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Particolare tenuità del Fatto

Cosa significa particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p.p., quando si applica (e quando non vale).

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Redazione deQuo
16 Gennaio 2019
tenuità del fatto

Il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28/2015 recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità“. Il decreto testé menzionato, in attuazione della legge delega n. 67/2014, ha introdotto delle modifiche al sistema sanzionatorio penale prevedendo, nei casi in esso indicati ed al ricorso dei presupposti previsti, la non punibilità della condotta integrante reato.

A tal fine il decreto n. 28/2015 ha introdotto il nuovo art. 131 bis del codice penale, il nuovo comma 1 bis all’art. 411 del codice di procedura penale, il comma 1 bis all’art. 469 c.p.p. ed introducendo l’art. 651 bis c.p.p.

Tale intervento normativo, nell’ottica di attuazione della c.d. depenalizzazione dei reati, ha inteso escludere l’intervento penale in tutti quei casi in cui il fatto non risulta particolarmente grave e, dunque, non è tale da giustificare l’applicazione della sanzione penale.

Il nuovo art. 131 bis del codice penale

Il nuovo art. 131 bis c.p. ha introdotto una nuova ipotesi di esclusione della punibilità che ricorre quando il fatto di reato sia caratterizzato da particolare tenuità. Il presupposto fondamentale per l’applicazione della normativa in esame è rappresentato dalla particolare tenuità del fatto: per godere della esenzione dalla punibilità è necessario che il fatto posto in essere dall’agente, ed integrante reato, sia caratterizzato da una particolare tenuità.

Il giudizio di tenuità deve essere effettuato alla stregua di due criteri normativamente individuati all’art. 131 bis c.p.:

  • la particolare tenuità dell’offesa;
  • e la non abitualità del comportamento.

Invero, l’art. 131 bis prevede la possibilità di non applicare la sanzione penale nei casi in cui l’offesa sia caratterizzata da particolare tenuità e il comportamento posto in essere dall’agente non sia un comportamento abituale.

Assoluzione per tenuità del fatto

L’art. 131 bis del codice penale stabilisce che nei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a 5 anni, o una pena pecuniaria che da sola o congiunta a quella detentiva non supera nel massimo i 5 anni, la punibilità è esclusa se il fatto è caratterizzato da particolare tenuità ed il comportamento dell’agente non sia abituale

Alla luce della stessa disposizione normativa, la particolare tenuità del fatto va accertata sulla base delle modalità della condotta nonché della esiguità del danno. In tal modo, l’offesa è tenue tutte le volte in cui le modalità concrete della condotta non fanno ritenere grave il comportamento posto in essere ed abbia, allo stesso tempo, causato un danno lieve.

Il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (art. 131 bis, comma 2).

La non abitualità del comportamento

Un altro criterio in base al quale valutare la particolare tenuità del fatto è la non abitualità del comportamento, che ricorre quando il comportamento dell’agente non sia espressione di una condotta abituale.

Tale giudizio deve essere escluso, con la conseguente impossibilità di considerare il comportamento come non abituale, qualora l’agente sia stato dichiarato delinquente abituale, per professione o per tendenza o se abbia commesso dei reati della stessa indole.

L’archiviazione per particolare tenuità del fatto

Particolarmente importanti sono stati i riflessi processuali della nuova normativa introdotta con l’art. 131 bis c.p. Invero, essa ha imposto una modifica al codice processuale penale nella misura in cui ha dato luogo all’introduzione del nuovo comma 1 bis all’art. 411 c.p.p.

La norma in esso contenuta prevede una nuova ipotesi di archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto: in sostanza, una volta verificata la sussistenza dei presupposti indicati nell’art. 131 bis c.p., rappresentati dalla particolare tenuità dell’offesa e dalla non abitualità del comportamento dell’agente, il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione.

Se decide di esercitare tale facoltà deve darne avviso alla persona indagata ed alla persona offesa. L’avviso rivolto alla persona offesa deve contenere l’indicazione che essa ha la facoltà di visionare entro dieci giorni gli atti del procedimento nonché presentare opposizione che deve essere motivata, a pena di inammissibilità.

Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto

La riforma legislativa ha dato luogo, altresì, all’introduzione dell’art. 651 bis del codice di procedura penale, che ha previsto un ulteriore esito del processo penale, rappresentato dal proscioglimento per particolare tenuità del fatto. In seguito all’accertamento della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

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