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Violenza sessuale di gruppo: prescrizione e procedibilità

Quali sono le pene previste dal Codice penale nel caso di violenza sessuale di gruppo? Come viene punito il concorso di persone nel reato? Vediamo cosa prevede la legge, analizzando anche una recente sentenza della Corte di Cassazione.

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Redazione deQuo
25 Agosto 2021
violenza sessuale di gruppo

Il delitto di violenza sessuale di gruppo viene disciplinato dell’articolo 609 octies del Codice penale

Come avviene? Qual è la sua procedibilità? Come viene punito dato che rientra tra le circostanze aggravanti?

In questa guida analizzeremo il contenuto del Codice penale, mettendo in evidenza anche le conseguenze per chi concorre nel reato semplicemente guardando o filmando la violenza. 

Articolo 609 octies

La violenza sessuale di gruppo è un reato disciplinato dall’articolo 609 octies del Codice penale. 

Tale articolo stabilisce: 

“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo”. 

violenza sessuale di gruppo

Circostanze aggravanti

Nel momento in cui si verifica una violenza sessuale di gruppo, vengono applicate in automatico le circostanze aggravanti che sono prevista dall’articolo 609 ter

Viene considerata una circostanza aggravante una violenza sessuale perpetrata:

  1. “nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
  2. con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
    5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
    5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
    5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
    5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
    5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave”.

In aggiunta, la pena viene aumentata della metà quando viene commessa nei confronti di un soggetto che non ha ancora compiuto 14 anni e raddoppiata quando commessa nei confronti di un minore che non abbia ancora 10 anni

Leggi anche: “Violenza sessuale su un minore“.

Procedibilità e prescrizione

La violenza sessuale (articoli 609 bis e ter) è punibile a querela della persona offesa, che dovrà essere presentata entro 12 mesi di tempo

La violenza sessuale di gruppo, invece, rientrando tra le circostanze aggravanti che caratterizzano questa tipologia di reato è procedibile d’ufficio: questo significa che il delitto potrà essere denunciato da chiunque ne sia venuto a conoscenza. 

violenza sessuale di gruppo

Concorso di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo

Cosa succede alle persone che non commettono la violenza fisicamente, ma partecipino comunque al reato osservandolo oppure filmandolo con un cellulare? A intervenire sulla questione è stata la sentenza n. 29096 del 21 ottobre 2020 della Corte di Cassazione

Può essere punito ai sensi dell’articolo 609 octies c.p. chiunque partecipi al compimento di un atto di violenza sessuale, anche con un comportamento inerte, purché sia partecipativo o contribuisca:

  • a intimidire maggiormente la vittima;
  • a rafforzare il comportamento criminoso di chi sta eseguendo materialmente la violenza. 

La Corte di Cassazione ha ribadito che il delitto di violenza sessuale di gruppo sia integrato dalla “partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis”. 

Trattandosi di un reato plurisoggettivo proprio, la punibilità prevista per la violenza sessuale di gruppo viene estesa a chiunque concorra nel reato, anche se non l’ha commesso materialmente. 

L’orientamento dei giudici di legittimità

Lo stesso concetto è stato anche confermato dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che “non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo”.

Chi concorre al reato di violenza sessuale potrebbe inoltre essere accusato anche di comportamento omissivo nei confronti della vittima (in riferimento all’art. 40 c.p.), oltre che di concorso effettivo nel reato (art. 110 c.p.). 

In presenza di eventuali attenuanti, al compartecipe potrebbe eventualmente essere applicata la riduzione delle pena fino a un terzo, come indicato nell’articolo 609 bis c.p. 

Leggi anche: Violenza di genere: cos’è il catcalling

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