Scuola, novità decreto 7 gennaio: regole DAD e autosorveglianza
Quali sono le nuove regole che sono state introdotte per il rientro a scuola in merito all'eventuale presenza di positivi in classe: le novità del decreto 7 gennaio 2022.
Il decreto legge 7 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 proprio il 7 gennaio 2022, ha introdotte nuove “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore“.
Anticipato dal comunicato stampa n. 55, rilasciato dal Consiglio dei Ministri il 7 gennaio 2022, ha previsto novità importanti in merito all’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 e all’obbligo di green pass per l’accesso a un gran numero di luoghi e attività. Una circolare ad hoc è stata inoltre rivolta a pubbliche amministrazioni e imprese private affinché si faccia ricorso al lavoro agile.
Nelle prossime righe saranno messi in evidenza gli aspetti che riguardano il settore scuola, con un focus sulle regole per gestire la presenza di casi positivi. Il ritorno a scuola, in presenza, è stato comunque previsto con regolarità.
Scuola e sospensione attività didattica: come funziona
Le regole relative all’eventuale sospensione dell’attività didattica in presenza di casi positivi variano a seconda che l’istituto scolastico appartenga:
- alla scuola dell’infanzia;
- alla scuola primaria, quindi la scuola elementare;
- alla scuola secondaria di 1° e 2° grado, ovvero scuole medie e scuole superiori.
1. Scuola dell’infanzia
Nel primo caso, le attività didattiche vengono sospese per un periodo di 10 giorni in presenza di un solo caso di positività.
2. Scuola primaria
In questa ipotesi, qualora ci dovesse essere un solo caso di positività, sarà attivata la sorveglianza con testing: nel momento in cui si scopre la presenza di un positivo, viene effettuato a tutti un test antigienico rapido o molecolare, che viene ripetuto dopo 5 giorni. I tamponi per gli studenti sono sempre gratuiti.
Qualora i positivi dovessero essere 2 (o più) la classe continuerà le attività didattiche in DAD (didattica a distanza) per un periodo pari a 10 giorni.
3. Scuola secondaria di 1° e 2° grado
In presenza di un solo caso di positività, si attiva l’autosorveglianza e l’utilizzo obbligatorio in aula delle mascherine FFP2.
Se i casi dovessero essere 2 nella stessa classe:
- per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni o che non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo, è prevista la didattica digitale integrata;
- chi è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni o ha effettuato la dose di richiamo, potrà invece continuare l’attività scolastica in presenza: in questo caso si procederà con l’autosorveglianza e con l’uso di mascherine FFP2 in classe.
Viene prevista la DAD per 10 giorni in presenza di almeno 3 positivi nella stessa classe.
Da quando decorrono i 10 giorni di DAD?
Una domanda che in molti si sono posti è quella relativa alla decorrenza della DAD: scatta a partire dal primo positivo, dal secondo o dal terzo? In base a quanto precisato nelle righe precedenti:
- per la scuola dell’infanzia, scatta dal primo;
- per la scuola primaria, dal secondo;
- per la secondaria, sia di 1° sia di 2° grado, dal terzo.
Cosa si intende per autosorveglianza?
L’autosorveglianza non consiste nel tampone rapido, ma nel tenere sotto controllo l’eventuale manifestarsi dei sintomi per un periodo di 5 giorni. Il tampone è previsto solo in presenza degli stessi, accompagnato dall’utilizzo della mascherina FFP2 per un totale di 10 giorni.
Nel caso in cui, in una scuola primaria, si verifichi un caso di covid, è fortemente raccomandato, per le insegnanti, fare due tamponi, a distanza di 5 giorni l’uno dall’altro dal primo contatto con il soggetto positivo.
Nel caso di docente positivo che abbia svolto una sola ora di lezione in classe, invece, gli alunni saranno in autosorveglianza se si tratta del primo caso.
Rientro a scuola dopo la guarigione
Nel momento in cui si rientra a scuola dopo la positività o la quarantena fiduciaria, sarà necessario esibire:
- nel caso di alunno positivo: attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS, o l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal pediatra o dal proprio medico curante;
- nel caso di operatore scolastico positivo: si dovrà inoltrare al medico competente, qualora sia stato nominato, o al datore di lavoro, l’esito negativo del tampone.
Si ricorda che con il termine contatto stretto si indicano coloro i quali, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/tampone positivo, hanno avuto un contatto ravvicinato (a una distanza inferiore ai 2 metri) per più di 15 minuti.
Leggi anche: Quali sono le differenze tra Green Pass e Super Green Pass