Vai al contenuto

Sospensione con messa alla prova: esempio programma, durata, requisiti

Come funziona il procedimento penale di messa alla prova? Ecco quali sono tutti i reati per i quali è possibile fare richiesta e qual è la fase del processo penale in cui farla.

Immagine profilo autore
Redazione deQuo
03 Agosto 2022
messa alla prova
  • Una delle modalità con le quali può avvenire la sospensione della pena è la messa alla prova
  • Si tratta di un procedimento che viene regolato dall’articolo 168 bis del Codice penale ed è stato anche introdotto nel procedimento penale minorile con il DPR 448/1988 art. n. 28
  • Come funziona? Quali sono i requisiti e la durata della messa alla prova? Quali sono i reati esclusi? Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito. 

Sospensione del procedimento con messa alla prova

La messa alla prova è un procedimento penale nel quale viene data, all’imputato o all’indagato, che viene ammesso alla prova, la possibilità di estinguere le conseguenze penali della propria condotta

Per farlo ci saranno due strade, ovvero

  1. svolgere attività di volontariato;
  2. procedere con il risarcimento del danno procurato alla persona offesa

La prima ipotesi consisterebbe in un lavoro di pubblica utilità non retribuito, che sarebbe svolto presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli enti di volontariato. Tale attività:

  • dovrà essere conciliabile con il lavoro svolto o lo studio;
  • non dovrà pregiudicare la propria salute o i rapporti di famiglia. 

In pratica, non si può parlare di differenza tra messa alla prova e lavori di pubblicità utilità, in quanto i secondi rappresentano un modo per mettere in pratica la procedura di messa alla prova. L’affidamento in prova, invece, è una misura alternativa alla detenzione, che si può ottenere su istanza al Tribunale di sorveglianza.

Messa alla prova: Codice penale

La messa alla prova viene disciplinata dall’articolo 168-bis del Codice penale, nel quale si legge che:

“Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.

messa alla prova

Messa alla prova: reati esclusi

La sospensione della pena con messa alla prova si potrà richiedere soltanto per quei reati per i quali è prevista una pena non superiore a 4 anni oppure per quelli indicati al comma 2 dell’articolo 550 c.p.p., ovvero quelli per i quali viene esercitata un’azione penale tramite citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero. 

Potranno accedere al procedimento della messa alla prova non solo i soggetti incensurati, ma anche coloro i quali abbiano già riportato altre condanne e ai quali, dunque, sia già stata contestata la recidiva ex art. 99 c.p.

Di contro, al beneficio – che si potrà richiedere una sola volta – non potranno accedere i soggetti che sono stati dichiarati delinquenti per tendenza o abituali, ma anche coloro i quali hanno già ricevuto un esito negativo della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 

Leggi anche Messa alla prova e patteggiamento

Messa alla prova: requisiti

Questo particolare procedimento penale potrà essere richiesto:

  1. nel corso delle indagini preliminari;
  2. durante la fase successiva di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. 

Nel primo caso, la richiesta dovrà essere presentata presso la cancelleria del Pubblico Ministero dal difensore della persona indagata, il quale dovrà essere munito di procura speciale. Si dovrà inoltre allegare quali siano gli enti presso i quali sarà possibile svolgere un’attività. 

Se il Pubblico Ministero esprime un parere positivo, trasmetterà il fascicolo al Giudice delle Indagini preliminari: quest’ultimo fisserà un’udienza per decidere se l’indagato potrà accedere al beneficio in questione, oppure no. 

Leggi anche Pena sospesa: come funziona

Richiesta disponibilità messa alla prova

Nel caso in cui la messa alla prova dovesse essere richiesta dopo che sia stata esercitata l’azione penale da parte del Pubblico Ministero, i termini cambieranno a seconda del rito in corso. 

In particolare:

  • per i decreti penali di condanna, si dovrà presentare la richiesta assieme all’atto di opposizione;
  • per la citazione a giudizio o il giudizio direttissimo, la richiesta si dovrà presentare prima dell’apertura del dibattimento, del giudizio abbreviato o di riti alternativi, quali l’applicazione di pena su richiesta delle parti;
  • per il giudizio immediato dovrà invece essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della notifica del decreto con il quale è stato disposto il giudizio immediato. 

Anche in questo caso, la richiesta dovrà essere presentata dal procuratore speciale e si dovrà allegare la disponibilità dell’ente convenzionato. Se il giudice dovesse ammettere l’imputato alla prova:

  • sarà sospeso il procedimento per il tempo di durata della prova;
  • saranno sospesi i termini di prescrizione;
  • qualora l’esito del periodo di affidamento dovesse essere positivo, si verificherà l’estinzione del reato

Effetti messa alla prova cpp

Ai sensi dell’articolo 464 septies del Codice di procedura penale, titolato Esito della messa alla prova, la legge prevede che:

“1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”.

Leggi anche Sospensione condizionale della pena: cos’è

messa alla prova

Messa alla prova minorenni

La procedura di messa alla prova potrà essere richiesta al Tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui un reato sia stato commesso da un minore. Si potrà richiedere per qualsiasi tipologia di reato, anche in presenza di precedenti penali:

  • nel corso di un’udienza preliminare;
  • durante un dibattimento.

Sarà dunque valutata la personalità del minore, al fine di comprendere il suo margine di spazio per il recupero sociale. Il processo sarà sospeso per 1 anno, oppure per un massimo di 3 anni nel caso dei reati di maggiore gravità.

Il reato viene estinto se nel corso della messa alla prova il minore non commette ulteriori trasgressioni e dimostra di avere volontà di cambiare, mentre la sospensione del processo sarà revocata e il minore giudicato in caso contrario.

Leggi anche Quali sono i benefici del patteggiamento

Messa alla prova: revoca

Il procedimento di messa alla prova potrà essere revocato nel caso in cui:

  • si verifichi una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni che sono state imposte, oppure il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
  • venga commesso un altro delitto non colposo o un reato simile a quello precedente, durante il periodo di prova.

La messa alla prova ha come conseguenza l’estinzione del reato, ma non delle eventuali sanzioni accessorie che ne sono derivate: per esempio, nel caso di guida in stato di ebbrezza, non saranno cancellate sanzioni quali la sospensione o la revoca della patente

Scopri anche Quanto dura una pena sospesa

Messa alla prova – Domande frequenti

Quanto dura il periodo di messa alla prova?

Il procedimento di messa alla prova, che permette all’imputato di scontare il suo reato in modo diverso rispetto alla pena prevista, ha una durata minima di 2 mesi e massima di 2 anni.

Chi decide le ore di messa alla prova?

Le pre del procedimento di messa alla prova, che si potrà richiedere una sola volta, vengono stabilite dal giudice.

Quando si può chiedere la messa alla prova?

La messa alla prova è possibile soltanto per alcune categorie di reati: clicca per conoscere quali sono.

Immagine profilo autore
Redazione deQuo
Cerca
Effettua una ricerca all'interno del nostro blog, tra centinaia di articoli, guide e notizie
Ti serve il parere di un Avvocato sull'argomento?
Prova subito il nostro servizio di consulenza online. Più di 3000 avvocati pronti a rispondere alle tue richieste. Invia la tua richiesta.
Richiedi Consulenza

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere informazioni e notizie dal mondo legal.

Decorazione
Hai altre domande sull'argomento?
Se hai qualche dubbio da risolvere, chiedi una consulenza online a uno dei nostri Avvocati
Richiedi Consulenza

Altro su Diritto Penale

Approfondimenti, novità e guide su Diritto Penale

Leggi tutti
reati contro pubblica amministrazione
22 Dicembre 2022
Il Codice penale italiano disciplina diversi reati contro la Pubblica amministrazione o commessi da funzionari pubblici, come per esempio l’oltraggio a pubblico ufficiale o il reato di peculato.  Nelle prossime righe, analizzeremo due diverse tipologie di reato che rientrano in questa macrocategoria, ovvero: l'usurpazione di funzioni pubbliche; il rifiuto e…
corruzione
11 Dicembre 2022
Il reato di corruzione è disciplinato dall’articolo 318 e successivi del Codice penale. Si tratta di un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni o da un incarico di pubblico servizio.   Rientra tra i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, tra i quali si…
Oltraggio a pubblico ufficiale
05 Dicembre 2022
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale trova disciplina giuridica all’articolo 341-bis del Codice penale.  Tale delitto non è stato depenalizzato, quindi trasformato in illecito, ma ha subito alcune modifiche con la conversione in legge del D.L. n. 53/2019 (Decreto Sicurezza Bis). A cambiare rispetto a prima è stato l’inserimento…
misure cautelari reali
29 Novembre 2022
Le misure cautelari si dividono in misure cautelari personali e in misure cautelari reali.  Queste ultime hanno una funzione ben precisa e sono costituite da due tipi di sequestro penale, ovvero il sequestro conservativo e il sequestro preventivo.  Vediamo di seguito cosa sono di preciso le misure cautelari reali e…
riforma cartabia
21 Novembre 2022
L’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale è stata rinviata con il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, denominato “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata…
reato di peculato
19 Novembre 2022
I delitti contro la Pubblica Amministrazione rappresentano una tipologia di reati che possono essere compiuti da un privato cittadino contro la Pubblica Amministrazione, oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni.  Il peculato rientra fra i delitti contro la Pubblica Amministrazione…