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Amministratore di sostegno: cosa fa, poteri e doveri, rischi

Chi è l'amministratore di sostegno, quando fare ricorso a tale figura, quali sono i suoi compiti, i poteri che dispone, i doveri e il compenso richiesto.

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Redazione deQuo
19 Settembre 2022
amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una persona che viene nominata dal Giudice Tutelare con il compito di assistere e rappresentare un individuo che non può provvedere in autonomia ai propri interessi, a causa di una menomazione fisica o psichica, che può essere anche temporanea o parziale, e che si ritrovi a dover compiere atti giuridici rilevanti.

L’istituto dell’amministratore di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e a seguire del Codice Civile, nei quali vengono individuati i presupposti affinché possa essere richiesta l’assistenza di tale figura. Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno? Quali i costi e il compenso previsto per la sua assistenza?

Quali sono, poi, i criteri alla base dell’assegnazione da parte del Giudice Tutelare? Chi può fare ricorso alla nomina di amministratore di sostegno? In questa guida troverai tutti i dettagli relativi all’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno.

Amministratore di sostegno: poteri

Il Giudice concede all’amministratore ampia discrezionalità nell’esercizio delle sue funzioni. Il beneficiario può infatti compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Tuttavia, gli atti previsti nel decreto di nomina devono invece essere compiuti dal beneficiario con l’autorizzazione del Giudice tutelare e l’assistenza (o la rappresentanza) dell’amministratore di sostegno, altrimenti potranno essere annullati.

Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno? I poteri sono, per l’appunto, variabili in considerazione all’ampia discrezionalità che viene concessa dal giudice. In base a quanto previsto dall’articolo 410 del Codice Civile, tra i doveri dell’amministratore di sostegno ci sono:

  • avere cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • provvedere a informare il beneficiario sugli atti da compiere;
  • informare il Giudice tutelare nel caso in cui il beneficiario non fosse d’accordo sugli atti da compiere;
  • svolgere il proprio incarico per un periodo di 10 anni, tranne nei casi in cui l’amministratore di sostegno sia un coniuge, un convivente, un figlio o un genitore. In quel caso, la nomina può essere indeterminata.
amministratore di sostegno vantaggi

Amministratore di sostegno: costi e compenso

Quali sono, invece i costi previsti per l’amministratore di sostegno? Gli articoli 424 e 379 del Codice Civile riportano che l’istituto dell’amministratore di sostegno è gratuito.

Per legge, dunque:

  1. l’amministratore di sostegno non avrebbe diritto a essere pagato e non dovrebbe ricevere alcun compenso;
  2. il Giudice può decidere di assegnare al tutore un’equa indennità in considerazione del patrimonio e di eventuali difficoltà da parte dall’amministratore.

Amministratore di sostegno e Codice civile

Quali sono i requisiti in base ai quali il Giudice di tutela sceglie un amministratore di sostegno? In base all’articolo 408 del Codice Civile, la scelta deve essere compiuta al fine di soddisfare gli interessi esclusivi del beneficiario.

Per questo motivo viene in genere scelto:

  • il coniuge o la persona con la quale il beneficiario convive;
  • i parenti più stretti, ovvero i prossimi congiunti e i parenti entro il quarto grado;
  • il soggetto che viene indicato dal genitore con un testamento, un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell’articolo 413 del Codice Civile, l’amministratore di sostegno può anche essere revocato. In questo caso:

  1. il beneficiario e l’amministratore di sostegno devono presentare al Giudice un’istanza motivata di cessazione dell’amministrazione;
  2. il Giudice dovrà procedere con la valutazione delle circostanze e intervenire con decreto motivato;
  3. il Giudice stesso può agire senza l’intervento delle parti e provvedere a far cessare l’amministrazione di sostegno qualora Si rendesse conto che la figura designata non è in grado di assolvere alle proprie funzioni.

Il Giudice Tutelare ha infatti il compito di controllare il corretto svolgimento dell’incarico assegnato all’amministratore di sostegno:

  • la sua autorizzazione è necessaria nel caso di atti di straordinaria amministrazione;
  • per tutta la durata dell’incarico, tra il Giudice e l’amministratore di sostegno ci sarà un rapporto di tipo interlocutorio.
nomina amministratore di sostegno

Nomina amministratore di sostegno

Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno? Ai sensi dell’articolo 406 del Codice Civile, può farlo:

  • il beneficiario stesso;
  • il coniuge;
  • il convivente;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore del soggetto beneficiario;
  • il Pubblico Ministero.

La nomina dell’amministratore di sostegno prevede che il beneficiario debba essere sostenuto o rappresentato per gli atti che sono contenuti nel decreto di nomina: per questi ultimi non avrà capacità di agire se non sotto la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore designato.

Come si fa a diventare amministratore di sostegno

Sono tre le tipologie di atti che vengono individuate con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno:

  1. quelli che il beneficiario potrà compiere in autonomia, e che non saranno inseriti all’interno del decreto di nomina;
  2. gli atti per i quali è richiesta la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno;
  3. atti che richiederanno, invece, l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Gli atti, e di conseguenza i poteri dell’amministratore di sostegno, vanno poi divisi in atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Ecco cosa cambia nello specifico a seconda della tipologia di atto da compiere:

Atto di ordinaria amministrazione: si tratta di atti meno rilevanti dal punto di vista patrimoniale L’amministratore di sostegno può agire per conto e in nome del beneficiario.
Esempi di atti di ordinaria amministrazione sono l’acquisto di un immobile di basso valore economico, la firma di un contratto di locazione di breve durata
Atto di straordinaria amministrazione: si tratta degli atti più significativi, che possono avere un forte impatto sul patrimonio del beneficiario In questo caso è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, che avrà il diritto di autorizzare l’amministratore di sostegno a porre in essere l’atto per conto del beneficiario, o ad autorizzare il beneficiario ad agire con la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno.
Un esempio di atto di straordinaria amministrazione è l’acquisto o la vendita di una casa

Revoca amministratore di sostegno

Ci sono casi nei quali gli atti posti in essere dall’amministratore o dal beneficiario possono essere annullati: si tratta di quelli nei quali era prevista l’autorizzazione del giudice, ma si è scelto di agire senza riceverla, oppure quelli nei quali sono stati superati i poteri conferiti dal giudice all’amministratore di sostegno nello svolgimento del proprio incarico.

In questo caso si verifica l’annullamento dell’atto, che è disciplinato dall’articolo 412 del Codice Civile nel quale si legge che: “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”.

L’azione di annullamento prevede una prescrizione di 5 anni, che decorrono dal momento in cui ha inizio la cessazione dell’ufficio.

amministratore di sostegno revoca

Come evitare l’amministratore di sostegno

Cosa fare se il beneficiario non vuole l’amministratore di sostegno? Per poter fare ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno stabilita dal Giudice Tutelare, il beneficiario non dovrà essere incapace, ma dovrà sussistere la necessità di compiere degli atti che non sarebbe in grado di concludere da solo e per i quali è necessaria la presenza dell’amministratore di sostegno.

In questo caso, l’intervento di un avvocato non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato “laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contradditorio” (si tratta di quanto stabilito dalla sentenza n. 25366/2066 della Corte di Cassazione).

In base agli articoli 406 e 407 del Codice Civile e agli articoli 712 e 713 del Codice di procedura civile il ricorso deve essere notificato:

  • al beneficiario, che è la parte realmente necessaria durante la procedura di ricorso;
  • ai parenti entro il quarto grado, quindi fino ai cugini, figli dei fratelli dei genitori;
  • agli affini entro il secondo grado, quindi fratelli, ascendenti e discendenti del coniuge;
  • al coniuge o al convivente del beneficiario.

Ricorso contro la nomina dell’amministratore di sostegno

Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno va presentato al Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario risiede. Il Giudice avrà a sua disposizione 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso per nominare con decreto motivato immediatamente esecutivo l’amministratore di sostegno.

Nella nomina dovranno essere indicati i seguenti elementi:

  1. le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
  2. la durata dell’incarico, che può anche essere indeterminato;
  3. l’oggetto dell’incarico e degli atti previsti nella nomina;
  4. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  5. i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere a nome del beneficiario;
  6. la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al giudice in merito all’attività svolta e alle condizioni del beneficiario.

Nel caso in cui ci si servisse di un avvocato per la redazione e il deposito del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, è previsto il pagamento di un importo variabile tra i 1.200 e i 2.500. La parcella dell’avvocato cambia in relazione:

  • alla complessità della procedura;
  • alla sua durata;
  • al patrimonio dell’amministrato.

Amministratore di sostegno – Domande frequenti

Che cosa fa l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno ha il compito di provvedere agli interessi giuridici di quelle persone che si trovano nell’impossibilità di farlo, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.

Chi può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno può essere richiesto dal beneficiario, dal suo coniuge o dal convivente, dai parenti fino al quarto grado, dagli affini fino al secondo grado, dal tutore del beneficiario, dal Pubblico Ministero.

Che differenza fra tutore e amministratore di sostegno?

Il tutore ha il compito di proteggere i soggetti che non possono difendere in autonomia i propri interessi, come i minori o gli interdetti. L’amministratore di sostegno si occupa di provvedere agli interessi di una persona che si trova nella condizione temporanea di non poterlo fare da solo.

L’amministratore di sostegno può ereditare?

No, la legge prevede che l’amministratore di sostegno non possa essere nominato erede del beneficiario (articolo 596, Codice civile). Può, in compenso, prelevare dal conto corrente per conto del beneficiario.

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