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Simulazione assoluta

Cos'è la simulazione assoluta e quali sono i suoi effetti, tra le parti e verso terzi.

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Redazione deQuo
09 Gennaio 2015
simulazione assoluta

La simulazione assoluta è una forma di simulazione contrattuale prevista e disciplinata dagli articoli 1414, e seguenti del codice civile.

Si ha simulazione assoluta quando le parti pongono in essere un contratto al solo scopo di creare una situazione giuridica apparente nei confronti dei terzi, ma in realtà non vogliono che si producano tra di loro gli effetti di alcun negozio giuridico.

In altre parole, le parti stipulano un determinato contratto o pongono in essere un atto recettizio, ma sono entrambe d’accordo a non volerne gli effetti, in quanto lo scopo perseguito è quello di creare un’apparenza esterna.

Diversi possono essere i motivi interni che inducono a stipulare un negozio simulato. In ogni caso i motivi non sono rilevanti, anzi sono destinati a rimanere segreti tra le parti, non rappresentando un requisito della simulazione.

Effetti della simulazione assoluta tra le parti

Quali sono gli effetti della simulazione assoluta tra le parti del contratto simulato? Proprio in quanto il negozio posto in essere non è voluto esso non produce effetti giuridici tra le parti. La norma contenuta nell’art. 1414, comma 1 c.c. prevede, infatti, che il contratto simulato non produca effetto tra le parti.

Ciò in considerazione della carenza di un elemento essenziale per considerare valido il regolamento contrattuale, rappresentato dalla volontà produttiva di effetti di coloro che lo hanno posto in essere ai sensi dell’art. 1325 c.c.

La mancanza di volontà degli effetti del contratto impedisce a quest’ultimo di essere considerato valido, per mancanza di un requisito necessario del contratto previsto dall’art. 1325 c.c.

simulazione assoluta

Effetti della simulazione assoluta nei confronti dei terzi

Quali sono gli effetti della simulazione assoluta nei confronti dei terzi? Il legislatore, però, allo stesso tempo sancisce la inopponibilità del negozio simulato ai terzi in buona fede che vi abbiano fatto affidamento: i terzi sono soggetti estranei all’accordo simulatorio intervenuto solo tra le parti del contratto simulato, i quali vedono la situazione giuridica esterna per come viene loro fatta apparire.

Ciò significa che se un terzo abbia acquistato diritti dal simulato acquirente, quindi sia un avente causa del titolare apparente, la simulazione non può essere a lui opposta in quanto non poteva sapere, usando l’ordinaria diligenza, che il soggetto da cui ha acquistato il diritto ne era titolare sono in modo simulato.

simulazione assoluta

Il legislatore, nel disporre la inopponibilità della simulazione ai terzi in buona fede, accorda rilevanza all’incolpevole affidamento che i terzi abbiano riposto nella situazione giuridica apparente senza che avessero avuto la possibilità di accorgersi, usando l’ordinaria diligenza, della finzione posta in essere.

La norma, però, fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. Ciò significa che, nel caso di atti soggetti a trascrizione, se il simulato alienante (o il suo creditore o il suo avente causa) abbia trascritto la domanda diretta ad accertare la simulazione prima della trascrizione dell’acquisto del terzo in buona fede la simulazione è a quest’ultimo opponibile.

In questo caso, infatti, il terzo avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza (mediante la verifica dei pubblici registri immobiliari) l’esistenza della simulazione.

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