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Utilizzabilità nel processo ex art. 609 bis e 609 ter c.p. dei dati ricavati da dispositivi informatici

Lo ha stabilito la Cassazione Penale con la recente sentenza n. 8332 del 2 marzo 2020

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Marco Sansone
04 Aprile 2020
utilizzo dati informatici processo

La Corte di Cassazione ha di recente deciso – con la sentenza n. 8332/2020 – un ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 tre c.p. comma 1 n. 1, ascritto all’imputato per avere, con violenza, costretto una minore di quattordici anni a subire atti sessuali.
Il ricorso si fondava sull’eccezione del vizio di motivazione della sentenza di merito con particolare riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli screen shot dei messaggi telefonici pervenuti sul cellulare della madre della persona offesa, sulla qualificazione come “violenta” della condotta e sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestatogli, stante il convincimento di essersi procurato il consenso della minore, regalandole una ricarica telefonica del valore di 70 Euro. Si contestava anche il mancato riconoscimento della circostanza attestante la minore gravità del fatto, vale a dire la reazione della minore, che aveva chiesto di essere riportata a casa.

Sul tema dell’utilizzabilità dei dati ricavati da dispositivi informatici, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è da tempo conforme (si cfr. di recente Cass. Pen. 1822/2020), prevedendo che “i dati informatici acquisiti ex post dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica scaricati e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.”, poiché costituiscono “documentazione dei flussi di comunicazione”. Ad essi, dunque, non è applicabile, rispettivamente: 
a) la disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p. (poiché la nozione di corrispondenza implica un’attività di spedizione in corso comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito); b) la disciplina delle intercettazioni, la quale postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso. 

Il tutto con la conseguenza che detti testi/documenti/files devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica.

Sul punto si è anche affermato che “la possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato, e che qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto” (cfr. Cass. Pen. n. 52017/2014 Rv. 261627).

La sentenza n. 8332 del 02 marzo 2020 si rivela, dunque, interessante sotto diversi profili.

In primo luogo perché la Suprema Corte ha respinto la censura relativa all’inutilizzabilità degli screen shot dei messaggi del telefono cellulare della madre della persona offesa. I Giudici di Legittimità hanno dichiarato il ricorso “aspecifico” con riferimento al relativo motivo, non avendo il ricorrente illustrato l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento a carico sulla prova di resistenza nel complesso della struttura giustificativa della sentenza impugnata. Ne è stata poi dichiarata anche l’infondatezza, considerando legittima l’acquisizione degli screen shot dei messaggi sull’assunto secondo cui trattasi di una fotografia che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo.

Per ciò che invece riguarda gli elementi costitutivi del reato, poi, la Corte ha ricordato che in tema di violenza sessuale l’elemento oggettivo può anche essere integrato dal compimento di atti sessuali repentini. Nel caso in esame, infatti,  secondo la ricostruzione dei giudici della Corte d’Appello di Brescia (giudici di merito di secondo grado), l’imputato (amico della famiglia della persona offesa da lunga data e che mai in precedenza aveva manifestato interesse sessuale nei confronti della minore) aveva, in rapida successione, baciato sul collo la ragazza, palpeggiato il suo sedere e poi tentato di baciarla con la lingua cogliendo di sorpresa la vittima.

La Corte ha considerato poi immune da censure la sentenza impugnata anche nella parte in cui si era esclusa la sussistenza di qualsivoglia elemento che potesse indurre nell’agente il convincimento della esistenza di un consenso della minore, stante il fastidio ed il disagio immediatamente manifestato dalla ragazza per gli approcci di un uomo notevolmente più grande. Alcun rilievo, poi, è stato dato alla presunta esistenza di una disponibilità della minore in conseguenza del regalo da parte del ricorrente di una ricarica telefonica del valore di 70 Euro.

La sentenza è stata però annullata con esplicito riferimento all’ultimo motivo (relativo alla mancata concessione della diminuente del fatto di minore gravità) evidenziando come la diminuente in questione possa essere riconosciuta solo all’esito di una valutazione globale del fatto, che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell’entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo. Nella sentenza della Corte di Appello di Brescia, infatti, tale diminuente era stata negata considerando elementi oggettivi quali la giovane età della vittima, il contenuto sessuale degli atti e la loro reiterazione. Per la Corte di Cassazione tutto ciò è illogico, atteso che la giovane età è presupposto della circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, mentre gli altri un elemento costitutivo del reato, posti in essere nel medesimo contesto spazio temporale, in modo progressivo.

I Giudici di legittimità, dunque, hanno ritenuto che la immediata narrazione dell’episodio dalla vittima alla madre e la sua successiva rivelazione alle sorelle maggiori, a una amica ed al padre (circostanze tutte appurate nel corso del dibattimento), potevano essere indice della modesta entità della coartazione della vittima e della non grave compromissione del suo equilibrio psichico.

Di qui l’annullamento della sentenza, con rinvio teso esclusivamente a consentire il riesame della vicenda limitatamente alla indagine in ordine alla configurabilità della circostanza attenuante, “attraverso una considerazione complessiva del fatto, nella quale tenere conto dell’effettivo contenuto della condotta, del grado di coartazione della volontà della vittima, del livello di invasione della sua sfera di libertà sessuale, del pregiudizio che ne è derivato.”
 

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Marco Sansone
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