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Violenza sessuale contro i minorenni

Quali sono le pene previste dal Codice penale nel caso di violenza sessuale contro un minore, qual è la prescrizione e la procedibilità del reato e quali sono le circostanze aggravanti.

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Redazione deQuo
21 Luglio 2021
violenza sessuale contro i minorenni
  • L’articolo 609 del codice penale disciplina il reato di violenza sessuale
  • Gli atti sessuali con minorenni vengono puniti dall’articolo 609 quater c.p., con la stessa pena prevista dall’articolo 609-bis. 
  • Vediamo di seguito qual è la pena che viene applicata nel caso di violenza sessuale sui minorenni, la procedibilità e gli elementi costitutivi del reato. 

Violenza sessuale e articolo 609-bis c.p.

L’articolo 609 del codice penale prevede che 

“1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. 

Tale pena viene applicata, come anticipato nelle righe iniziali, anche per la violenza sessuale commessa su un soggetto minorenne. 

violenza sessuale contro i minorenni

Atti sessuale con minorenne: chi viene punito

L’articolo 609-quater prevede che sia punito chiunque commetta atti sessuali ai danni di:

  • chi non ha ancora compiuto 14 anni;
  • chi non ha ancora compiuto 16 anni nei casi in cui il colpevole sia un genitore, tutore, convivente, o una persona legata al minore per motivi di cura, vigilanza, custodia, istruzione;
  • i soggetti appena indicati vengono puniti con la reclusione da 3 a 6 anni nel caso in cui il minore abbia compiuto 16 anni ma non abbia compiuto i 18 anni

La pena è aumentata qualora la violenza avvenga su un minore che non abbia compiuto gli anni quattordici in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessa. Non può invece essere punito il minorenne che compie atti sessuali con un altro minorenne che abbia almeno 13 anni, se la loro differenza di età non è superiore a 4 anni

Riduzione o aumento della pena 

La pena viene diminuita in misura non eccedenti i due terzi nei casi di minore gravità, mentre nel caso in cui il minore abbia meno di 10 anni vengono applicate le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter c.p

In particolare, in tale articolo si legge che:

“1. La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

2. La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”. 

violenza sessuale contro i minorenni

Prescrizione e procedibilità

Il reati di violenza sessuale sono procedibili a querela della persona offesa, che dovrà essere presentata entro un anno dal momento in cui è stato commesso il delitto. 

Tuttavia, il reato è perseguibile d’ufficio:

  • se la vittima non ha compiuto gli anni 18
  • se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
  • se il reati è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
  •  se il fatto è correlato a un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio
  • se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10, nel caso di reato di atti sessuali con minorenne.

Corruzione di minore

Il reato di violenza sessuale su un minore tutela la sua integrità fisiopsichica in riferimento alla sfera sessuale, il cui sviluppo potrebbe essere turbato da un atto di violenza. 

L’articolo 609 quinquies c.p. stabilisce che:

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza”. 

Soggetto attivo

Il reato di violenza sessuale contro un minore può essere commesso da chiunque, a prescindere dal genere, l’orientamento sessuale o altre caratteristiche personali. 

In questo caso il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (art. 609 sexies c.p.). 

Pene accessorie

L’articolo 609 novies c.p. prevede che per il reato di violenza sessuale contro un minorenne potrebbe essere applicate le seguenti pene accessorie:

  1. la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
  2. l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
  3. la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
  4. l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, o l’interdizione perpetua;
  5. la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

In aggiunta, potrebbe essere applicate delle misure di sicurezza, quali:

  • l’imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
  • il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
  • l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
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