TFR in caso di separazione e divorzio: la legge e le sentenze della Cassazione
Quali sono i casi in cui il TFR spetta al coniuge: cosa succede nell'ipotesi di separazione e in quella di divorzio.
Cos’è il TFR
Il trattamento di fine rapporto, nome come TFR, è una cifra che spetta al lavoratore dipendente al termine del suo rapporto di lavoro. Il TFR viene chiamato spesso anche liquidazione.
La legge italiana prevede che in caso di divorzio uno dei coniugi – quello che sta meglio dal punto di vista economico – è tenuto a versare un assegno divorziale all’ex coniuge, fatta eccezione per il caso in cui quest’ultimo si fosse risposato.
Come funziona, invece, a proposito del TFR? Il lavoratore che lo riceverà dovrà versare all’altro coniuge una parte di tale importo? La questione è disciplinata dalla legge del 12 marzo 1987, che ha fatto sì che venissero apportate delle modifiche anche alla legge sul divorzio. Analizziamo le casistiche che si verificano in caso di divorzio oppure in quello di separazione.
Anticipo TFR e divorzio: cosa dice la legge
La legge sul divorzio in Italia prevede che in caso di divorzio, quindi nel momento in cui si verifica lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge che sia titolare di un assegno di mantenimento abbia anche diritto a una percentuale del TFR spettante all’altro coniuge in caso di cessazione del rapporto di lavoro: vi è compresa l’ipotesi in cui l’importo venga maturato in seguito alla sentenza di divorzio.
Come si calcola la percentuale del TFR spettante al coniuge? Per legge corrisponde al 40% dell’indennità totale riferita agli anni di corrispondenza tra il rapporto di lavoro e il matrimonio: non vengono dunque inclusi gli anni in cui è stato maturato il TFR nei quali non si era sposati.
A tal proposito, sono sorte diverse questioni in relazione alla nozione di “durata del matrimonio” da utilizzare per quantificare l’indennità. La Giurisprudenza ha decretato in diverse sentenze che bisogna prendere in considerazione la durata legale del matrimonio, in modo tale da poter considerare anche i periodi di separazione, ovvero quelli nei quali non si convive più sotto lo stesso tetto.
La stessa Corte Costituzionale ha confermato che il contributo dato dell’ex coniuge alla famiglia e alla formazione del patrimonio deve essere considerato in relazione all’intera durata del matrimonio, che non cessa con il verificarsi della separazione.
Quali sono i presupposti per ricevere il TFR
Affinché il TFR si possa aggiungere alle altre tutele che sono previste dalla legge sul divorzio, ovvero l’assegno divorzile, un eventuale assegno successorio e la pensione di reversibilità, e che si possa ricevere il 40% del TFR calcolato sugli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, devono essere presenti alcune condizioni essenziali.
Nello specifico, si tratta del fatto che:
- il coniuge divorziato debba percepire dall’ex lavoratore un assegno divorziale che deve essere versato con cadenza periodica: chi non ha diritto all’assegno o non lo abbia ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto neanche alla quota del TFR;
- il coniuge al quale dovrebbe spettare la quota del TFR non debba essersi sposato con qualcun altro dopo il divorzio. Nel caso in cui quest’ultimo fosse semplicemente andato a convivere con un soggetto terzo, allora potrà chiedere all’ex coniuge la quota del TFR che dovrebbe ricevere per legge.
Da un punto di vista pratico, il TFR potrà maturare sia prima sia dopo la pronuncia della sentenza di divorzio:
- nella prima ipotesi, quindi quella in cui il TFR venga maturato prima, il diritto all’indennità spettante sarà confermato dalla stessa sentenza di divorzio;
- nella seconda ipotesi, invece, ovvero quella in cui il TFR venga maturato dopo la sentenza di divorzio, allora il coniuge che avrebbe diritto per legge anche a una parte del TFR dell’ex, dovrebbe avanzare un’istanza al Tribunale per far sì che il suo diritto venga accertato e riconosciuto. Sarà compito del giudice quello di verificare se il soggetto richiedente sia in possesso dei due requisiti previsti dalla legge sul divorzio per poter accedere anche al TFR.
La sentenza della Cassazione n. 7239/2018
Con l’ordinanza n. 7239/2018, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un un coniuge relativo a un caso in cui la Corte di Appello di Lecce aveva negato il diritto a ricevere la quota del TFR in quanto tale diritto era sorto prima della domanda di assegno divorzile, la quale, come abbiamo detto, rappresenta uno dei presupposti da possedere per ricevere il trattamento di fine rapporto.
Nella pratica:
- il ricorrente aveva accusato la Corte di aver preso come riferimento un elemento temporale erroneo, ovvero il sorgere del diritto al TFR e non quello dell’effettiva disponibilità dello stesso;
- il coniuge aveva maturato il TFR prima della proposizione della domanda di divorzio, anche se ne aveva acquisito la disponibilità durante il procedimento di scioglimento del matrimonio.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di Appello di Lecce, ribadendo così che la quota del TFR non spetta se il diritto sorge prima della domanda di assegno divorzile.
Cosa succede, invece, al trattamento di fine rapporto nel caso di mera separazione? L’ex coniuge ne ha diritto o la regola prevede che possa essere ricevuto solo in caso di divorzio?
Cosa spetta alla moglie separata (o al marito)?
In base a quanto detto finora, il trattamento di fine rapporto spetta quando i coniugi abbiano ottenuto una sentenza di divorzio, a patto di possedere i presupposti sopra citati . Nel caso in cui il TFR sia stato maturato durante il periodo della separazione, è possibile avervi accesso? La giurisprudenza ha confermato che il diritto al TFR spetti soltanto nel caso di divorzio.
Ricapitolando:
- è possibile procedere con la divisione del TFR con l’ex coniuge qualora l’indennità sia maturata nel momento o in seguito alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio;
- non è invece possibile quando viene maturata prima, ovvero in pendenza del procedente giudizio di separazione.
Il chiarimento della Cassazione
Sul tema del diritto a ricevere una quota del TFR da parte dell’ex coniuge in caso di divorzio o separazione è intervenuta la stessa Corte di Cassazione, la quale ha precisato che:
- nel momento in cui il TFR venga percepito durante il matrimonio, nel caso in cui la coppia sia in comunione dei beni, anche il TFR cade della comunione: nel momento in cui si verifica la separazione fra i coniugi, la quota residua spetterà a ciascuno per il 50%;
- nell’ipotesi in cui, invece, il TFR sia percepito durante il matrimonio, ma in regime di separazione dei beni, l’indennità appartiene al solo coniuge che la sta maturando. Di conseguenza, si potrà determinare il diritto e la percentuale della relativa quota da ricevere soltanto in seguito alla separazione e al divorzio;
- qualora il TFR venga percepito in pendenza della separazione giudiziale, cade nella comunione, regime patrimoniale che non avrà più valore nel momento in cui la sentenza di separazione diventerà definitiva, a prescindere dal fatto che si tratti di una separazione giudiziale o di una separazione consensuale;
- un ultimo caso è rappresentato da quello in cui il TFR maturi dopo la sentenza di separazione: in questa evenienza, non dovrà essere diviso. Il giudice lo prenderà in considerazione nel momento in cui saranno quantificate le condizioni economiche del soggetto che dovrà versare l’assegno di mantenimento. In questa situazione specifica, il coniuge che sta ricevendo il mantenimento non potrà richiedere il 40% del TFR: avrà soltanto diritto a una modifica delle condizioni di separazione per via dell’aumento patrimoniale ricevuto dall’ex coniuge.
TFR in caso di decesso dell’ex coniuge: come funziona
Un altro scenario che si potrebbe verificare è quello in cui l’ex coniuge muoia. Cosa succede in questo caso a proposito della quota del TFR? La Corte di Cassazione ha stabilito che:
- in caso di morte dell’ex coniuge, l’obbligo a corrispondere la quota del TFR rimasto inadempiuto rientri nell’asse ereditario;
- ciò significa che dovranno essere gli eredi del de cuius a occuparsi della liquidazione del TFR all’ex coniuge;
- per esempio, nel caso il cui il de cuius si sia risposato, l’obbligo di versare il TFR all’ex spetterà al coniuge superstite.
In quest’ultimo caso, il TFR dovrebbe spettare sia al coniuge superstite, sia all’ex coniuge: sarà il giudice a ripartire la quota dell’indennità spettante a entrambi, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni.
TFR separazione o divorzio – Domande frequenti
La legge italiana prevede che il TFR spetti solo in caso di divorzio: è molto importante capire quando il TFR è stato maturato per avere la certezza di poterlo ricevere.
Per ricevere il TFR dell’ex coniuge in caso di divorzio è necessario essere in possesso di due presupposti indispensabili, in mancanza dei quali non si avrà diritto al trattamento di fine rapporto.
La quota è pari al 40% del TFR che è stato maturato negli anni relativi a tutta la durata del matrimonio, che comprende anche i periodi di separazione.