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Snc: significato e caratteristiche

Cosa vuol dire l'acronimo Snc e quali sono le caratteristiche di queste società? Ecco come funziona la loro istituzione, amministrazione e scioglimento.

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Redazione deQuo
07 Dicembre 2020
snc
  • Le Snc rappresentano la forma più semplice di società di persone.
  • Acronimo di società in nome collettivo, costituisce il modello societario di base per esercitare un’attività commerciale.
  • In questa guida analizzeremo quali sono le sue peculiarità in termini di costituzione, rischi, costi, vantaggi e svantaggi e come funzionano amministrazione e scioglimento. 


Il significato di Snc

Una Snc è una società in nome collettivo, ovvero una società di persone con oggetto commerciale. Trova disciplina agli articoli che vanno dal 2291 al 2312 del Codice Civile

In una Snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e il patto contrario non ha effetti nei confronti dei terzi. 

Per quanto riguarda la sua ragione sociale “La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono”.

Leggi anche: Cosa sono le Sas

Costituzione di una Snc

Alla base di una Snc c’è l’atto costitutivo, che deve essere redatto con un atto pubblico oppure con una scrittura privata autenticata dal notaio

L’atto dovrà poi essere iscritto al Registro delle Imprese, al fine di rendere la società regolare: in questo modo saranno resi noti gli elementi che costituiscono il contratto sociale, le eventuali modifiche e gli eventi più significativi che hanno segnato la vita della società. 

La Snc esiste comunque anche nel caso di omessa iscrizione al Registro delle imprese, ma risulterà irregolare: ciò significa che i rapporti con soggetti terzi non potranno essere disciplinati dalle norme previste per le Snc, ma ci si dovrà attenere a quelle relative alle società semplici, le quali risultano meno vantaggiose e tutelanti per i soci di una Snc. 

Per la Snc non esiste l’obbligo di un capitale minimo necessario alla sua costituzione, che è invece vincolante per altre forme giuridiche societarie. 

snc

Atto costitutivo

Ai sensi dell’articolo 2295 del Codice civile, l’atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale;

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

5) l’oggetto sociale;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società.

Caratteristiche di una Snc

Le società in nome collettivo sono contraddistinte da alcuni elementi che le definiscono in modo univoco. In primo luogo, una Snc non ha personalità giuridica, ma si caratterizza per la responsabilità solidale e illimitata da parte dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali. 

Nelle Snc è possibile escludere la responsabilità di uno o più soci con il solo effetto tra i soci, ma non lo si può fare nei confronti di terzi. Di conseguenza, in caso di debiti societari i creditori potranno richiedere il pagamento per intero a ciascun socio. 

Chi era stato escluso da un patto interno con gli altri soci potrà richiedere il rimborso di quanto pagato per assolvere i debiti dell’intera società. Ad ogni modo, i creditori non potranno toccare il patrimonio personale dei singoli soci se prima non aggrediscono quello della società. 

Nel caso in cui la società dovesse fallire, il fallimento sarebbe di tutti i soci. A meno che non venga previsto diversamente, considerato che la società non dispone di un’assemblea dei soci, le decisioni potranno essere prese tramite il consenso di tutti i soci

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L’amministrazione della società

A proposito dell’amministrazione di una Snc, nell’articolo 2298 c.c. viene stabilito che 

L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura.

Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe”. 

Ciascun socio della Snc la può amministratore in maniera disgiunta dagli altri, senza dover necessariamente informare gli altri soci. Se si vuole modificare questa forma giuridica è possibile procedere con la stipula di un patto tra soci. In questo senso la Snc è una società che comporta notevoli vantaggi. 

Per esempio si potrà scegliere:

  • un’amministrazione di tipo congiunto per le attività sia ordinarie sia straordinarie;
  • un’amministrazione congiunta per le attività straordinarie e disgiunta per quelle ordinarie

Leggi anche: Cosa sono le Srl

Lo scioglimento di una Snc

La Snc può sciogliersi:

  • al termine della sua durata;
  • quando viene conseguito il suo oggetto sociale o perché non si riesce a perseguirlo;
  • per volontà da parte di tutti i soci.

Altre cause che possono provocare lo scioglimento sono un provvedimento giudiziario oppure una dichiarazione di fallimento. Una volta che la società è stata sciolta, viene nominato un liquidatore, che avrà il compito di riscuotere i crediti, pagare i debiti e liquidare la società. Una volta concluse tali operazioni, la società sarà cancellata dal Registro delle imprese. 

In base a quanto contenuto nell’articolo 2309 c.c. “La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori  e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese. I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe”. 

La liquidazione non sarà necessaria in assenza di debiti: in questo caso i soci potranno dividersi in autonomia il patrimonio della società sulla base delle rispettive quote possedute. 

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