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Reato di vilipendio: cos’è e quando si configura

Vilipendio alla nazione, alla bandiera, alle istituzioni, al Presidente della Repubblica, ai cadaveri: come funziona il reato di vilipendio in Italia e quali sono le pene previste dal Codice penale.

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Redazione deQuo
09 Novembre 2020
reato di vilipendio

Il termine vilipendio deriva dall’unione delle parole latine vilis e pendere, e significa letteralmente “ritenere vile”: Treccani definisce il vilipendio come la disistima espressa con “parole, scritti o atti gravemente offensivi”

Nel diritto penale, si parla di reato di vilipendio per indicare tutti quegli atti di disprezzo grave e offensivo commessi nei confronti di valori che hanno un altissimo grado di rispetto dal punto di vista sociale, come la nazione, la bandiera o un culto religioso.

In questa guida sarà fatta chiarezza sul significato di vilipendio, sulle diverse tipologie di reato che si possono verificare e quando si configurano, e su quali sono le pene previste dalla legge. 

Cos’è il reato di vilipendio

La storia del reato di vilipendio è abbastanza articolata: nel Codice Rocco del 1930 era stato inteso come reato contro la personalità dello Stato

La nascita della Repubblica italiana ha messo questo reato in secondo piano in quanto considerato in opposizione a uno dei diritti fondamentali dei cittadini: la libertà di opinione

Il vilipendio è un reato contenuto nel codice penale, nel quale rappresenta la negazione del valore delle istituzioni, come per esempio il Presidente della Repubblica, o della naziona stessa, oppure di oggetti quali la bandiera, i cadaveri, i simboli di una professione religiosa. 

La sentenza n. 20 del 1974 della Corte Costituzionale

Il rapporto tra il significato di vilipendio e la libertà di manifestare la propria opinione è stato trattato dalla sentenza n. 20 del 1974 della Corte Costituzionale, nella quale si legge, in riferimento al vilipendio alle istituzioni:

“la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti – dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. […] 

Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell’essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l’espletamento dei compiti predetti”.

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Quando si configura il reato di vilipendio 

Il reato di vilipendio si configura quando si verifica un abuso del diritto di manifestare liberamente la propria opinione, ovvero quando si va oltre denigrando il ruolo delle istituzioni o infrangendo le regole del decoro pubblico

Tra le diverse tipologie di reato di vilipendio presenti nel Codice penale, troviamo:

  1. il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art. 290 c.p.);
  2. il vilipendio alla nazione (art. 391 c.p.);
  3. il vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 392 c.p.);
  4. il vilipendio nei confronti di una confessione religiosa (art. 403 c.p.);
  5. il vilipendio di tombe (art. 408 c.p.);
  6. il vilipendio nei confronti di cadavere (art. 410 c.p.).
reato di vilipendio

Il vilipendio contro le istituzioni dello Stato

L’articolo 290 c.p. disciplina il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. In particolare, si legge che:

“Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione”.

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Il vilipendio alla nazione italiana

Il reato di vilipendio alla naziona italiana è disciplinato dall’articolo 291 del Codice penale, nel quale si legge che:

“Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000”. 

L’offesa all’onore e prestigio del Presidente della Repubblica è invece disciplinata dall’art. 278 c.p., il quale stabilisce che:

“Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Il vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Nell’articolo 292 c.p. viene invece punito il vilipendio alla bandiera, sulla base di quanto segue:

“Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.

Vilipendio nei confronti di una confessione religiosa

Il vilipendio nei confronti di una confessione religiosa viene punito dall’articolo 403 del Codice penale, che disciplina le “Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone”.

Nell’articolo si legge che: “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto”.

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reato di vilipendio

Nel successivo articolo 404, sulle “Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, si legge invece che:

“Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni”.

Vilipendio di cadaveri o di cimiteri

L’articolo 408 c.p. punisce il vilipendio delle tombe, in base al quale:

“Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

L’articolo 410 c.p. punisce, invece, il vilipendio di cadavere, per il quale: “Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni”.

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