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Assicurazione INAIL obbligatoria per i riders: cosa cambia nel 2020

Le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali diventano obbligatorie per tutti i lavoratori che consegnano a domicilio.

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Paolo Cernigliaro
03 Marzo 2020
assicurazione inail riders

Il termine riders è utilizzato per indicare i fattorini che consegnano prodotti a domicilio, dal cibo alla spesa, fino a beni di qualsiasi tipologia: l’importante è che siano trasportabili in bici, in moto o a piedi.

L’inquadramento lavorativo del riders ha fatto parecchio discutere nell’ultimo periodo, contribuendo alla necessità di dare maggiori tutele a questa figura professionale che, proprio in relazione alla modalità in cui si svolge la sua attività lavorativa, va spesso incontro a incidenti stradali.

Il decreto Crisi ha così introdotto alcune novità a sostegno dei riders, tra le quali è presente anche l’assicurazione INAIL obbligatoria per chi consegna beni a domicilio, attraverso l’utilizzo di piattaforme che servono a organizzare le consegne.

Ecco quali sono i cambiamenti previsti a partire dal 1° febbraio 2020: le tutele non valgono soltanto per le collaborazioni che rientrano nella tipologia di lavoro dipendente, ma anche per i riders che svolgono lavoro autonomo occasionale.

Assicurazione INAIL riders 2020: istruzioni

Le istruzioni sulle quali si basa l’estensione dell’assicurazione INAIL per i riders a partire dal 1° febbraio 2020 sono state pubblicate in una nota dalla stessa INAIL. I destinatari saranno le imprese di delivery, ovvero quelle che si occupano di consegna, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali e che si servono dell’operato di ciclofattorini.

Questi ultimi, i riders, sono stati definiti dal decreto legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, come “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.

La nota INAIL suggerisce anche cosa bisogna fare per mettersi in regola e non rischiare di evadere il nuovo obbligo assicurativo. Il soggetto che è tenuto agli adempimenti INAIL è l’impresa di consegna che utilizza la piattaforma di delivery.

Assicurazione INAIL riders 2020: gli adempimenti del datore di lavoro

Per mettersi in regola, il datore di lavoro deve:

  • trasmettere all’INAIL entro il 1° febbraio la denuncia d’iscrizione e le informazioni necessarie alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, relative a tutte le attività di consegna svolte per conto di altri;
  • la trasmissione servirà a far ottenere l’impresa il codice ditta e una posizione assicurativa territoriale INAIL (Pat);

Per quanto riguarda le aziende già registrate, invece, entro 30 giorni dalla decorrenza del nuovo regime assicurativo, dovrà essere presentata la denuncia di variazione delle attività, facendo riferimento alla nuova estensione della copertura assicurativa ai lavoratori autonomi che si occupano delle consegne e che non erano stati denunciati in precedenza. Nel caso in cui il committente comunichi la variazione dopo il termine di 30 giorni, sarà tenuto a pagare delle sanzioni amministrative.

assicurazione inail obbligatoria

Assicurazione INAIL riders 2020: cosa deve essere dichiarato

Oltre all’attività svolta dal riders, che prende il nome di lavorazione, il datore di lavoro deve indicare qual è il mezzo utilizzato per lo svolgimento delle consegne, quindi se si tratti di una bici o di uno scooter, oppure se il fattorino si muove a piedi.

Questa indicazione risulta di fondamentale importanza, in quanto serve a calcolare il rischio relativo all’attività svolta dal rider. Nel caso in cui fossero utilizzati diversi mezzi, sarà necessario indicarli tutti, nelle loro percentuale di utilizzo.

In base a quanto contenuto nel Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni professionali, infatti:

  • il premio assicurativo INAIL viene calcolato sulla base del tasso di rischio della propria attività professionale;
  • il premio, che è a carico dell’impresa, deve essere versato in anticipo. Sarà l’INAIL a indicare la cifra esatta che dovrà essere pagata in via anticipatoria.

La voce di rischio che dovrà essere applicata al rider che svolge attività di consegna per conto altrui in ambito urbano, tramite l’utilizzo di velocipedi o di veicoli a motore, è la 0721, che vale anche per eventuali consegne effettuate a piedi. La voce corrisponde alla seguente descrizione “Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili”.

In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, ovvero dall’impresa di delivery, l’INAIL dovrebbe procedere poi con l’invio, tramite PEC:

  1. del certificato di assicurazione e del conteggio del premio, se l’azienda ha richiesto per la prima volta una posizione assicurativa territoriale;
  2. oppure, nel caso di azienda già registrata, del certificato di variazione e del conteggio del premio contenente l’importo che dovrà essere versato tramite F24, come anticipo per il 2020.

Come si calcola il premio INAIL

Le retribuzioni imponibili si calcolano partendo dalla retribuzione convenzionale giornaliera, che corrisponde a 48,74 euro per il 2019.

Per ottenere l’ammontare delle retribuzioni presunte, sarà necessario moltiplicare il numero di giornate che dovrebbero essere lavorate dal rider, ovvero quelle nelle quali viene effettuata almeno una consegna in 24 ore, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale.

Le retribuzioni presunte che sono state stimate devono anche essere suddivise in percentuale nel caso in cui le consegne siano state effettuate con mezzi di trasporto differenti. Il premio non può essere diviso in base al numero di ore lavorate al giorno dal lavoratore assicurato.

Quali riders ne hanno diritto

Le prestazioni che spettano ai lavoratori dipendenti in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale saranno applicate anche ai riders che hanno sottoscritto un contratto di lavoro autonomo occasionale: si tratta di una novità che permette di tutelare le varie tipologie di lavoratori che svolgono questo mestiere.

L’assicurazione INAIL copre i riders per qualsiasi tipologia di infortunio, anche il cosiddetto infortunio in itinere, ovvero quello che non si verifica nel momento in cui si sta effettuando una consegna, ma nel tragitto tra la casa del rider e il luogo dal quale inizia il suo normale giro di consegne a domicilio.

chi sono i riders

Assicurazione INAIL 2020: come effettuare la denuncia

Il rider deve comunicare immediatamente al datore di lavoro un eventuale infortunio, anche quelli meno gravi, e denunciare la malattia professionale. In questi casi, dovrà essere in grado di fornire all’impresa per la quale lavora un certificato medico di infortunio, contenente:

  • un numero identificato;
  • la data di rilascio;
  • i giorni di prognosi.

L’obbligo di denunciare l’infortunio o la malattia professionale non ricade unicamente sul rider, ma anche sul datore di lavoro, a partire dalla data nella quale riceve il numero identificativo del certificato medico.

Assicurazione INAIL obbligatoria per i riders: i termini da rispettare

Nel momento in cui un riders è coinvolto in un incidente che provochi un infortunio oppure ha una malattia di tipo professionale, il datore di lavoro è tenuto a rispettare dei termini, che sono gli stessi che valgono per i lavoratori dipendenti.

Nello specifico il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL:

  • un infortunio mortale, o per il quale si ipotizza la morte, entro 24 ore;
  • un infortunio con prognosi di almeno un giorno, escluso quello in cui si è verificato l’incidente, entro 48 ore di tempo;
  • come regola generale, il datore di lavoro ha a sua disposizione 2 giorni di tempo per denunciare l’infortunio del rider all’INAIL, nel caso di prognosi della durata superiore ai tre giorni lavorativi.

Assicurazione INAIL per i riders – Domande frequenti

Chi sono i riders che hanno diritto all’assicurazione INAIL?

A partire dal 1° febbraio 2020, l’assicurazione INAIL, ovvero l’assicurazione prevista in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non coprirà più soltanto i riders che hanno un contratto di lavoro dipendente, ma anche coloro i quali hanno sottoscritto un contratto autonomo di tipo occasionale. Si tratta di una grande novità che tutela per la prima volta una fascia di lavoratori spesso soggetta a numerosi incidenti durante lo svolgimento delle attività lavorative quotidiane.

Cosa spetta ai riders in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale?

Il rider che ha subito un infortunio sul lavoro oppure ha una malattia professionale è soggetto alle stesse generalità di un lavoratore dipendente, quindi ha diritto all’indennità temporanea assoluta, alla rendita o alle prestazioni in capitale nel caso di danno permanente, oppure a ricevere le prime cure e tutte le prestazioni di tipo sanitario relative alla lesione subita.

Cosa deve fare un rider in caso di infortunio sul lavoro?

Il rider deve denunciare immediatamente al suo datore di lavoro qualsiasi tipologia di infortunio, anche quelle meno gravi ed eventuali incidenti avuti in itinere, che sono comunque coperti dall’assicurazione, presentando un certificato medico. L’obbligo di denuncia dall’infortunio da parte del datore di lavoro all’INAIL scatta dal momento in cui riceve comunicazione degli estremi del certificato medico.

Quali sono gli adempimenti INAIL obbligatori?

Il datore di lavoro che non ha un codice ditta e una posizione assicurativa territoriale INAIL, la cosiddetta PAT, deve fare denuncia d’iscrizione all’INAIL, inviando le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e per il calcolo dei premi assicurativi previsti per il rider. Le aziende che hanno già una PAT e un codice ditta hanno 30 giorni di tempo, dal 1° febbraio 2020, per presentare la denuncia di variazione all’INAIL, pena il pagamento di alcune sanzioni di tipo civile.

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Paolo Cernigliaro
Specializzato in ambito di diritto internazionale, si occupa prevalentemente di questioni societarie, passaggio generazionale delle imprese nonché controversie in materia di diritto tributario, ereditario ed amministrativo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
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