattere straordinario, sia per il mantenimento.

Le eccezioni sono rappresentate:

  • dal caso in cui uno dei due genitori venga considerato non idoneo per l’affidamento della prole: sarà quello in cui il giudice attribuirà l’affidamento esclusivo soltanto a uno dei due genitori;
  • dal caso in cui entrambi i genitori non siano considerati idonei per la crescita dei figli: sarà quello in cui si potrà ipotizzare l’affidamento a terzi.

Esempio calendario affidamento condiviso turni

L’affidamento condiviso sancisce il principio per il quale la responsabilità genitoriale deve essere comune. Sarà il giudice a stabilire i tempi e i modi di permanenza dei figli con i genitori, che dovrà essere al 50%.

Un esempio di calendario turni potrebbe essere quello in cui i figli trascorrano metà settimana con un genitore e l’altra metà con un altro, oppure la mattina con un genitore e il pomeriggio con un altro, a settimane alterne, e così via.

A prescindere dal fatto che i figli passeranno esattamente lo stesso quantitativo di tempo sia con il padre sia con la madre, è possibile:

  • che il collocamento del minore possa essere presso l’abitazione di uno dei genitori;
  • che soltanto uno dei genitori debba corrispondere un assegno periodo per il mantenimento dei figli.

Cosa vuole dire genitore collocatario?

Un tema molto interessante a proposito dell’affidamento condiviso riguarda quella che sarà la residenza del minore. Sebbene il collocamento presso la madre continui essere quello che nella pratica si realizza il più delle volte, anche perché spesso è alla madre che viene assegnata la casa familiare, ciò non esclude che i figli possano anche essere collocati presso la casa del padre.

Considerato il fatto che alla base dell’affidamento condiviso c’è la regola per la quale i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori:

  • il giudice determinerà tempi e modalità per garantire equa presenza al genitore non collocatario;
  • potrebbe essere stabilito per il minore un doppio domicilio presso le rispettive abitazioni dei genitori, in modo tale che si abbia la possibilità di frequentarli entrambi senza dover sottostare al rispetto di rigidi schemi prefissati.
bigenitorialità

Nel tempo la giurisprudenza sta cercando di allontanarsi sempre più dalla prassi del collocamento prevalente del figlio, al quale viene attribuito un ruolo determinante nel senso che le sue opinioni in merito vengono prese in considerazione dal Giudice.

In questo senso, si sta diffondendo anche la casistica nella quale la casa familiare non viene assegnata quasi in automatico alla madre, ma resta a colui che ne è già il proprietario.

In generale, in luogo del criterio classico della “maternal preference”, considerata la figura di riferimento per i figli, sta prendendo piede il principio della “neutralità del genitori affidatario: sia il padre sia la madre potranno essere i collocatari e la scelta sarà presa esclusivamente nell’interesse dei figli.

Affido congiunto: chi paga l’IMU della casa familiare?

In base a quanto detto finora, i figli vengono affidati al genitore presso il quale il minore ha la residenza più stabile, al quale viene anche assegnata la casa familiare.

Il coniuge al quale vengono affidati i figli non corrisponde necessariamente al proprietario della casa familiare, ma potrebbe aver ricevuto l’assegnazione da parte del giudice. Chi dovrà pagare l’IMU in questo caso? Il coniuge proprietario dell’immobile o quello al quale è stato assegnato e che vi abita con i figli?

La giurisprudenza afferma che l’IMU dovrà essere pagato dal coniuge proprietario dell’immobile, anche se non affidatario dei figli.

Affido condivido e ascolto dei minori

Il Codice Civile stabilisce che i figli debbano essere ascoltati in merito alle questioni che li riguardano, in particolare su quella relativa all’affidamento. La centralità del ruolo dei minori nei processi è stata ribadita anche dall’articolo 351-bis della legge n. 219 del 2012.

Il diritto all’ascolto del minore è stato inoltre confermato dall’articolo 366-bis del decreto legislativo n. 54 del 2013, nel quale si legge che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato“.

Affidamento e mantenimento dei figli: assegni familiari

L’affidamento condiviso prevede per entrambi i coniugi la possibilità di richiedere gli assegni familiari, per i quali è necessario un accordo fra i due. In assenza di accordo, in genere prevale il diritto del genitore collocatario, al quale spetterà anche nel caso in cui non sia titolare del diritto di accedere a tale prestazione.

I due coniugi godono inoltre del diritto di potersi opporre all’affidamento condiviso e di richiedere l’affidamento esclusivo. Nel caso in cui tale richiesta fosse priva di fondamento da parte di uno dei genitori, il giudice potrà valutare negativamente il suo comportamento e prendere eventuali provvedimenti nell’interesse dei figli.

Resta il fatto che anche in una condizione di affidamento esclusivo, le decisioni più importanti relative alla vita del figlio dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori, come per esempio quelle che riguardano l’istruzione o l’educazione.

Affido condiviso in sintesi

Riepilogando quanto detto in relazione all’affidamento condiviso, è possibile affermare che:

  • l’affidamento condiviso dei figli minori rappresenti la regola in vigore nel caso di separazione e divorzi con figli a carico;
  • si tratti di un istituto basato sull’applicazione del principio di bigenitorialità e dell’acordo tra i coniugi nelle gestione dei figli;
  • il minore possa comunque essere prevalentemente collocato presso uno dei due genitori, al quale viene assegnata la casa familiare, anche se la giurisprudenza si sta sempre più allontanamento da questa formula;
  • il genitore assegnatario della casa di proprietà dell’altro coniuge non dovrà pagare l’IMU;
  • non è esclusa la corresponsione di un assegno familiare periodico da parte di uno dei genitori ai figli minori, sulla base di quanto stabilito dal giudice.
Cosa prevede l’affido condiviso?

In caso di separazione i genitori continuano a occuparsi entrambi dei figli sia dal punto di vista economico, sia in merito alla loro educazione.

Come si stabilisce il genitore collocatario?

Il giudice si occupa di stabilire quale sia il genitore collocatario in caso di affidamento condiviso tendendo conto in primis del suo bene e dei suoi interessi.

Quando i figli sono affidati al padre?

I figli vengono affidati al padre nei casi in cui viene dimostrato che i comportamenti della madre potrebbero nuocere il loro benessere psicofisico.

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