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Reato di violenza privata: significato, esempio, procedibilità e prescrizione

Cos'è il reato di violenza privata, come viene punito dalla legge e quali sono gli elementi costitutivi per i quali si configura.

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Redazione deQuo
09 Dicembre 2020
reato di violenza privata
  • Tra le varie forme di violenza che vengono punite dalla legge, troviamo anche la violenza privata, reato disciplinato dall’articolo 610 del Codice penale
  • In questa guida analizzeremo il significato di violenza privata, quando si configura il reato e quali sono gli elementi costitutivi, la procedibilità e i tempi di prescrizione

Il reato di violenza privata nel Codice Penale

Il reato di violenza privata trova disciplina giuridica nell’articolo 610 del Codice Penale, nel quale si legge che: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.

Le circostanze aggravanti elencate nell’articolo 339 c.p. sono le seguenti:

  • violenza o minaccia commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • utilizzo di armi;
  • reato commesso da persone travisate o da più persone riunite;
  • reato commesso con scritto anonimo o con forza intimidatrice. 

In questi casi la pena prevista è la preclusione da 3 a 15 anni

reato di violenza privata

Reato di violenza privata: esempio e prescrizione

Il bene giuridico tutelato è l’interesse dello Stato a garantire a ogni individuo la sua libertà morale, ovvero la facoltà di potersi autodeterminare senza condizionamenti esterni.

Viene quindi protetta la libertà psichica di qualsiasi individuo da comportamenti violenti o intimidatori che possano provocare una coartazione – diretta o indiretta – della sua libertà di volere o di agire

Il soggetto attivo di questa tipologia di reato può essere qualsiasi individuo: si tratta, infatti, di un reato comune che non richiede uno status particolare per poter essere commesso (può avvenire in qualsiasi momento, per esempio in condominio o nel parcheggio sotto casa). Il soggetto passivo, invece, può essere soltanto una persona fisica. 

La violenza privata può riguardare non soltanto una persona ben precisa, ma anche una pluralità di individui o addirittura delle persone sconosciute: ne è un esempio il lancio di sassi da un cavalcavia. 

Non è stata ancora definita la configurabilità del reato nei confronti di persone prive della capacità di intendere e di volere, quali soggetti ubriachi o con un’infermità mentale, i quali non sarebbero in grado di recepire la lesione subita alla loro libertà morale. 

Il reato di violenza privata si prescrizione in 4 anni dal momento in cui è stato commesso.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato di violenza privata

La violenza privata può essere considerata:

  1. un reato sussidiario, che si configura quando non è individuabile per un dato fatto una diversa qualificazione giuridica;
  2. un reato complesso, il cui elemento costitutivo è “una condotta che isolatamente considerata costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato”.

Si tratta di un delitto istantaneo nel quale il soggetto che lo compie può servirsi al contempo, oppure in modo disgiunto, degli elementi materiali della minaccia e della violenza al fine di ottenere il suo obiettivo. Il reato è integrato se lo scopro viene raggiunto, altrimenti si configura soltanto il tentativo. 

L’elemento soggettivo del reato di violenza privata è il dolo generico, ovvero la volontà e la coscienza di convincere qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa tramite violenza o minaccia. 

Leggi anche: Quali sono i reati sessuali

reato di violenza privata

Reato di violenza privata: procedibilità e querela

La riforma del processo penale ha introdotto alcune modifiche relative alla procedibilità del reato di violenza privata. Nel nuovo articolo 610 c.p. viene prevista la reclusione fino a 4 anni per “chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” ma soltanto nel caso di querela della persona offesa

Resta invece in vigore la procedibilità d’ufficio nei casi in cui siano presenti le condizioni aggravanti previste dall’articolo 339 c.p. e quando “il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica”.

Per questo reato può essere eseguito l’arresto in flagranza di reato e applicate le misure cautelari personali, ma non è consentito il fermo di un indiziato. 

Il nuovo articolo 162-bis c.p. ha inoltre previsto che tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione possono essere estinti tramite risarcimento del danno

Leggi anche Cos’è il catcalling e quali sono le tutele legali in Italia

Reato di violenza privata – Domande frequenti

Quando si configura il reato di violenza privata?

Il reato di violenza privata si configura quando qualcuno costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa con violenza o minaccia.

Cosa si rischia con una denuncia per violenza privata?

Ai sensi nell’articolo 610 C.p., per il reato di violenza privata si rischia la reclusione fino a 4 anni.

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